Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-07, n. 201202622

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-07, n. 201202622
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202622
Data del deposito : 7 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01899/2005 REG.RIC.

N. 02622/2012REG.PROV.COLL.

N. 01899/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2005, proposto da:
- Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica;
- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore;
- Comando regionale della Guardia di Finanza della Valle d’Aosta, in persona del Comandante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti P M, M M e M R, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Mercede n. 52, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. della Valle d’Aosta, n. 126 del 22 novembre 2004, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato, è stata annullata la determinazione n. 177591/1241/5 del 26 maggio 2004 del Comando generale della Guardia di Finanza, di cui al radio messaggio n. 11684/1241 dell’8 giugno 2004, notificata l’11 giugno 2004, recante diniego di trasferimento dal Comando provinciale di Aosta al Comando provinciale di Padova, e degli atti presupposti, ivi compreso il parere negativo espresso dalla V Sezione impiego della Guardia di finanza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 5219 del 28 ottobre 2005, con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato Paolo Marchini per le Autorità statali appellanti e l’avv. M M per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con appello notificato il 24 febbraio 2005 e depositato l’8 marzo 2005 il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, il Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore, e il Comando regionale della Guardia di Finanza della Valle d’Aosta, in persona del Comandante regionale pro-tempore, hanno impugnato la sentenza in forma semplificata del T.A.R. della Valle d’Aosta, n. 126 del 22 novembre 2004, recante annullamento del diniego di trasferimento dell’appellato maresciallo capo Franco A dal Comando provinciale di Aosta al Comando provinciale di Padova.

A sostegno dell’appello, senza rubricazione dei motivi, illustrate le modalità procedimentali dei trasferimenti ordinari, è stata dedotta l’erroneità della sentenza in riferimento alla sufficienza della motivazione addotta a sostegno del diniego, con richiamo alla natura ampiamente discrezionale delle valutazioni inerenti l’opportunità dell’impiego del militare in comando territoriale, ancorché di provincia diversa, situato nella stessa regione dalla quale egli era stato trasferito in precedenza per ragioni d’incompatibilità ambientale.

Costituitosi in giudizio, l’appellato, con memoria depositata il 13 maggio 2005, ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del gravame, evidenziando l’intervenuta chiarificazione della vicenda da cui aveva tratto spunto il precedente trasferimento per incompatibilità ambientale e l’omessa considerazione dei pareri favorevoli al trasferimento espressi dal Comandante provinciale di Padova e dal Comandante regionale del Veneto.

Con ordinanza n. 5219 del 28 ottobre 2005 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata sul duplice rilievo che “…l’appello non appare assistito dalle condizioni per ritenere possibile il suo accoglimento, alla luce dei pareri favorevoli all’interessato espressi dai Comandi intermedi” e che “…dagli atti non emerge un danno grave ed irreparabile per l’Amministrazione, ove si consideri che il trasferimento riguarda la sede di Padova”.

Con memoria difensiva depositata il 30 novembre 2011, l’appellato, dopo aver illustrato la vicenda che condusse al trasferimento per incompatibilità ambientale e il suo esito assolutamente favorevole, nonché il suo avvenuto inserimento da anni nel Comando territoriale padovano, con piena soddisfazione dei vertici gerarchici espressa anche attraverso la concessione di encomio solenne, ha insistito per la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2011 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere respinto, confermandosi, con più estesa motivazione, la sentenza impugnata.

1.1) Al fine di un più compiuto inquadramento della vicenda amministrativa, giova premettere in punto di fatto che:

- il maresciallo Franco A, già in forza presso il Comando regionale della Guardia di Finanza del Veneto, fu trasferito d’autorità, “per esigenze di servizio”, con provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza del 5 luglio 2002, su proposta della gerarchia intermedia, al Comando provinciale di Aosta, in riferimento a una situazione d’incompatibilità ambientale determinatasi per effetto di una denuncia sporta nei suoi confronti da un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dal Comandante regionale e dal Capo di Stato Maggiore del Comando regionale del Veneto, in relazione a sue segnalazioni di presunti ritardi e/o possibili omissioni nella definizione di indagini di polizia giudiziaria relative ad esiti di attività di verifica fiscale svolta dall’A nei confronti di un’azienda ittica;

- il provvedimento di trasferimento fu impugnato dall’interessato con ricorso respinto dal T.A.R. per il Veneto con sentenza in forma semplificata n. 6325 del 13 novembre 2002 sul rilievo che, rientrando il trasferimento d’autorità nella categoria degli ordini, esso non richiedeva motivazione né osservanza delle garanzie procedimentali ex lege n. 241/1990;

- la sentenza fu confermata con decisione di questa Sezione n. 7244 del 20 dicembre 2005, integrandone la motivazione nel senso che anche i profili di incompatibilità ambientale rientrano tra le “esigenze di servizio”, in specie in quelle inerenti la “…necessità di mantenere intatto il prestigio ed il decoro della struttura amministrativa di appartenenza, da ritenersi messa a repentaglio anche nell’ipotesi di un’incriminazione di taluno degli appartenenti poi conclusasi con la più ampia formula assolutoria”;

- il maresciallo A presentava il 29 settembre 2003 domanda di trasferimento ordinario al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova, o uffici a essa sottordinati, respinta dal Comandante in seconda della Guardia di Finanza con determinazione n. 177591/1241/5 del 26 maggio 2004, sul rilievo che a essa ostavano “esigenze organiche e di servizio”, su conforme indicazione della V Sezione impiego, e nonostante il parere favorevole al movimento formulato dal Comandante regionale del Veneto sulla scorta del parere del Comandante provinciale di Padova, secondo cui “…allo stato non sussist(eva)no motivi ostativi all’impiego dell’A presso quella sede”;

1.2) Con la sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio di trattazione dell’istanza incidentale di sospensione, il T.A.R. per la Valle d’Aosta ha annullato il diniego di trasferimento in relazione a un triplice ordine di rilievi:

- “Visto che il procedimento penale si era concluso con esito favorevole al ricorrente, con la formula ‘perché il fatto non sussiste’”;

- “Visti i pareri favorevoli al trasferimento del ricorrente espressi dal Comandante Regionale del Corpo Veneto e dal Comandante provinciale di Padova - organi che più direttamente sono in grado valutare profili di compatibilità ambientale, con i quali è stato ritenuto che ‘allo stato non sussistono motivi ostativi all’impiego dell’A presso quella sede’”;

- “Considerato altresì che il generico riferimento al ‘breve lasso temporale trascorso dall’epoca dei fatti’ - che sconsiglierebbe il reimpiego nell’ambito del Comando del Corpo di provenienza - non è sufficiente a supportare il diniego di trasferimento, peraltro in una sede di servizio (Padova), diversa da quella di provenienza (Venezia)”.

2.) L’appello è incentrato, previa illustrazione delle modalità di svolgimento dei trasferimenti ordinari dei militari della Guardia di Finanza -inquadrati in un sistema di mobilità volontaria inteso a contemperare aspettative degli interessati e esigenze operative del Corpo-, sul rilievo che situazioni d’incompatibilità ambientale giustificano ex se il diniego di trasferimento, e che nella specie doveva considerarsi il lasso di tempo relativamente breve trascorso dal precedente trasferimento d’autorità, le possibili incidenze della pregressa vicenda sul “…sereno e proficuo svolgimento dell’azione di servizio”, nonché più in generale nel rapporto coi superiori e con l’autorità giudiziaria, in un contesto comunque connotato da ampia discrezionalità nell’apprezzamento e bilanciamento tra interesse dell’aspirante al reimpiego e interesse dell’amministrazione, nel quale non può assumere rilevanza decisiva “…l’indicazione fornita dalla gerarchia intermedia”.

3.) Osserva la Sezione che, se appare indubitabile che i Comandi superiori dispongano di un ambito di valutazioni discrezionali in ordine al movimento dei militari, nondimeno essi non possono trascurare del tutto, nel quadro di una sequenza procedimentalizzata, la considerazione delle indicazioni fornite dai Comandi territoriali, verso i quali è richiesto dall’interessato il trasferimento, in special modo quando, come nel caso di specie, è in quella sfera spaziale e operativa che si sono determinate vicende particolari ed è a quel contesto che occorre rapportare la valutazione di possibili incidenze negative del reimpiego del militare che già ivi prestava servizio.

A prescindere dal rilievo che la vicenda penale, originata dalla denunzia per calunnia presentata nei confronti dell’A, era stata oggetto di definizione in senso positivo con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento n. 247 del 7 maggio 2003, di proscioglimento con formula ampia (il fatto non sussiste);
e che, come evidenziato nella memoria di costituzione dell’appellato, la V Sezione impiego nella nota istruttoria presupposta al diniego di trasferimento aveva dato atto di tale circostanza, ancorché non considerandola dirimente ai fini della persistenza di una situazione d’incompatibilità ambientale;
il Comando generale, e la stessa V Sezione, non avrebbero potuto e dovuto esimersi dalla considerazione specifica dei pareri favorevoli al trasferimento espressi dai Comandi territoriali (Comando provinciale di Padova, Comando regionale del Veneto), ossia dalla gerarchia intermedia, e ciò per un duplice ordine di precipue ragioni:

a) perché il precedente trasferimento d’autorità era stato disposto proprio su proposta delle gerarchie intermedie;

b) e quindi perché quegli stessi Comandi territoriali, nella cui sfera cognitiva ricadeva il più immediato, concreto e specifico apprezzamento degli eventuali effetti del reimpiego del militare nel loro ambito territoriale e operativo, nell’esprimere parere favorevole, davano atto dell’insussistenza di una perdurante situazione d’incompatibilità ambientale.

Il diniego di trasferimento avrebbe quindi dovuto darsi carico di una puntuale e specifica motivazione, viceversa carente, in ordine a puntuali circostanze di fatto, se del caso risultanti da ulteriori acquisizioni istruttorie, che consentissero di superare il giudizio espresso dai comandanti territoriali.

4.) Alla stregua dei rilievi svolti, l’appello risulta pertanto destituito di fondamento, non apparendo contestabile né censurabile il vizio di legittimità riconosciuto sussistente, ancorché con sintetica motivazione, dal primo giudice, con riferimento alla carente motivazione del diniego di trasferimento, e alla insufficienza delle ragioni ivi addotte a giustificarlo, in immotivato contrasto con i pareri favorevoli al movimento quali espressi dai comandi territoriali.

5.) In conclusione l’appello deve essere respinto, confermandosi la sentenza impugnata, integrata come nei sensi dianzi illustrati.

6.) Il regolamento delle spese del giudizio d’appello segue la soccombenza, essendo state compensate quelle del giudizio di primo grado.

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