Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-06-24, n. 201502796

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-06-24, n. 201502796
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502796
Data del deposito : 24 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04636/2015 REG.RIC.

N. 02796/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04636/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2015, proposto da:


Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;


contro

R F, M V M, M F, A F;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02551/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all'esecuzione del giudicato del decreto della Corte di appello di Roma emesso nel procedimento n. 7516/2008 - corresponsione somme (legge pinto)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato dello Stato Grasso;


Considerato che l’appello, nei limiti della sommarietà della cognizione cautelare, appare accoglibile per le stesse ragioni già precedentemente espresse dalla Sezione con l’ordinanza n. 1840/2015 e con la sentenza n. 2653/2014;

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