Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-04, n. 201805185

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-04, n. 201805185
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805185
Data del deposito : 4 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2018

N. 05185/2018REG.PROV.COLL.

N. 03301/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G M R, G B, con domicilio eletto presso lo studio G M R in Roma, via del Foro Traiano, n. 1/A;

nei confronti

Trenitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
Regione Piemonte, Regione Lombardia non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III ter, n. 9967 del 24 settembre 2014, resa tra le parti, concernente le determinazioni assunte in occasione della valutazione dell’impatto della richiesta di nuove tracce orarie per l’attività di trasporto passeggeri che ha comportato a carico della società istante la imposizione di limitazioni nelle fermate sulla direttrice Milano-Torino.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rfi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di Trenitalia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati F. Manzo, su delega di Izzo, Torchia, nonché l’avvocato dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio (n.r.g. 578/2011) la società Arenaways s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti (nonché tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi):

- il provvedimento del Direttore dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 9.11.2010 prot.589, recante " Valutazioni di cui all'art.59, comma 2, della Legge n.99 del 23 luglio 2009. Servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale richiesti dalla impresa ferroviaria Arenaways s.p.a. ";

- il provvedimento istruttorio del Responsabile del procedimento in data 8.11.2010 prot.587/4/URSF/Div.1;

- ove necessario, gli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 6.5.2010 prot.203/1/URSF.

Chiedeva altresì la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo.

1.1. In particolare, la società ricorrente agiva sulla base dei seguenti motivi di diritto, in questa sede sinteticamente riportati:

a) violazione degli artt. 1, 7 e 10 bis , legge n. 241/1990;
violazione dell'art. 8 dell'atto del Direttore

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;

b) illegittimità dei criteri di cui all'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
contraddittorietà e irrazionalità;
violazione degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
violazione del principio del giusto procedimento;
illogicità ed irrazionalità;
violazione dell'art. 59, legge n. 99/2009;
violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
difetto di motivazione;

c) violazione dell'art. 3, d.lgs. 19.11.1997, n. 422 e degli artt. 1 e 3 del d.m. 3.11.1999, n. 109T;
erroneità manifesta;
contraddittorietà;
difetto di motivazione e di istruttoria sotto ulteriore profilo;
violazione dell'art. 6 dell'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;

d) contrasto dell'art. 59, legge n. 99/2009 con la normativa comunitaria in tema di concorrenza, con contestuale domanda di rimessione della relativa questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti (corredato da domanda di condanna al risarcimento dei danni), veniva impugnato il provvedimento emanato dal Direttore dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: " Riesame della Decisione n. 589 del 9.11.2010, ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge n. 99 del 23 luglio 2009. Trasmissione Decisione URSF n. 768 del 27 ottobre 2011 ", nonché il relativo provvedimento istruttorio del Responsabile del procedimento in data 21.10.2011 prot. n. 752/4/URSF, sostenendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi, sinteticamente riportati:

a) con riferimento all’istanza di riesame: violazione degli artt. 1, 7 e 10 bis , legge n. 241/1990;
violazione dell'art. 8 dell'atto del Direttore

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;

b) violazione dell'art. 59, legge n. 99/2009;
difetto di motivazione;
violazione dell'art. 7 dell'atto del Direttore

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
violazione del principio del giusto procedimento;
illogicità ed irrazionalità;
violazione sotto ulteriore profilo dell'art. 59, legge n. 99/2009 e degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore dell'

URSF

6.5.2010 prot. n. 203/1/URSF;
difetto di motivazione sotto diverso profilo;

c) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 59 della legge 99/2009;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta illogicità ed irrazionalità;
violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990;
eccesso di poter per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, sotto ulteriore profilo;

2. Con sentenza n.9967/2014 del 24.9.2014, il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione Terza ter :

a) in via preliminare:

a.1) ha respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo sollevata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

a.2) ha respinto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza del ricorso introduttivo sollevata da Trenitalia s.p.a.;

b) nel merito, ha respinto il ricorso, rilevando:

b.1) l’infondatezza del motivo di ricorso relativo al mancato avviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;

b.2) l’infondatezza del secondo gruppo di censure con cui si contesta sia la legittimità dei criteri che l'URSF ha predeterminato ai fini della verifica in controversia, sia la violazione, in concreto, di questi stessi criteri, sotto diversi profili;

b.3) l’infondatezza della censura di cui all'atto per motivi aggiunti secondo cui la conferma della decisione di limitare le fermate della tratta oraria ai soli capoluoghi di Regione sarebbe stata adottata senza considerare la circostanza della intervenuta stipula di nuovi contratti di servizio tra Trenitalia con la Regione Piemonte e l'Agenzia di mobilità metropolitana;

b.4) l’infondatezza del gruppo di censure con cui si contesta l'illegittimità degli atti impugnati per avere qualificato il servizio offerto di carattere regionale;

b.5) l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente ha introdotto la questione pregiudiziale della asserita violazione, per effetto dell'art. 59, comma 2, legge n. 99/2009, delle norme sulla concorrenza di cui agli artt. 102 e 106 del TFUE, sostenendo che la disciplina nazionale introduca ostacoli alla reale liberalizzazione del settore impedendo la leale ed effettiva concorrenza nella fornitura di servizi ferroviari.

b.6) per l’effetto, stante la accertata legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, l’infondatezza della domanda di risarcimento dei danni;

c) ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, il Fallimento della società Arenaways s.p.a. (società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 1° agosto 2011) ha impugnato la menzionata sentenza n.9967 del 2014 chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi, sinteticamente riportati:

I) erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.. Carenza assoluta di motivazione.

II) Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10 bis della l. n. 241/90. Violazione dell'art.8 dell'atto del Direttore

URSF

6.5.2010 n. 203/1/URSF.

III) Con riferimento alla determinazione della formula matematica e della percentuale di riferimento fissata per l'individuazione della compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico: erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 59 l. 99/2009, degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore

URSF

6.5.2010 prot.n.203/1/URSF. Motivazione erronea ed insufficiente. Violazione del giusto procedimento.

IV) Con riferimento alla effettiva appropriatezza dell’indagine svolta in concreto dall’URSF: Erroneità della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art.59 l. 99/2009, degli artt. 1-2-6-7 dell'atto del Direttore

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