Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-15, n. 202400501
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00501/2024REG.PROV.COLL.
N. 02320/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2017, proposto dalla Venice Noleggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e dalla Blue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Cicerone, n. 28,
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A I, N O, N P e F Trento, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N P in Roma, via Barnaba Tortolini, n.34;
il Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di Daniele Nardo, Consorzio Lepanto, Società Cooperativa Taxi Boat Services, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
di Cooperativa Serenissima Taxi Soc. Coop., Veneziana Motoscafi Societa' Cooperativa, Consorzio Motoscafi Venezia, Venezia Taxi Consorzio Motoscafi Servizio Pubblico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Feroci e Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Feroci in Roma, via Paolo Emilio n. 32, Sc. B/16;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto, n. 1066 del 22 settembre 2016, resa inter partes , concernente provvedimenti inerenti alla disciplina della circolazione acquea nella zona a traffico limitato del Comune di Venezia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, della Cooperativa Serenissima Taxi Soc. Coop., della Veneziana Motoscafi Società Cooperativa, del Consorzio Motoscafi Venezia e del Venezia Taxi Consorzio Motoscafi Servizio Pubblico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Troianiello, Volpato, Iannotta e Pavanini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1388 del 2013, proposto innanzi al T.a.r. per il Veneto, le Società Venice Noleggi s.r.l. e Blue s.r.l. avevano chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del Comune di Venezia prot. 283408/2013 del 25 giugno 2013 avente ad oggetto “ diniego all'accoglimento della comunicazione PG 2013/148172 del 29 marzo 2013 ”;
b ) del provvedimento del Comune di Venezia PG 2013/283448 del 25 giugno 2013 avente ad oggetto “ diniego all'accoglimento della comunicazione PG 2013/148158 del 29 marzo 2013 ”.
2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda di causa giova premettere le seguenti coordinate fattuali.
2.1. Le Società appellanti svolgono, la prima (Venice Noleggi S.r.l.), il servizio di noleggio con conducente in virtù di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Mira e, la seconda (Blue S.r.l.), attività di noleggio con conducente a seguito di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Mira e dal Comune di Jesolo. In data 3 luglio 2006 il Comune di Venezia aveva emesso l’ordinanza n. 310, con la quale, in considerazione del danno causato dal moto ondoso agli edifici ed alle fondamenta del centro storico veneziano, aveva introdotto una serie di limiti alla circolazione nei rii e nei canali della città antica; nell’imporre dette limitazioni la citata ordinanza dettava prescrizioni, secondo le ricorrenti, discriminatorie tra i titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Venezia e quelle rilasciate da altri Comuni della gronda lagunare, ai quali, in particolare, era concessa la sola circolazione in Canal Grande, dalle ore 16,00 alle 21,00, mentre ai primi era consentita anche la circolazione dalle 00,00 alle 24.00 in tutta la restante zona a traffico limitato. Per tale motivo l’ordinanza n. 310/2006 era gravata da alcuni operatori economici, tra cui anche Blue s.r.l., avanti al T.a.r. Veneto e, a seguito di appello, la questione giungeva al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 824/2008, dichiarava che l’interesse alla tutela del “ particolarissimo patrimonio culturale ed ambientale di Venezia ”, perseguito con la detta ordinanza, era preminente rispetto al principio della libertà di circolazione e di iniziativa economica, precisando che la regola generale è che nel processo amministrativo i provvedimenti autoritativi vengono valutati sulla scorta della situazione di fatto e di diritto presente al momento della loro adozione e adombrando, quindi, che qualora dopo l’assunzione dei provvedimenti impugnati il Comune avesse emanato ulteriori provvedimenti modificativi della situazione di diritto nel senso di aumentare il numero di autorizzazioni rilasciate a taxisti o noleggiatori veneziani, detta sopravvenienza avrebbe “ gettato in un cono d’ombra ” i provvedimenti impugnati.
2.2. Successivamente:
- con delibera del C.C. di Venezia n. 121 del 12 ottobre 2009 veniva modificato il regolamento di attuazione della L.R. n. 63/1993, aumentando il contingente di licenze per il servizio taxi rilasciate dal Comune di Venezia, portandole da 25 a 50;
- con deliberazione della G.C. di Venezia n. 21 del 27 gennaio 2011 era indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 25 nuove licenze taxi e, con provvedimento del 10 settembre 2012, era approvata la graduatoria definitiva del concorso, con conseguente rilascio delle nuove licenze che determinava un innalzamento definitivo del contingente di autorizzazioni rilasciate dal Comune;
- con ordinanza n. 106 del 10 marzo 2011 il Comune di Venezia modificava l’art. 5, lett. D) secondo periodo dell’ordinanza n. 310/2006, permettendo ai noleggiatori autorizzati dal Comune di Venezia di transitare in Canal Grande dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
- con provvedimento del 28 marzo 2011 il Comune di Venezia introduceva e disciplinava la possibilità di effettuare il servizio taxi anche al di fuori della turnazione (c.d. extraturno), consentendo così di utilizzare lo stesso natante e la stessa licenza taxi anche 24 ore su 24 avvalendosi di sostituti.
2.3. Alla luce di tali circostanze i ricorrenti, in data 29 marzo 2013, con due distinti atti, diffidavano il Comune di Venezia ad ottemperare all’obbligo di adeguamento ai principi di libertà di iniziativa economica e libera concorrenza, obbligo di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 1/2012, uniformando la possibilità di ingresso e circolazione all’interno della ZTL delle imbarcazioni autorizzate al piccolo noleggio per trasporto persone da Comuni diversi dal Comune di Venezia, con la possibilità di accesso e circolazione all’interno della medesima ZTL riconosciute dall’ordinanza n. 310/2006 ss.mm. alle imbarcazioni autorizzate dal Comune di Venezia, il quale - previa comunicazione dei motivi ostativi cui le ricorrenti replicavano con proprie deduzioni - adottava i due distinti provvedimenti del 25 giugno 2013 di diniego all’accoglimento della diffida presentata, rispettivamente, da Venice Noleggi s.r.l. e da Blue s.r.l.
Dopo i menzionati dinieghi il Comune di Venezia emetteva un ulteriore provvedimento - ordinanza dirigenziale n. 402 del 14 giugno 2013 - di accrescimento del traffico all’interno della ZTL prevedendo la possibilità per i noleggiatori autorizzati dal Comune di Venezia di effettuare operazioni di imbarco e sbarco sui pontili del Canal Grande seppur limitatamente alle occasioni di matrimoni e funerali, possibilità prima in assoluto esclusa ed ora solo per i noleggiatori autorizzati da Comuni diversi da quello di Venezia.
3. A sostegno del ricorso proposto per l’annullamento dei dinieghi del 25 giugno 2013, meglio precisati sopra, le Società avevano dedotto quanto segue:
i) con il primo motivo di ricorso, richiamando l’inciso contenuto nella menzionata sentenza n. 824/2008 di questo Consiglio, si evidenziava che la situazione fattuale aveva subìto una evoluzione proprio in tal senso, atteso che il Comune di Venezia aveva rilasciato 25 nuove licenze taxi ed ampliato la possibilità di esercizio di attività esclusivamente a favore degli operatori veneziani e pertanto i dinieghi impugnati dovevano reputarsi illegittimi; inoltre vi sarebbe stata una evidente contraddittorietà atteso che, da un lato, si rilasciavano n. 25 nuove licenze e si ampliava la possibilità di circolazione sul presupposto di aver adottato le misure necessarie per contenere il moto ondoso, dall’altro, si era negata l’equiparazione degli operatori autorizzati da Comuni diversi da quello veneziano richiamando quello stesso presupposto che il Comune aveva dichiarato essere venuto meno al fine di giustificare l’assunzione dei provvedimenti ampliativi citati;
ii) con il secondo motivo, ribadendo sostanzialmente censure già formulate, le ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 41 e 16 della Costituzione, atteso che, venuta meno la necessità di contenimento del moto ondoso, la compressione dell’attività economica dei ricorrenti (discriminata rispetto a quella dei “veneziani”) non potrebbe più ritenersi legittima;
iii) con il terzo motivo si denunciava la mancata ottemperanza all’art. 3, comma 9, lett.