Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-21, n. 202308450

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-21, n. 202308450
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308450
Data del deposito : 21 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2023

N. 08450/2023REG.PROV.COLL.

N. 01060/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Acquarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La ricorrente impugna per revocazione la sentenza con cui questo Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del TAR, ha annullato il provvedimento con cui le era stato negato il beneficio della “promozione alla vigilia”, riconoscendolo tuttavia ai soli fini giuridici, non a quelli economici.

2. In punto di fatto, si rileva che questa, già dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria dal 1 gennaio 1999 poi inquadrata con la qualifica di dirigente penitenziario nella nuova carriera delineata dal d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (“ Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 ”), è stata posta in quiescenza con provvedimento del 19 ottobre 2010, avente effetto retroattivo al 2 dicembre 2009, data del riconoscimento dell’inidoneità al servizio per gravi motivi di salute.

3. Con istanza del 26 aprile 2010, ha richiesto a fini pensionistici l’applicazione dei benefici di cui all’art. 1, co. 260, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Tale comma, poi abrogato dall’art. 1, co. 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto l’attribuzione « ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio » (come si evince dal richiamo al precedente comma 259, il beneficio s’inseriva in una serie di misure che avevano lo scopo di valorizzare le risorse dirigenziali delle Forze di Polizia, in modo da incrementare la funzionalità dell’Amministrazione di pubblica sicurezza),

4. Con provvedimento del 13 febbraio 2014, l’Amministrazione ha respinto l’istanza, ravvisando una preclusione nel d.lgs. n. 63 del 2006, che ha soppresso il ruolo dei dirigenti superiori, prevedendo solo la qualifica di dirigente penitenziario (con la quale si può accedere a incarichi superiori) e, all’apice, quella unitaria di dirigente generale.

5. L’interessata ha impugnato il diniego dinanzi al TAR, che tuttavia l’ha respinto, accogliendo la tesi dell’Amministrazione secondo cui dall’entrata in vigore della dirigenza penitenziaria sarebbe venuta meno la stessa qualifica di dirigente superiore, precludendo così il beneficio della “promozione alla vigilia”.

6. L’interessata ha quindi proposto appello (iscritto a ruolo con RG n. -OMISSIS-), che è stato accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS- nella quale si è osservato che, anche nel nuovo sistema dirigenziale, « il legislatore ha enucleato una sorta di sottogruppo, costituito dai dirigenti “idonei a ricoprire incarichi superiori”, che presentano uno status diverso dai dirigenti normali », intervenendo poi con una disposizione transitoria « per regolare le situazioni giuridiche pendenti di coloro che erano in possesso della qualifica di dirigente superiore, non più contemplata nel nuovo assetto ordinamentale», nello specifico attribuendo a questo personale la qualifica di dirigente penitenziario con riconoscimento dell’idoneità a ricoprire gli incarichi superiori e, per l’effetto, assicurando loro «uno status più elevato di quello spettante di norma ai dirigenti penitenziari » e differenziandone la posizione rispetto a questi.

La medesima sentenza ha ritenuto che la conclusione raggiunta non trovasse ostacolo « nel fatto

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