Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-07-04, n. 201602963

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-07-04, n. 201602963
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602963
Data del deposito : 4 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04863/2013 REG.RIC.

N. 02963/2016REG.PROV.COLL.

N. 04863/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4863 del 2013, proposto da:
azienda agricola “La Collinetta” di F e M E s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caio Mario, 27;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avv. R M e U G, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I quater n. 10202/2012, resa tra le parti, concernente demolizione di opere ritenute abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 3 dicembre 2015 il consigliere Andrea Pannone e udito per Roma Capitale l’avvocato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Evangelisti Francesco ed Evangelisti Maurizio sono titolari dell’azienda agricola “La Collinetta” sita in Roma, via della Falcognana, 30. Su1l’area interessata dallo svolgimento dell’attività lavorativa dell’azienda (allevamento bovini, trasformazione del latte, rivendita aziendale) risultano realizzati alcuni manufatti qui di seguito elencati tutti inseriti al nceu di Roma al foglio 1170.

- Fabbricato distinto con la particella 484 (abitazione del conduttore del fondo) realizzata dopo comunicazione ai sensi della legge 443/01 del 5/11/01, n. 12074844637, DIA del 13/02/04, n. 110743935912, e condoni edilizi ai sensi della legge 326/03 prot. n. 564907, 564904 e 565290.

- Fabbricato distinto con la particella 485 (abitazione del conduttore del fondo) realizzato con concessione n. 962/c anno 1990. Tale fabbricato è ad oggi ancora l’abitazione del conduttore del fondo, e per lo stesso sono state presentate domande di concessione edilizia in sanatoria con i benefici della legge 326/03 per il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali concessionari lavatoio e destinati ad abitazione e per il frazionamento.

I fabbricati distinti con le particelle 486, 487, 488, 489, 490 e 491 sono stati realizzati con comunicazione ai sensi della legge 443/01 del 14/01/02 n. 2742 e del 23/08/02 n. 54710, e in particolare:

A) Fabbricato distinto con la particella 486 destinato a rimessa attrezzi agricoli. B) Fabbricato distinto con la particella 487 destinato a silos di stoccaggio. C) Fabbricato distinto con la particella 488 destinato a ricovero animali per carni bianche;
attualmente per tale fabbricato sono stati programmati lavori per confezionamento uova e deposito carni bianche come previsto da normativa regolamentare. D) Fabbricati distinti con le particelle 489, 490 e 491 destinati a ricovero carni bianche ad oggi fermi per vuoto sanitario. E) Fabbricato distinto con la particella 514, realizzato con concessione n. 1088/c anno 1987 ad uso stalla, uso per il quale ad oggi è ancora destinato. F) Fabbricato distinto con la particella 515, realizzato con concessione n. 1088/c anno 1987, destinato nel progetto a rimessa attrezzi agricoli e ad oggi destinato a caseificio e macelleria, come da autorizzazione ottenuta. G) Fabbricato distinto con la particella 516, realizzato con concessione n. 1088/c anno 1987, come silos di stoccaggio, uso per il quale ad oggi è ancora destinato. H) Fabbricato distinto con la particella 517, realizzato con concessione n. 1088/c anno 1987, come fienile e porcilaia, uso per il quale ad oggi è ancora destinato. Con atto notificato il 7 settembre 2011 si comunicava ai sigg. Evangelisti, quali titolari dell’azienda agricola “La Collinetta”, l’avvio del procedimento di disciplina edilizia per opere realizzate in via della Falcognana 30. Successivamente, in data 15/12/11, era notificata la determinazione dirigenziale n. 1670 del 5 ottobre 2011, adottata dal dirigente U.O.T., nella quale visto l’accertamento tecnico prot. n. 14281 del 22 febbraio 2011, si accertava che in via Falcognana 30 erano in corso di esecuzione “lavori edilizi consistenti in:

a. riporto di terra di scavo di incerta provenienza;

b. manufatti sui terreni in assenza di titoli edilizi. Constatato che detti lavori vengono eseguiti in assenza di autorizzazione edilizia, su aree assoggettate a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, DM 25/01/2010, ovvero in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici …” si ordina la demolizione delle opere abusive in corso di esecuzione in via della Falcognana n. 30”, (artt. 24 e 26, legge Regione Lazio n 15/2008).

2. Il Tar Lazio con sentenza 10202/12 del 6 dicembre 2012 depositata il 7 dicembre 2012 respingeva il ricorso argomentando così l’infondatezza del ricorso: a) il ricorrente non ha dimostrato di possedere alcun titolo edilizio per a realizzazione delle opere in questione;
non rileva, in senso contrario, la precisazione, fatta a pag 6 del ricorso circa la provenienza e destinazione d’uso del materiale di scavo;
b) come sostenuto da Roma Capitale si tratta di opere consistenti (riporto di terra, manufatti sui terreni in assenza di titoli edilizi) puntualmente descritti nell’atto impugnato;
c) l’abusiva edificazione da parte dei ricorrenti è avvenuta su un’area sottoposta con DM 25.1.2010 a vincolo paesaggistico ai sensi del

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