Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-12, n. 202502055

TAR Venezia
Decreto presidenziale
24 giugno 2021
CS
Rigetto
Sentenza
12 marzo 2025
TAR Venezia
Sentenza
9 maggio 2022
TAR Venezia
Ordinanza cautelare
16 luglio 2021
CS
Decreto presidenziale
23 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-12, n. 202502055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502055
Data del deposito : 12 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2025

N. 02055/2025REG.PROV.COLL.

N. 09878/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9878 del 2022, proposto dalla società Interstudium S.n.c. di MO LA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori LI SA RI, BI AL, BI NC, AT LI, BR BO, LA IA MO, AR NI UR, IA IA, TI IA, FF ZZ, LA AV, NI RA, RM RU, DR GA, AR CO, FI NE, OV NI PO, UI NE, ZI ZA, IN AT, IC BO, ON BO, RU NE, CO NE, LB TO, OL NC, IO NC, ER AV, AN AV, IA OL e BI CH, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AT Carbone e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e OV Corbyons, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la APS Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso e AN Lago, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza n. 678 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, del Comune di Padova e della società APS Holding S.p.a.;

Visto l’appello incidentale della APS Holding S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, i soggetti sopra indicati hanno impugnato la sentenza n. 678 del 2022 del T.a.r. Veneto, con cui sono stati respinti, previa riunione, i ricorsi dai medesimi proposti per l’annullamento del provvedimento della Provincia di Padova n. 279/VIA/2020 del 22 dicembre 2020, a firma del Dirigente Area del Territorio – Servizio Ambiente, per il cui tramite, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la VIA nella seduta del 17 dicembre 2020, il progetto presentato dalla società APS Holding S.p.a. relativo alla realizzazione di una nuova linea tramviaria nel Comune Padova, denominata “SIR 3”, è stato escluso dalla procedura di VIA, nonché per l’annullamento dell’anzidetta relazione istruttoria del Comitato Tecnico VIA, prot. n. 71365 del 22 dicembre 2020, della determinazione n. 2021/62/0018 del 12 aprile 2021 del Settore Mobilità del Comune di Padova, recante l’approvazione delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria del 25 febbraio 2021, concernente la progettazione definitiva dell’anzidetta nuova linea tramviaria SIR 3, del verbale della medesima conferenza di servizi decisoria del 25 febbraio 2021 e, altresì, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Padova n. 2021/0059, recante l’approvazione del progetto definitivo della nuova linea tramviaria, con contestuale adozione di una Variante al Piano degli Interventi del Comune di Padova, e n. 2021/0094, recante l’approvazione della Variante al Piano degli Interventi finalizzata a rendere conforme tale piano al progetto definitivo della nuova linea tramviaria e, infine, della stessa Variante al Piano degli Interventi allegata all’anzidetta deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27 settembre 2021.

2. In punto di fatto, occorre premettere, in sintesi, che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla contestazione, da parte dei ricorrenti e odierni appellanti, degli anzidetti atti e provvedimenti, afferenti alla realizzazione, nel Comune di Padova, della menzionata nuova linea tramviaria SIR 3, avente l’obiettivo di “ mettere a sistema i principali nodi trasportistici di interscambio, quali la stazione ferroviaria di Padova ed il capolinea Voltabarozzo, al cui servizio verrà realizzato un nuovo e capiente parcheggio scambiatore, consentendo nel contempo la connessione diretta con l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Ospedale S. NI, i numerosi istituti scolastici e Università nonché il Parco Iris ”.

Tale linea, che prevede l’impiego di tram su gomma con tecnologia Tranlohr/Alstom, si estende per 5.496,00 metri con tredici fermate e fa parte del sistema tranviario di trasporto pubblico denominato Sistema Intermedio a Rete, da cui l’acronimo “SIR” sopra richiamato, che risulta articolato in tre linee come previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM) approvato con la delibera del Consiglio comunale di Padova n. 83 del 25 luglio 2020. Più precisamente, tale sistema prevede le seguenti linee: la SIR 1 (Nord – Sud), già completamente realizzata e che utilizza il medesimo tipo di tram, la SIR 2 (Est – Ovest) e, appunto, la SIR 3 (Sud – Est) della quale si tratta.

Occorre ancora premettere – per quanto rileva in questa sede – che il progetto preliminare della Linea SIR 3 era già stato sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 190 del 2002, ed era stato ritenuto compatibile con atto ratificato dalla Giunta Provinciale in data 2 agosto 2005. Successivamente, tuttavia, il progetto in questione era stato accantonato dall’amministrazione comunale per essere nuovamente rilanciato in epoca più recente.

In questo contesto, in data 11 giugno 2020, la società APS Holding S.p.a. ha presentato alla Provincia di Padova la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, depositando il progetto definitivo dell’intervento e lo studio preliminare ambientale e, in data 6 luglio 2020, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’avviso circa il deposito del progetto.

Successivamente, nel procedimento “ di screening VIA ” sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso del 27 luglio 2020 e del 2 novembre 2020, nonché quelli dell’Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, del Comune di Padova e, altresì, le osservazioni dei soggetti interessati.

In data 17 dicembre 2020, il Comitato Tecnico VIA ha espresso all’unanimità il parere di non assoggettabilità dell’intervento alla valutazione di impatto ambientale e, conseguentemente, la Provincia di Padova, con provvedimento del 22 dicembre 2020, ha decretato l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in questione.

3. A fronte dell’adozione degli atti sopra menzionati, i ricorrenti e odierni appellanti hanno dunque proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, poi integrato da motivi aggiunti.

4. Con la sentenza n. 678 del 2022, il T.a.r., dopo aver disposto la riunione del ricorso n. 266 del 2021 e di quello n. 616 del 2021, ha respinto le eccezioni preliminari concernenti il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e, poi, ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati nel merito.

In particolare – ad avviso del giudice di primo grado – non sarebbe fondata la censura concernente la mancata sottoposizione dell’intervento a VIA, poiché, ai sensi dell’allegato IV, punto 7, lett. l), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’allegato A2, punto 7, lett. l), della l.r. Veneto n. 4 del 2016, i progetti relativi ai “ sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) ” rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “ Procedure semplificate ed esoneri ”, sono sottoposti alla sola Verifica di assoggettabilità, sicché l’intervento in questione doveva essere sottoposto per l’appunto al c.d. procedimento di “ screening ”, ma non necessariamente anche alla VIA.

Il T.a.r. ha poi ritenuto, in sintesi, che il provvedimento del 22 dicembre 2020, con cui la Provincia di Padova ha escluso che il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di VIA, fosse congruamente motivato e coerente con i criteri di cui dall’allegato V del d.lgs. n. 152 del 2006, in ragione non solo della precedente valutazione di compatibilità ambientale del 2005, ma anche degli elementi migliorativi per la mitigazione degli impatti ambientali, nonché in considerazione del grado di dettaglio della documentazione presentata e dell’assenza di impatti negativi significativi sulla componente del suolo e del sottosuolo.

Sotto un ulteriore profilo, inoltre, il T.a.r. ha rilevato che, nel parere del 2 novembre 2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, pur evidenziando il permanere di “ alcune criticità ”, non si è espressa in senso contrario all’intervento e non ha insistito per la sottoposizione alla procedura di VIA.

Il giudice di primo grado ha, poi, ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, sostenendo, in particolare, a proposito della contestata non attualità della VIA del 2005, come la stessa abbia rappresentato “ solo uno degli elementi di cui l’Amministrazione ha tenuto conto ai fini della decisione di non sottoporre nuovamente a VIA il progetto ”.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello – senza istanza cautelare – i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo un’ampia ricostruzione in fatto e formulando, poi, nove distinti motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendone il vizio di motivazione con riferimento alla decisione dell’amministrazione di non sottoporre il progetto a VIA, in ragione della circostanza che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nel corso della procedura di screening , aveva depositato il parere, protocollato al n. 40607 del 27 luglio 2020, nel cui ambito

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