Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2019-01-18, n. 201900234
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Testo completo
Numero 00234/2019 e data 18/01/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2019
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a norma degli artt. 1 e 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86”.
LA SEZIONE
Vista la nota in data 12 dicembre 2018, prot. n.0011054, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione n. 2957/2018 del 28 dicembre 2018;
vista la nota in data 15 gennaio 2019, prot. n. 0000405, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto in titolo;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso.
1. Con nota in data 12 dicembre 2018, prot. n. 1154, il Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’uopo autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto, da adottarsi in attuazione dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”.
La richiesta di parere veniva trasmessa ai sensi dell’art. 4- bis del medesimo decreto-legge, che stabilisce una disciplina specifica per le procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 30 giugno 2019. Tale disciplina contempla la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere al Consiglio di Stato gli atti recanti i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, aventi forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il provvedimento constava di 9 articoli e di due allegate tabelle. Il testo era accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa e da ulteriore documentazione, tra cui una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante la motivazione circa l’esclusione della redazione dell’AIR per effetto di quanto previsto: sia dall’art. 17, commi 4- bis e 4- ter , della legge n. 400/1988; sia dal già citato art. 4- bis del d.l. n. 86/2018 che prevede che l’atto in esame sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; sia, infine dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169”. Lo schema di DPCM interveniva sulla struttura organizzativa ministeriale ad oggi disciplinata dal regolamento contenuto nel DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal DPCM 17 luglio 2017, n. 143, nel presupposto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n.86/2018, che ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali “le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo”.
2. Con il parere interlocutorio citato in epigrafe, al cui contenuto nello specifico si rinvia, la Sezione constatava la mancanza della “bollinatura” del testo da parte della Ragioneria generale dello Stato, nonché l’assenza dei prescritti concerti, richiedendo che sia la “bollinatura” che i concerti venissero acquisiti. La Sezione notava che, nelle premesse, non era richiamato specificamente il comma 9 dell’art. 1 del d.l. n. 86/2018, comma che costituisce la base giuridica per adozione del testo, e la mancanza del titolo dello schema.
Con riferimento all’articolato, il parere della Sezione rilevava, circa le competenze dei Dipartimenti disciplinati dagli artt. 2 e 3 del testo, rispettivamente il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, una sottrazione di competenze rispetto all’assetto organizzativo vigente, con assegnazione delle medesime al Dipartimento del turismo di cui all’art. 5.
Circa il Dipartimento di cui all’art. 3, in particolare, la Sezione constatava che nella denominazione della Direzione degli affari generali di tale Dipartimento era venuto meno il riferimento alle “attività relative ai rapporti con le regioni e gli enti territoriali”; poiché tali attività risultavano comunque nella declaratoria delle attribuzioni della struttura dipartimentale, la Sezione osservava l’opportunità di un chiarimento in merito. Per lo stesso art. 3, al comma 1, ultimo periodo, da un punto di vista formale, la Sezione segnalava l’ellissi di un elemento della proposizione, mancante quantomeno del verbo, mentre al comma 2, per le competenze della Direzione di cui alla lett. a), osservava l’opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia della competenza del Ministero della salute in tema di qualità alimentare. Valutazione analoga veniva effettuata con riferimento al raccordo con la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla materia delle scommesse per le attribuzioni menzionate nell’art. 3, commi 1 e 2 lett. a).
Con riferimento all’art. 5, diretto all’introduzione del Dipartimento del turismo nell’assetto organizzativo del Ministero, il parere della Sezione metteva in luce l’attribuzione alla nuova struttura di funzioni di amministrazione attiva ricavate con la tecnica del ritaglio da quelle degli altri Dipartimenti. Tali attribuzioni, ad avviso della Sezione, risultavano estranee, oltreché significativamente rilevanti anche da un punto di vista quantitativo, a quelle che il d.l. n. 86/2018 aveva inteso trasferire dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per effetto di tale tecnica di ritaglio, le funzioni afferenti al turismo - sia per effetto della formulazione della relativa declaratoria, sia per effetto dell’organizzazione del Dipartimento - sembravano un mero aggregato della funzione riguardante l’agricoltura e le foreste. Tale aggregato appariva come del tutto strumentale rispetto a quest’ultima funzione, in quanto l’insieme delle competenze del nuovo Dipartimento, pure denominato “del