Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-04, n. 201202576

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-04, n. 201202576
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202576
Data del deposito : 4 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10483/2004 REG.RIC.

N. 02576/2012REG.PROV.COLL.

N. 10483/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10483 del 2004, proposto da:
A.N.A.S. S.p.A. in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A F, quale Procuratore della sig.ra B C;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – Milano - Sezione II n. 03150/2004, resa tra le parti, concernente domanda di condono edilizio relativo ad opere situate in prossimità dell’autostrada


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giulio Bacosi, avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Cermenati chiedeva al Comune di Cormano concessione edilizia in sanatoria, ex art. 31 legge 47/85, per un fabbricato ad uso autofficina edificato nel 1940, per un altro magazzino annesso del ’60, e per un ripostiglio. I primi due fabbricati era ubicati nell’immediata vicinanza del confine autostradale, mentre il terzo ricadeva in gran parte su reliquato autostradale.

Non ricevendo riscontro all’istanza di condono da parte del Comune, la medesima richiedeva direttamente all’ANAS il necessario parere di competenza. L’ANAS dava parere favorevole esclusivamente per il primo immobile, subordinandolo all’impegno da parte del proprietario istante di rimuovere lo stesso a propria cura e spese qualora esigenze autostradali lo imponessero;
dava parere negativo per il secondo immobile ricadendo in area vincolata, e ciò anche se il vincolo era successivo all’edificazione, e parere parimenti negativo per il ripostiglio poiché insistente su proprietà ANAS.

Il parere era impugnato dalla proprietaria in relazione ai contenuti pregiudizievoli riguardanti i primi due immobili. Il ripostiglio veniva invece demolito.

Il TAR accoglieva il ricorso statuendo che: 1) il magazzino ad uso autofficina era precedente alla legge urbanistica del ’42 e quindi non avrebbe dovuto, né potuto, parlarsi di sanatoria, con conseguente illegittimità delle condizioni apposte al parere;
2) l’altro magazzino era stato edificato nel 1960 e quindi prima del vincolo istituito con la legge 729/1961. Da ciò deriverebbe la non necessità del parere, in tal senso dovendo interpretarsi l’art. 32 della legge 47/85 per le opere edificate prima del sorgere del vincolo.

L’appello investe solo il secondo punto delle statuizioni di prime cure.

Secondo l’Avvocatura, il disposto dell’art. 32,comma quarto, della legge 47/85 avrebbe assegnato rilevanza al vincolo successivamente imposto, qual’è quello derivante dal tracciato autostradale nel caso di specie, e tuttavia ne avrebbe mitigato gli effetti subordinandolo al ricorrere di certe condizioni. Sarebbero quindi errate le conclusioni del primo giudice nella misura in cui lo stesso nega, in radice, la rilevanza del vincolo successivo.

Le osservazioni in diritto compiute dall’appellante sono invero corrette. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l'esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all'apposizione del vincolo stesso (Cfr. sez. IV, 30/06/2010, n. 4178), avendo cura di precisare che i vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla realizzazione dell'intervento edilizio non operano quali fattori di preclusione assoluta al condono, ma costituiscono vincoli relativi ai sensi dell'art 32 della l. n. 47 del 1985, che impongono un apprezzamento concreto di compatibilità (sez. VI, 13/03/2008, n. 107).

Nel caso di specie le opere abusivamente realizzate in area vincolate per l’esistenza di un’autostrada sono in particolare suscettibili di sanatoria “sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”, ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’art. 32 della legge 47/85.

Ciò nonostante le conclusioni del primo giudice non sono da considerarsi errate.

L’ANAS a ben vedere ha dato parere negativo sul solo presupposto dell’esistenza del vincolo, affermando il principio di indifferenza dell’epoca di sua introduzione. Siffatto modus procedendi ha finito per equiparare il vincolo successivo ad un vincolo assoluto, in violazione del disposto della norma più volte richiamata. Avrebbe dovuto invece – ANAS - proprio in relazione alla sopravvenienza del vincolo rispetto all’opera abusiva, verificare in concreto l’eventuale pericolo per la sicurezza del traffico provocato da quest’ultima e solo in caso di risposta positiva a tale quesito lasciare che il vincolo producesse i suoi effetti inibitori tipici.

L’appello deve pertanto essere rigettato, con correzione della motivazione del primo giudice sul punto.

Avuto riguardo all’esito del giudizio, le spese possono essere compensate.

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