Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-03-02, n. 201600872

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-03-02, n. 201600872
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600872
Data del deposito : 2 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04396/2010 REG.RIC.

N. 00872/2016REG.PROV.COLL.

N. 04396/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa Nr 64, nonché dagli avv. A N, F V, con domicilio eletto presso Segreteria Sezione Terza CdS in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,, unitamente a A P, P T, G V, B G, M G, A N, A P, E C, A D L, S G S, S S, T B S, L C, tutti rappresentati e difesi dagli avv. A N, F V, con domicilio eletto presso Segreteria Sezione Terza CdS in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00974/2009, resa tra le parti, concernente accertamento trattamento economico spettante agli appellanti, ispettori di PS, a seguito dell’inquadramento ope legis nella qualifica di Ispettore ai sensi del D.LGS. n.197/1995, art.13.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il Cons. L A O S e uditi per le parti gli avvocati Fedeli su delega di Russo e dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli attuali appellanti nell’anno 2007 hanno proposto collettivamente al T.A.R. di Lecce un ricorso (R.G. 888/2007) esponendo quanto segue:

(a) che nell’anno 1995 ciascuno di loro era dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di Sovrintendente e con una determinata anzianità nella stessa qualifica;

(b) che per effetto del sopravvenuto decreto legislativo n. 197/1995, articolo 13, erano stati inquadrati ope legis nella qualifica di Ispettore, con tre scatti nella R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità);

(c) che contemporaneamente e per effetto delle medesime disposizioni altri loro Colleghi, pure in possesso della qualifica di Sovrintendente, ma con un’anzianità minore, erano stati analogamente inquadrati ope legis nella qualifica di Vice-ispettore;

(d) che peraltro questi ultimi, pervenuti successivamente a loro volta alla qualifica di Ispettore, avevano ottenuto in quest’ultima cinque scatti nella R.I.A..

Così esposti i fatti, i ricorrenti lamentavano il fatto che il loro trattamento economico (anche attuale) fosse deteriore rispetto a quello dei Colleghi che erano pervenuti dopo di loro alla qualifica di Ispettore.

Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del trattamento più favorevole e l’annullamento dei provvedimenti lesivi, formulando anche eccezione di illegittimità costituzionale della legge n.216/1992, art. 3, comma 4, e del D.LGS.n. 197/1995 , art.13 .

1.2. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. Lecce con sentenza n. 974/2009.

La sentenza prescinde dichiaratamente dalle eccezioni d’inammissibilità e di prescrizione, sollevate dalla difesa dell’Amministrazione, ed osserva, in buona sostanza, che il trattamento corrisposto ai ricorrenti era quello spettante di diritto.

1.3. Avverso la sentenza TAR gli originari ricorrenti hanno proposto l’appello collettivo meglio indicato in epigrafe

Essi lamentano innanzi tutto che la sentenza del T.A.R. si basi su talune argomentazioni difensive dell’Amministrazione resistente, che però erano state dedotte con una memoria depositata il 18 marzo 2009 (ossia il giorno antecedente all’udienza) e non a nome del ricorrente capofila, ma di uno del gruppo, senza che alla difesa dei ricorrenti fosse stato dato modo di prenderne visione e di replicare quanto meno in sede di discussione orale.

Per il resto essi insistono argomentatamente nelle loro tesi, prospettando in subordine anche la possibilità di una rimessione alla Corte Costituzionale.

Alla pubblica udienza meglio indicata in epigrafe, uditi i difensori

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