Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-30, n. 201602256

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-30, n. 201602256
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602256
Data del deposito : 30 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08098/2015 REG.RIC.

N. 02256/2016REG.PROV.COLL.

N. 08098/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8098 del 2015, proposto da:
Comune di Santa Maria del Cedro, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Maria Gentile in Roma, Via Magliano Sabina 24;

contro

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01142/2015, resa tra le parti, concernente l’applicazione sanzione pari all'1% delle entrate risultanti dal certificato di bilancio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Paolo Gaggero su delega di G G e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria respingeva il ricorso proposto dal Comune di Santa Maria del Cedro (d’ora innanzi Comune) avvero il decreto n.39398 in data 6 agosto 2014 con cui il Prefetto di Cosenza gli aveva applicato, ai sensi dell’art.243 d.lgs. n. 267 del 2000 (d’ora innanzi TUEL), la sanzione della riduzione dell’ 1% delle entrate correnti, risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUEL, per non aver presentato la certificazione di copertura del costo dei servizi per l’anno 2013 entro il termine del 31 marzo 2014, stabilito dal d.m. del 20 dicembre 2012.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Comune, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

Resisteva il Ministero dell’Interno, rilevando l’infondatezza dell’appello e domandandone la reiezione.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2016.

2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3.- Ai fini di una completa intelligenza della questione della legittimità del decreto prefettizio controverso, è necessaria una sintetica ricognizione della normativa di riferimento.

3.1- A norma del comma 2 dell’art. 243 del TUEL, gli enti locali deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

Tali controlli vengono eseguiti mediante una apposita certificazione che deve essere presentata, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, nei tempi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’Intero.

Il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 fissa, come termine (perentorio) per la presentazione della certificazione relativa all’esercizio finanziario 2013, il 31 marzo 2014.

Il comma 5 della medesima disposizione commina la sanzione della riduzione dell’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 del TUEL nei confronti dei Comuni e delle Province in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendovi tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione.

Il comma 6 dell’art. 243, per quanto rileva nel presente giudizio, stabilisce che gli enti locali, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, sono soggetti ai controlli centrali di cui al comma 2, qualora non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all’art. 161.

3.2- Così ricostruito il sistema regolativo alla cui stregua dev’essere giudicata la legittimità del provvedimento impugnato, occorre rilevare che la Prefettura ha applicato la sanzione di cui al comma 5, reputandola applicabile anche ai casi previsti dal combinato disposto dei commi 2 e 6.

3.3- Il Comune sostiene, invece, l’inapplicabilità ad esso della sanzione prevista dalla predetta disposizione (art.243, comma 5, del TUEL), in quanto chiaramente e testualmente prevista solo per gli enti locali strutturalmente deficitari.

3.4- La tesi dell’appellante è fondata.

3.5- Premesso, infatti, che il comma 6 dell’art. 243 assoggetta gli enti locali ivi contemplati (diversi da quelli deficitari) ai controlli centrali di cui al comma 2 e che, invece, il comma 5 non risulta richiamato né dal comma 2, né dal comma 6, osserva il Collegio che l’ambito applicativo soggettivo della disposizione legislativa sulla cui base è stata applicata la sanzione controversa (il comma 5) risulta testualmente e tassativamente circoscritto ai soli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie.

Ora, trattandosi dell’esegesi di una disposizione sanzionatoria, osserva il Collegio che la relativa operazione ermeneutica dev’essere condotta alla stregua dello stringente canone della stretta interpretazione, che preclude, come tale, opzioni esegetiche analogiche o estensive (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n.6028).

Ne consegue che la sanzione in questione può essere legittimamente applicata ai soli enti locali strutturalmente deficitari che non hanno rispettato i livelli minimi dei costi di gestione dei servizi di cui al comma 2 o che non hanno trasmesso la certificazione attestante tale rispetto e che, quindi, il provvedimento in esame dev’essere giudicato illegittimo, siccome applicato a un ente locale (il Comune ricorrente) che non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e, quindi, in violazione della disposizione normativa attributiva del potere nella specie esercitato.

3.6- Né vale, di contro, obiettare che il Comune ricorrente dev’essere ascritto entro l’ambito applicativo della disposizione in questione in quanto, comunque, soggetto ai controlli centrali, per effetto del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art.243 del TUEL, atteso che, come già rilevato, il suo assoggettamento ai controlli sulla copertura dei servizi di cui al comma 2 non implica automaticamente, come sembrerebbe sostenere il Ministero, l’applicazione della sanzione di cui al comma 5, che, si ripete, risulta concepita e prevista per i soli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e che, per il suo carattere sanzionatorio, dev’essere intesa ed applicata alla sola categoria di amministrazioni ivi espressamente contemplate (tra le quali non rientra il Comune ricorrente).

4.- Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento del decreto prefettizio impugnato dinanzi al TAR.

5.- Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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