Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-12-14, n. 201503390
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Testo completo
Numero 03390/2015 e data 14/12/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 novembre 2015
NUMERO AFFARE 00421/2014
OGGETTO:
Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, proposto dal Sig. R L avverso la nota n. M_D GMIL1 II 6 3 2013/0139082 del 14 maggio 2013 in materia di mancato accoglimento dell’istanza di reintegrazione in servizio e dell’istanza di accesso agli atti.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL 2 VDGM II 6 SC 0020153 del 27 gennaio 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il prescritto parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il parere reso dalla Sezione in data 2 luglio 2014;
vista la nota prot. n. M_D GMIL 1230253 in data 31 ottobre 2014 del medesimo Ministero;
visto il parere reso nell’adunanza del 5 novembre 2014 e 4 marzo 2015;
vista la relazione del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL 0362012 datata 23 giugno 2015;
visto il ricorso straordinario e le successive memorie;
esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Il Sig. R L, con provvedimento n. 0381/118, adottato dalla Capitaneria di Porto di Bari in data 28 aprile 1995, veniva prosciolto d’autorità dalla ferma di leva prolungata biennale a causa del mancato superamento del relativo corso di specializzazione e trattenuto in servizio per il completamento degli obblighi di leva, scadenti il 1° novembre 1995.
In data 14 ottobre 1995 (18 giorni prima del completamento dei predetti obblighi) veniva, tuttavia, collocato in congedo assoluto a seguito della pronuncia, nei suoi confronti, di un provvedimento medico legale di permanente non idoneità al servizio militare.
Con atto sottoscritto e spedito a mezzo raccomandata il 26 novembre 2002, l’interessato si rivolgeva al Presidente della Repubblica al fine di ottenere la "riammissione" in servizio o, in subordine, la corresponsione dell’equo indennizzo; tale atto, non qualificabile come ricorso straordinario, trattandosi di una mera istanza, veniva dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica del 1 aprile 2005, in conformità al parere n. 9/2004, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione III, nell’adunanza del 23 novembre 2004.
L’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, con nota n. M D GGAB 0005365 del 13 febbraio 2012, trasmetteva alla Direzione Generale per il Personale Militare un “Ricorso gerarchico in regime di autotutela” (inviato per conoscenza al Presidente della Repubblica), datato 13 gennaio 2012, proposto dall’interessato per la dichiarazione di “nullità insanabile o inesistenza” del provvedimento di proscioglimento adottato nei suoi confronti il 28 aprile 1995.
Seguivano ulteriori istanze e diffide, datate 23 marzo 2012, 30 aprile 2012, 16 maggio 2012, 12 dicembre 2012, 16 aprile 2013, 3 maggio 2013, 3 giugno 2013, 5 settembre 2013 (inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica di Bari, “quale esposto estremi e con riserva di integrazione documentale, in particolare per quanto concerne disconoscimento di firma da parte dello scrivente sul predetto documento cardine dell’intero procedimento”) dirette a reiterare una più articolata esposizione dei fatti e a chiedere la "riammissione" in servizio con il grado di Tenente di Vascello, in virtù di una ricostruzione della carriera operata dallo stesso L.
Con nota n. M_D GMIL1 II 6 3 2013/0139082 del 14 maggio 2013, il Ministero della Difesa forniva riscontro negativo all’istanza presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2013, tesa a riottenere la "riammissione" in servizio e l’accesso “ai propri documenti di arruolamento-servizio-proscioglimento”.
Avverso tale atto l’interessato proponeva ricorso gerarchico con atto sottoscritto in data 3 giugno 2013. Formatosi il silenzio, l’interessato, con atto spedito a mezzo raccomandata il 17 settembre 2013, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la citata nota del 14 maggio 2013:
“- per l’accertamento della esistenza o meno di controinteressati al presente;
- per la disamina del ricorso straordinario presentato in data 9.01.1999 e del seguito presentato il 22.09.1999 ed, eventualmente, per la riunione di ricorsi straordinari...;
- per l’accertamento dei silenzi assensi maturati in merito alle istanze prodotte a far data dal 2.02.2012;
- per l’annullamento del successivo provvedimento - strettamente connesso- emesso dal Ministero della Difesa in data 14.05.2013 prot. n. M_D GMIL1 II 6 3 2013/0139082 recapitato in data 21.05.2013;
- per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al “Messaggio non classificato in arrivo/transito n. 0381/118” così come rilasciato dall’Uff. MM di Bari nel novembre 2010 e/o comunque per la fattiva reintegrazione in servizio permanente effettivo, con il grado di Tenente di Vascello e decorrenza giuridica del rapporto di lavoro a far data dal 2 novembre 1994, in particolare mediante accertamento dei provvedimenti taciti assunti dall’Amministrazione o, in via gradata, a mezzo decreto di inesistenza giuridica di provvedimento di proscioglimento (“Messaggio non classificato in arrivo/transito n. 0381/118” …) dal servizio per nullità strutturale …, mancata notifica …, disconoscimento di firma apposta dal ricorrente con trasmissione … di relativo esposto e integrazioni alla Procura della Repubblica di Bari per gli accertamenti di rito (art. 476-479 c.p.)”.
Si riserva di proporre motivi aggiunti a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell’Amministrazione degli atti del procedimento.
In via istruttoria chiede la produzione del fascicolo personale e di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell’istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l’istruzione sarà presumibilmente completata.
Con l’odierno ricorso deduce i seguenti motivi di diritto: illogicità manifesta rispetto a provvedimenti precedentemente adottati; erronea e/o omessa valutazione della situazione di fatto; carenza di istruttoria; violazione della legge 241/90; “carenza di esplicito provvedimento in autotutela tendente alla caducazione degli effetti prodotti dall’ulteriore silenzio-assenso maturato”.
Il Ministero, con relazione datata 27 gennaio 2014, ritiene che il ricorso straordinario sia inammissibile, stante “l’impossibilità di esercitare, nell’ambito di un giudizio di carattere annullatorio quale quello straordinario al Presidente della Repubblica, le azioni di accertamento e nullità esperite dall’interessato”, avuto riguardo “alla richiesta di accertamento dei silenzi formati sulle diverse istanze presentate all’Amministrazione e alla declaratoria di nullità del provvedimento di proscioglimento adottato nei confronti dell’odierno ricorrente il 28 aprile 1995”.
Tale eccezione pregiudiziale è da ricondurre alla circostanza per cui il ricorrente ripropone all’attenzione del Presidente della Repubblica una vicenda già definita con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2005, decisorio del ricorso straordinario proposto il 26 novembre 2002 (elemento, peraltro, già rappresentato all’interessato nella nota del 14 maggio 2013).
Ulteriori profili di inammissibilità del ricorso straordinario investono la richiesta di "riammissione" in servizio e la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa.
Il ricorrente ha inoltrato una serie di innumerevoli atti integrativi ed in particolare:
- un atto datato 18 febbraio 2014, con il quale trasmette ex art. 11 D.P.R. 1199/71 il proprio ricorso straordinario al Consiglio di Stato e nel quale vengono esplicitate ulteriori considerazioni, dallo stesso qualificate come “motivi aggiunti”;
- un’integrazione al proprio ricorso straordinario datata 27 febbraio 2014 (nella quale, tra l’altro, chiede che, oltre alla relazione ministeriale, gli sia portata a conoscenza la documentazione ad essa allegata), cui l’Amministrazione riferente ha dato riscontro con nota del 26 marzo 2014;
- un atto del 31 marzo 2014, con il quale il ricorrente, nella sostanza, diffida il Ministero della Difesa “alla completa trasmissione della relazione - allegati inclusi -”, rivolgendo al Consiglio di Stato istanza di “accesso agli atti (art. 22 L.241/90) e ritiro in copia informale