Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-09-06, n. 201204729
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 04729/2012REG.PROV.COLL.
N. 10461/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10461 del 2002, proposto da:
AN SE, rappresentato e difeso dall'avv. LO RI Montaldo, con domicilio eletto presso LO RI Montaldo in Roma, viale delle Milizie, 38; LI NA, ME NA, BI LO, VO RI IU, LI RE, CA SA, TI IO, LT RI AD, LT ET NN, AT RI, IA AS, IN OS, Parola Concetta, Parola AN, Di IO SA, BR LO, DI AN, IN VA, OP IA, TO OM;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Cristina Montanaro, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 08272/2001, resa tra le parti, concernente corresponsione somme su scatti di anzianita'
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Antonio Bianchi nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, quali dipendenti del Comune di Roma, con ricorso proposto nel 1995 hanno adito il Tar del Lazio, chiedendo tutti l’accertamento del diritto al ricalcolo economico da determinarsi sul riequilibrio dell’anzianità pregressa in dodicesimi, anziché in ventiquattresimi in applicazione del D.P.R. n. 347/1983, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 924/89.
Taluni di essi, con il medesimo ricorso, hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio economico da ricavarsi nella sua determinazione da tutta la carriera (giuridica ed economica) e non già limitato ad otto classi complessivamente per una sola delle qualifiche in cui il dipendente è transitato, con esclusione delle altre qualifiche del percorso della carriera individuale, a seguito della decisione del TAR del Lazio, sez. II bis, n. 33/85.
Il Tar adito, sez. II bis, con sentenza n. 8272/2001 ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Ritenendo illegittima la predetta sentenza, i ricorrenti hanno interposto l’odierno appello chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha richiesto il rigetto dell’appello proposto, siccome inammissibile ed infondato.
Alla pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Come risulta dal dispositivo della gravata sentenza il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per un triplice ordine di profili:
a) per tardività dell’impugnazione, non trattandosi di atti autoritativi;
b) per avvenuta prescrizione