Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-06-24, n. 201502796
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N. 02796/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04636/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2015, proposto da:
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
R F, M V M, M F, A F;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02551/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all'esecuzione del giudicato del decreto della Corte di appello di Roma emesso nel procedimento n. 7516/2008 - corresponsione somme (legge pinto)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Grasso;
Considerato che l’appello, nei limiti della sommarietà della cognizione cautelare, appare accoglibile per le stesse ragioni già precedentemente espresse dalla Sezione con l’ordinanza n. 1840/2015 e con la sentenza n. 2653/2014;