Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-12-05, n. 201605106
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2016
N. 05106/2016REG.PROV.COLL.
N. 08562/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8562 del 2012, proposto da:
B R, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Carella C.F. CRLVTI75P06A604D, Guglielmo Prestipino C.F. PRSGLL51D25A064B, con domicilio eletto presso Linda Auciello in Roma, via dei Gracchi, 151;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comune di Centola non costituito in giudizio;
per la riforma
per la riforma
della sentenza n. 608 del T.A.R. CAMPANIA SALERNO (Sezione Prima) del 28 marzo 2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Piermarini per delega di Prestipino e di Carella, e dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti e attuali appellanti hanno proposto ricorso al T.a.r. Campania - Salerno per l’annullamento del provvedimento del 16 marzo 2010 adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino, con cui era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica n.39/2009 rilasciata dal Comune di Centola per la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a bar e gelateria. In particolare, i ricorrenti deducevano il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 159, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004 e l’inesistenza di un valido provvedimento di annullamento, nonché il mancato rispetto dell’articolo 8 della legge n. 241/90 e l’eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione.
2. Con la sentenza impugnata, il primo giudice rigettava il ricorso, evidenziando che:
a. pur se l’annullamento in questione era stato adottato prima della scadenza del richiesto atto di sospensione per consentire all’Amministrazione l’esame della documentazione presentata dai ricorrenti circa la natura giuridica della ricostruzione di un rudere e pur se nessun provvedimento era stato assunto dopo detta scadenza, detta sospensione impedisce unicamente il decorso del termine di decadenza, ma non priva l’Amministrazione del potere di provvedere anche nel corso della sospensione finalizzata all’esame della documentazione prodotta. Se l’attività istruttoria è stata, infatti, ultimata, prima della scadenza del termine della sospensione, può essere adottato il provvedimento finale che costituisce il naturale sbocco dell’istruttoria medesima;
b. il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico, per pacifica affermazione giurisprudenziale, non ha natura di atto recettizio e il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’eventuale annullamento attiene alla sua adozione e non anche alla sua comunicazione, essendo la successiva notifica un incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale. Medesime considerazioni valgono pure per il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del d. lgs. n.42/2004, né a diverse conclusioni induce la disposizione di cui all’articolo 21 bis della legge n.240/1990, risultando la medesima non avere rilievo sul rispetto del termine decadenziale ancorato alla sola adozione del provvedimento di annullamento e dunque all’esercizio del potere;
c. nel caso di specie, il termine di legge è stato rispettato atteso che la citata documentazione è pervenuta alla Soprintendenza in data 21 dicembre 2009 e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 marzo 2010, dopo la scadenza della sospensione disposta;
d. la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione risulta infondata, poiché è ragionevole e non discriminatorio ancorare la scadenza del termine di decadenza al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo dell’esercizio del potere amministrativo della cui estinzione si tratta. Neppure sono rilevabili profili di pregiudizio per la posizione giuridica dei privati, considerato che essi possono azionare il proprio diritto di difesa all’atto della notificazione del provvedimento, decorrendo da tale momento il termine decadenziale per l’impugnazione;
e. non sussiste la violazione dell’articolo 8 della legge n.241/90, essendo sufficiente nell’avviso di avvio del procedimento la sola indicazione della Soprintendenza, visto che risulta agevole, con uno sforzo di minima diligenza, venire a conoscenza di tutti gli altri elementi di cui al citato articolo 8, elementi non conosciuti dall’ente locale perché riferiti ad altra amministrazione. In ogni caso, la carenza è semmai motivo di irregolarità del provvedimento finale e non di sua illegittimità;
f. la ricostruzione del rudere in questione non può essere qualificabile come ristrutturazione edilizia, trattandosi di nuova costruzione, risultando pacifico che il manufatto oggetto dell’intervento abbia nell’attualità la consistenza di un rudere totalmente diruto, come risulta dagli elaborati prodotti e dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dalla difesa erariale, essendo presente nell’attualità’ solo parte della muratura perimetrale ed assenti la copertura e le strutture orizzontali e nessuna consistenza può riferirsi al piano primo;
3. Con