Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-17, n. 202303848
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 03848/2023REG.PROV.COLL.
N. 02011/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2011 del 2017, proposto dalla Eco del Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D T, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Toscana 1;
contro
Comune di Lerici, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R G e F P, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
sindaco del Comune di Lerici in qualità di ufficiale di governo, Regione Liguria, Ente parco Montemarcello Magra, Guardia costiera - ufficio locale marittimo di Lerici, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ente parco Montemarcello Magra, Ufficio locale marittimo di Lerici - Guardia costiera, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 921/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lerici e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 28 marzo 2023 il consigliere F F e uditi per la parte appellante l’avvocato Turco, sull’istanza di passaggio in decisione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Eco del Mare s.r.l., che gestisce l’omonimo complesso turistico formato da uno stabilimento balneare e annesso complesso immobiliare destinato a servizi, cabine e parcheggio, in un’area demaniale marittima nel Comune di Lerici rilasciata in concessione, dell’estensione di 3.004 mq, posta a ridosso di un’insenatura naturale del mar Ligure in località Maramozza, ha impugnato nel presente giudizio l’ordinanza comunale in data 19 febbraio 2015, n. 10, con cui le è stato ingiunto di « mantenere aperti gli accessi pedonali verso il litorale ed il mare » attraverso lo stabilimento balneare « anche » nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 30 aprile di ogni anno. Nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio la Eco del Mare ha impugnato gli ulteriori atti connessi all’ordinanza comunale, tra cui il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato dalla Regione Liguria (con delibera consiliare del 9 aprile 2002, n. 18), ai sensi dell’art. 11 della legge regionale della Liguria 28 aprile 1999, n. 13 ( Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti ), il progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime del Comune di Lerici (approvato con delibera consiliare del 12 ottobre 2009, n. 38), ai sensi del successivo art. 11- bis della medesima legge regionale, richiamato nell’ordinanza impugnata in via principale, e le linee guida regionali in materia di apertura degli stabilimenti balneari.
2. In primo grado, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato respinto dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con la sentenza in epigrafe.
3. La sentenza ha statuito che:
- l’ordinanza comunale impugnata « non ha inciso sulla proprietà privata » del complesso immobiliare edificato sull’area demaniale in concessione, facente capo alla società di diritto svizzero Le Pin Parasol s.a., ma si è « limitato a richiamare ai titolari delle concessioni l’obbligo, previsto direttamente dalla legge e non soggetto a limitazioni stagionali, “di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione” (art. 1, comma 251, lett. e), legge 27 dicembre 2006, n. 296) »;
- la censura era stata inoltre inammissibilmente formulata dalla società ricorrente, che quale gestore « in forza di regolare contratto di locazione » del complesso turistico « non è legittimata a denunciare la lesione delle prerogative dominicali altrui »;
- in ragione del medesimo titolo non sono ravvisabili impedimenti della stessa conduttrice a « garantire l’accesso del pubblico alla battigia durante il periodo di chiusura dello stabilimento balneare »;
- il carattere vincolato dell’ordine rispetto alla sopra menzionata norma di legge rende non necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento;
- l’assunto secondo cui l’obbligo di apertura per il libero accesso al mare sarebbe circoscritto alla sola stagione balneare « non trova supporto né nella lettera