Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800250

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800250
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800250
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00250/2018REG.PROV.COLL.

N. 03867/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3867 del 2007, proposto da:
L G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F M, F A D M, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi N.53;



contro

Comune di Assisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati T M, U S, con domicilio eletto presso lo studio U S in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 00044/2007, resa tra le parti, concernente demolizione capannoni abusivi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati Marcucci su delega di Matarangolo, Segarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, titolare di azienda agricola in Assisi, ha eseguito – senza titolo - interventi edilizi consistenti nella tamponatura e coibentazione di due tettoie per ricovero attrezzi, trasformandole in stalle per allevamento suini.

A seguito di sopralluogo, con determina n. 9308 del 2002 il comune ha ordinato la demolizione dei manufatti.

Il sig. Longetti ha impugnato tale provvedimento con ricorso proposto avanti al TAR Umbria.

Successivamente il predetto ha presentato un’istanza di accertamento di conformità che il comune, dopo aver invano chiesto documentazione integrativa, ha respinto, intimando nuovamente la demolizione con ordinanza n. 80 del 2006.

Il proprietario ha gravato tale seconda ordinanza con motivi aggiunti al gravame già incardinato.

Con la sentenza in epigrafe

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