Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-20, n. 202501419

TAR Brescia
Sentenza
17 maggio 2021
TAR Brescia
Ordinanza collegiale
9 febbraio 2021
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Ordinanza collegiale
9 febbraio 2021
CS
Rigetto
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-20, n. 202501419
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501419
Data del deposito : 20 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2025

N. 01419/2025REG.PROV.COLL.

N. 00312/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2022, proposto da
Water & Soil Remediation s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Bertolini, Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Giovanni del Dosso, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 455/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Water & Soil Remediation S.r.l. (di seguito, per brevità: la società) gestisce un impianto, regolarmente autorizzato, di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, di sua proprietà, sito in Comune di San Giovanni del Dosso.

In tale veste, con due distinti ricorsi proposti innanzi al TAR Brescia, rubricati ai nn. 297/2015 e 298/2015 R.G, essa ha impugnato, rispettivamente, la Variante 1B e la Variante 1A al PGT del Comune di San Giovanni del Dosso, nella parte in cui esse (articoli 17.7 e 28 delle NTA):

a) vietano l’insediamento nel territorio comunale di attività di discarica e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, ovvero l’estensione delle attività già insediate per includervi il trattamento di rifiuti speciali pericolosi;

b) subordinano a un previo giudizio di compatibilità, sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e ambientale, del sito scelto per la localizzazione, l’apertura di nuove di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ovvero l’ampliamento di quelle esistenti;

La società ritiene che tali previsioni di piano impediscano il futuro sviluppo della propria attività economica e, per questo, ha chiesto l’annullamento della Variante 1A e della Variante 1B.

Nei due ricorsi sono stati dedotti i medesimi motivi di illegittimità, e precisamente:

- vizi nella procedura di approvazione, segnatamente in punto di pubblicità dell’avvio del procedimento, consultazione dei soggetti interessati, termine di approvazione;

- eccesso di potere, avendo quale obiettivo le disposizioni in esame quello di espellere dal territorio comunale attività economiche, quali quella della società, legittimamente insediatesi;

- incompetenza, non spettando al Comune, bensì alla Provincia – in quanto delegata dalla Regione –disciplinare, anche dal punto di vista urbanistico, gli impianti di trattamento dei rifiuti;

- falso presupposto di fatto, dal momento che non sarebbe vero che il territorio comunale sia particolarmente vulnerabile, necessitando quindi di una disciplina restrittiva dell’attività di trattamento dei rifiuti;

- illogicità del richiamo da parte dell’articolo 17 all’articolo 28 delle NTA, il quale riguarda gli

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