Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400217

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400217
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400217
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00217/2024REG.PROV.COLL.

N. 01275/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2023, proposto dalla
Agenzia delle Entrate, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per quanto occorrer possa, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania e dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Salerno – Ufficio Territoriale di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L V e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Salerno, Sezione Prima, -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G.-OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;

Viste la memoria dell’appellato, la replica delle Amministrazioni appellanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Luigi Simeoli per le Amministrazioni appellanti e l’avv. L V per l’appellato;


Considerato:

- che con l’appello in epigrafe l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, -OMISSIS-, chiedendone la riforma;

- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Salerno – Uff. Territoriale di Pagani del 12 novembre 2021, recante la revoca dell’abilitazione al servizio telematico “ Entratel ”, e degli atti presupposti e connessi, compreso il processo verbale conclusivo del 22 dicembre 2020 su cui si è basata la revoca, e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati;

- che in punto di fatto il dott. -OMISSIS-, il quale svolge la professione di Dottore Commercialista, tramite l’abilitazione al servizio telematico “ Entratel ” svolge(va) le funzioni di intermediario abilitato dall’Agenzia dell’Entrate all’utilizzo di un portale telematico (c.d. Entratel ) per la trasmissione delle dichiarazioni e di atti all’Amministrazione finanziaria, nonché per la presa di visione di documenti. Il professionista risulta, altresì, autorizzato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (come nel caso di specie);

- che la revoca di tale abilitazione è stata emessa a carico dell’intermediario in quanto all’esito di una verifica ispettiva sono emerse nei confronti dell’attività da lui svolta numerose irregolarità, riportate nel ricordato processo verbale del 22 dicembre 2020, per la sanatoria delle quali il medesimo verbale gli ha assegnato un termine di sessanta giorni, senza che, tuttavia, l’intermediario abbia provveduto a sanarle;

- che, nondimeno, con la sentenza appellata il T.A.R., in accoglimento del ricorso del professionista, ha annullato la disposta revoca, in quanto affetta dalla violazione dell’art. 25, comma 3, del d.m. n. 164/1999: in particolare, in detta violazione è incorsa l’Agenzia delle Entrate non assegnando al dott. Avallone l’ulteriore termine di trenta giorni per eliminare le irregolarità riscontrate previsto dall’art. 25, comma 3, cit.;

- che in altre parole, il T.A.R. ha evidenziato come l’Agenzia delle Entrate, accertate le irregolarità, abbia assegnato al professionista un termine per la loro sanatoria ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.m. n. 164/1999, ma, dopo l’inutile decorso di tale termine, abbia proceduto direttamente alla revoca dell’abilitazione, anziché assegnargli l’ulteriore termine di trenta giorni contemplato dal comma 3 del medesimo art. 25;

- che sul punto la sentenza ha disatteso le eccezioni dell’Agenzia delle Entrate, la quale si era difesa sostenendo di aver intrapreso un fitto scambio di comunicazioni con il ricorrente, tale da assicurare a costui i diritti partecipativi e di contraddittorio e difesa. Il T.A.R. ha osservato in contrario che non si può fare confusione tra il provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria, datato 2 settembre 2021, e il distinto provvedimento di revoca dell’abilitazione telematica, datato 12 novembre 2021, poiché lo scambio di comunicazioni documentato dalla P.A. attiene al primo provvedimento, ma dopo la sua adozione (2 settembre 2021) non risultano ulteriori contatti o comunicazioni tra il ricorrente e la P.A., ma solo una comunicazione interna tra organi dell’Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2021, che non costituisce atto partecipativo rivolto al ricorrente: con il ché – ha concluso il T.A.R. – deve ritenersi che le garanzie partecipative abbiano riguardato solo l’irrogazione della sanzione pecuniaria e non anche la revoca dell’abilitazione (oggetto della presente controversia);

- che in proposito la sentenza ha da ultimo negato che il contraddittorio

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