Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-14, n. 201801613
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2018
N. 01613/2018REG.PROV.COLL.
N. 08338/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8338 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
contro
F M, A D F, M C, rappresentate e difese dagli avv.ti O A e M D C, e presso gli stessi elettivamente domiciliate in Roma, alla via Terenzio n. 7, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;
M L M, G D R, A D U, C C, P S, non costituiti nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 10076 del 22 luglio 2015, notificata l’11 agosto 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 5009/2015, è stato annullato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 18° corso biennale (2015-2017) di 171 allievi marescialli dell’Esercito, 34 allievi marescialli della Marina Militare e 72 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria in quanto idonei non vincitori del precedente concorso pubblico per l’ammissione al 17° corso biennale /2014-2016) di 65 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F M, A D F e Martina Coltella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. L S e udito l’avvocato dello Stato G. Natale per il Ministero della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) M L M, Paolo Tambaro, F M, A D F, G D R, M C, A D U, C C, P S, candidati dichiarati idonei non vincitori del concorso pubblico per l’ammissione al 17° corso biennale (2014-2016) di 65 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, con ricorso in primo grado n.r. 5009/2015 hanno impugnato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al successivo 18° corso biennale (2015-2017) di 171 allievi marescialli dell’Esercito, 34 allievi marescialli della Marina Militare e 72 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.
Con ricorso n.r. 5009/2015 sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2197 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell’art. 4 d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, nonché dell’art. 97 Cost. , perché avrebbe dovuto farsi luogo allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso biennale.
2) Eccesso di potere sotto molteplici aspetti - Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 - Mancanza assoluta di motivazione - Legittimo affidamento , perché la scelta d’indire il concorso, in luogo dello scorrimento della graduatoria, avrebbe dovuto essere assistita da specifica motivazione.
2.) Con sentenza in forma semplificata n. 10076 del 22 luglio 2015, emanata all’esito della camera di consiglio del 10 giugno 2015, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso in base alla seguente motivazione:
- “ Considerato che sulla questione riguardante l'istituto dello scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci (caso di specie), questa Sezione si è già espressa con diverse sentenze (ex multis n. 2801/2014 e n. 10318/2014), alle quali quindi fa riferimento;
- Rilevato, in particolare, che alla luce dei principi indicati nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso,