Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-17, n. 202002481
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Pubblicato il 17/04/2020
N. 02481/2020REG.PROV.COLL.
N. 08014/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 8014 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il pres. Luigi Maruotti, ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto ad un processo penale, nel quale è stato imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata.
Con la sentenza del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma n. 60 del 2015, egli è stato assolto ‘perché il fatto non sussiste’.
Dopo la conclusione del giudizio penale, in data 7 agosto 2016 l’interessato ha chiesto alla Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997.
Con una nota notificata in data 11 settembre 2016, l’Amministrazione ha chiesto integrazioni documentali.
In data 7 maggio 2018, egli ha formulato una ulteriore istanza.
2. Col ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per la Sardegna), l’interessato ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza
3. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, il TAR:
- ha rilevato che l’interessato non ha dato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione di produrre l’istanza sottoscritta;
- ha constatato che il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine di un anno, decorrente dalla formazione del silenzio inadempimento.
4. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia dichiarato ammissibile e sia accolto.
Egli ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale, poiché vi è stata solo una corrispondenza tra gli uffici.
Inoltre, l’interessato ha dedotto che in ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento con un atto espresso.
Quanto alla tempestività del ricorso di primo grado, egli ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento – avente durata di 180 giorni - entro il 5 febbraio 2017, sicché va considerata tempestiva la notifica del ricorso, avvenuta il 5 febbraio 2018.
5. Con una memoria depositata in data 27 novembre 2019, il Ministero ha replicato in ordine alle censure del gravame ed ha rilevato che l’interessato non ha né dichiarato, né comprovato, di avere effettuato alcun pagamento al proprio difensore: egli ha trasmesso la copia del preavviso di parcella (di data 30 luglio 2016), senza comprovare la sussistenza del presupposto necessario per disporre il ‘rimborso’ di quanto spettante per legge.
6. L’appellante in data 9 marzo 2020 ha depositato una memoria di replica, con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.
7. In data 7 aprile 2020, il Ministero ha depositato note di udienza, con cui ha rappresentato che l’interessato ha trasmesso ulteriore documentazione, dapprima in data 31 gennaio 2020, valutata come inidonea per la liquidazione dall’Amministrazione in data 14 febbraio 2020, e poi in data 3 marzo 2020.
8. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.
9. Per ragioni di economia processuale, va esaminata la questione – di per sé decisiva per la definizione del giudizio - sollevata dall’Amministrazione con le sue memorie depositate in data 27 novembre 2019 e 7 aprile 2020, da cui risulta la circostanza che l’istanza di rimborso è stata a suo tempo presentata, senza allegare la fattura quietanzata di un pagamento, effettuato al difensore.
Infatti, salve le questioni concernenti le relative modalità di pagamento, evidenziate dal Ministero, l’interessato ha prodotto in sede amministrativa dapprima la quietanza di data 28 dicembre 2019 e poi l’ulteriore documentazione in data 3 marzo 2020.
Al riguardo, osserva il Collegio che le circostanze riguardanti l’ulteriore produzione di documentazione, nel corso del giudizio, vanno comunque considerate in questa sede irrilevanti, dovendosi verificare se risultano o meno fondate le censure contenute nell’atto d’appello e quelle corrispondenti del ricorso di primo grado.
9.1. Nel passare all’esame delle censure dell’appellante, per comodità di lettura va riportato il contenuto dell’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997.
“ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”.
9.2. In base all’art. 18, comma 1, l’istanza può essere proposta – e se del caso può essere accolta dall’Amministrazione – solo nel caso in cui il dipendente abbia effettuato il pagamento al proprio difensore e chieda poi il ‘ rimborso ’.
In assenza di tale previo pagamento, e nel corso del giudizio nel corso del quale il dipendente è chiamato a difendersi, l’Amministrazione può ‘ concedere anticipazioni del rimborso ’, ‘ sentita ‘Avvocatura dello Stato ’.
Come ha rilevato l’Amministrazione appellata, l’art. 18 prevede il rimborso di quanto effettivamente pagato dal dipendente.
In assenza di una istanza che dia atto di una tale comprovata circostanza, l’Amministrazione non ha l’obbligo di attivare e di concludere il relativo procedimento.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Quanto alle spese del secondo grado, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti .