Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-09, n. 202407496

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-09, n. 202407496
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407496
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 07496/2024REG.PROV.COLL.

N. 00521/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2024, proposto da Imperial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A00321DBA3, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

F.P. Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
Comune di Fonte Nuova - Centrale Unica di Committenza incardinata nel Comune di Fonte Nuova, Comune di Sant'Angelo Romano, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il Pnrr, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Missione per il Pnrr, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 134/2024, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di F.P. Appalti S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Chirulli e Vagnucci in delega di Cancrini;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La CUC dei Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano ha indetto la procedura per l’affidamento dell’appalto integrato riguardante la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale ed adeguamento alla normativa antincendio nell’istituto scolastico Don Milani, per un importo posto a base di gara complessivamente pari a 1.048.799,86 €, IVA esclusa, di cui 25.000 € per la progettazione esecutiva, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Alla gara hanno partecipato tre imprese del settore, ivi comprese l’appellante e la ricorrente in primo grado F.P. Appalti S.r.l.

3. Riferisce l’appellante che la Commissione di gara, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da entrambe le due imprese citate, ha rilevato, tra l’altro, la mancata produzione dell’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura. È stata disposta l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire alle imprese di integrare la documentazione mancante entro il termine previsto.

4. All’esito del soccorso istruttorio, entrambe le concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara.

5. Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria che ha visto classificarsi al primo posto Imperial S.r.l. con complessivi punti 97,333.

6. A seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, con determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di Sant’Angelo Romano n. 46 del 15 settembre 2023, è stata disposta l’aggiudicazione non efficace della gara in favore della ditta Imperial S.r.l.

7. In data 19 ottobre 2023, nell’ambito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo alla appellante, il RUP ha chiesto al progettista originariamente indicato (G Engineering S.r.l.s.) la trasmissione della documentazione a comprova del fatturato globale medio annuo di cui al par. 3.6.a.6) del disciplinare di gara.

8. In data 8 novembre 2023, la Società G Engineering, a seguito di propri accertamenti, ha dichiarato di non avere eseguito il fatturato globale di 50.000 € nell’anno 2019, con la conseguenza che, la società aggiudicataria ha proceduto con la sostituzione dell’originario progettista indicato, individuando come nuovo progettista l’Arch. P L.

9. Avverso il provvedimento di aggiudicazione non efficace – nonché avverso il correlato diniego di annullamento in autotutela – ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, Sez. II bis , la seconda classificata F.P. Appalti S.r.l., la quale – rilevando l’insussistenza del requisito di fatturato in capo alla G Engineering – ne ha chiesto l’annullamento.

10. Il TAR ha definito il giudizio con sentenza del 3 gennaio 2024 n. 134 con la quale il ricorso è stato accolto.

11. Di tale sentenza, Imperial S.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato a un unico articolato motivo così rubricato: “ I. Illegittimità della sentenza appellata, nella parte in cui ha accolto le censure proposte dalla ricorrente F.P. Appalti, per erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di economia processuale e dei limiti alla retroattività dell’annullamento. – Violazione e falsa applicazione degli art. 97 Cost., artt. 83 e 94 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che del par. 3.6 lett. a.6) del disciplinare di gara, nonché del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta e dei principi di trasparenza e par condicio. – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Violazione dei principi in materia di interpretazione delle clausole della lex di gara. – Violazione del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa – Violazione del principio di ragionevole speditezza dei procedimenti, con particolare riferimento alle procedure di gara come quelle in oggetto, finanziata con i fondi del PNRR”.

12. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.P. Appalti S.r.l.

13. Alla udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.



DIRITTO

14. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Imperial S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 134/2024 con la quale il medesimo TAR ha accolto il ricorso proposto avverso:

a) la determinazione n. 46 del 15 settembre 2023 con cui il Comune di Sant’Angelo Romano ha disposto l’aggiudicazione, in favore dell’impresa Imperial s.r.l., della gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano per l’affidamento, con procedura aperta, dell’appalto di redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale ed adeguamento alla normativa antincendio nell’istituto scolastico Don Milani;

b) la nota del 29 settembre 2023 nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ha comunicato il diniego dell’istanza di riesame formulata dalla ricorrente per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione;

c) il verbale del 14 settembre 2023, nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ha considerato valida la documentazione integrativa trasmessa dalla Imperial s.r.l. in sede di soccorso istruttorio, ammettendo la medesima impresa alla fase successiva della gara.

15. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:

a) l’art. 3.6 lettera a.6 del disciplinare di gara ha previsto, per quanto qui d’interesse, che “ gli operatori economici che non siano in possesso della qualificazione per la progettazione sono tenuti, pena l’esclusione dalla gara, ad indicare o associare, per la redazione del progetto esecutivo, uno o più operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 - lettere a), b), c), d) e) ed f), del Codice in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 nonché dei seguenti ulteriori requisiti riferiti alle seguenti classi e categorie, tra quelle indicate nella tabella che segue (Legge n.143/1949 e D.M. 17 giugno 2016):…. a.6) possesso di fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, comma 1 - lettera vvvv), del D.lgs. n. 50/2016, espletati in ciascuno dei tre migliori esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data la data di indizione della gara (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) per un importo complessivamente non inferiore (per ciascuno dei suddetti tre migliori esercizi) ad € 50.000,00 (quarantaduemila/00), pari ad due volte l'importo del corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva posto a base di gara di gara: : quindi in ognuno dei tre migliori anni prescelti nel quinquennio su indicato l’importo del fatturato globale non deve essere inferiore al limite precedentemente richiesto” ;

a.1.) sempre il disciplinare di gara all’art. 3.6 lettere b), b.1) e b.2) ha richiesto, per la progettazione, una serie di figure minime specificandone anche i requisiti minimi in punto di titolo di studio e di avvenuto espletamento di servizi di architettura e ingegneria negli ultimi dieci anni, ivi compresi due servizi “di punta”;

a.2.) nel corso della seduta del 12/09/23 la commissione, in relazione alla controinteressata, ha rilevato la “ mancata produzione dell’Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di fatturato globale per servizi di ingegneria e di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi