Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-27, n. 202304230

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-27, n. 202304230
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304230
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2023

N. 04230/2023REG.PROV.COLL.

N. 08936/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8936 del 2022, proposto da Idrogen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B B, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Verona, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1201/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Verona e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per il Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udita l’avvocatessa Federica Scafarelli, su delega dell'avvocato B B per la società appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 1250 del 14 gennaio 2022, emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Ufficio delle Dogane di Verona, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi in qualità di trader ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del decreto 12 aprile 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze presentata il 2 aprile 2021 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

Avverso la decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello: 1 Travisamento di presupposti di fatto e di diritto, insufficienza ed erroneità di motivazione, error in iudicando della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il motivo sub 1) del ricorso. Violazione e /o erronea applicazione di legge: violazione dell’art.1, commi 948 e 950, L. n. 205/2017, in combinato disposto con l ’art.23, co. 6, D. Lgs. n.504/1995;
violazione dell’art.7 D.L. n. 269/2003.

2. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. Oggetto della controversia è il diniego dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi, in qualità di trader, chiesta dalla società Idrogen S.r.L. il 2 aprile del 2021 ai sensi della legge n.205 del 2017, emesso dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il provvedimento negativo è stato opposto alla richiedente per carenza dei requisiti soggettivi in capo all’aspirante licenziataria, nonché per inadeguatezza delle risorse economiche, finanziarie ed impiantistiche in suo possesso. In particolare la carenza dei requisiti soggettivi è stata fondata sulla presenza di elementi ostativi a carico del vertice societario di Comi S.r.L., in persona del sig. G D, ritenuta società avente influenza dominante sulla richiedente Idrogen S.r.L.

3.1. Il motivo di appello, riproponendo motivi già presentati in primo grado, contesta alla sentenza impugnata di non aver considerato che la società Idrogen S.r.l. era un soggetto giuridico diverso dalla società Comi S.r.L., con diverso amministratore e che, di conseguenza, non ricorrevano le condizioni di cui ai commi 948 e 950 della legge n.205 del 2017, in combinato disposto con l’art.23 comma 11 del TUA.

In subordine, il medesimo motivo segnala che, in ogni caso, anche a ritenere G D amministratore di fatto della richiedente, costui non ha comunque mai subìto una condanna definitiva, dunque mancherebbe il presupposto previsto dalla disposizione quale elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione, come pure mancherebbe il dato delle ripetute violazioni fiscali che sarebbero contestabili – ex art. 7 del d.l. 269 del 2003 – alla sola persona giuridica, mentre viceversa in questo caso l’Agenzia, addebitandole a G D quale persona fisica, le ha illegittimamente ritenute elemento ostativo.

Infine, in via ancora subordinata, si contesta alla sentenza di non avere minimamente valorizzato la circostanza di fatto rappresentata dall’essersi la Idrogen, nel frattempo, dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), proprio per scongiurare qualsiasi indebita interferenza nella gestione delle attività aziendali.

3.2. Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non è fondato.

3.2.1. I commi 948 e 950 dell’art. della L. n. 205/2017, rinviando al comma 5 dell’art.23 del d. lgs. n. 504 del 1995 escludono che l’autorizzazione possa essere rilasciata ai soggetti “nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio”, nel caso di “persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945, nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948 e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”.

G D, ex amministratore e proprietario della società Comi S.r.L. all’epoca dei fatti era sottoposto a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli articoli 110 c.p. e d. lgs. n.74 del 2000 dinanzi al Tribunale di Verona, per i quali ha successivamente riportato condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione.

I fatti per cui si è proceduto nei suoi confronti, connessi a ruoli da questo svolti nella Nuova petroli E Group S.r.L. sono stati accertati nel corso di un sopralluogo e risultano compendiati nel processo verbale di constatazione (PVC) dell’Ufficio delle Dogane di Verona, sezione Antifrode e Controlli del 23 luglio del 2020, che, nonostante le doglianze della parte appellante, rappresenta un documento che attesta, in modo sufficientemente preciso, la ricorrenza di elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Infatti l’autorità procedente ha motivato il diniego ritenendo che G D fosse in realtà amministratore di fatto della richiedente società Idrogen S.r.L. e che pertanto ricorresse la circostanza impeditiva dell’avere, il predetto, commesso reiterate violazioni gravi delle disposizioni disciplinanti l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto ed i tributi doganali contemplata dall’ultima parte del comma 5 dell’art.23 del d. lgs. n.504 del 1995.

Oltre quanto appena osservato in ordine al PVC sopra-ricordato, vi sono altri elementi indiziari, versati nel provvedimento negativo impugnato, che comprovano questa situazione di fatto.

Prima di esaminarli, va premesso che gli stessi nel caso di specie si rivelano vieppiù significativi atteso che le società a responsabilità limitata sono annoverabili fra quelle che la Cassazione definisce “società di capitali a ristretta base personale”, nelle quali cioè l’elemento “persona” ha – in modo consimile a quel che accade nelle società di persone – significativa rilevanza e dove di conseguenza, è accentuata l’impronta personalistica della gestione. In questa tipologia di società le relazioni personali tra la proprietà e gli organi amministrativi sono preponderanti e divengono sovente più importanti dell’assetto societario formale delle società di capitali, fondato invece su di un riparto rigido di competenze.

Perciò non può dirsi irrilevante che il rappresentante legale di Idrogen S.r.L. sia D Damian, figlio del predetto G D. D’altronde Idrogen S.r.L. è interamente posseduta da Comi S.r.L., la quale a sua volta è in proprietà di G D, che ne è stato Amministratore fino a quando non è stato attinto dalla misura cautelare personale e sostituito in quel ruolo dal figlio D.

Alle due società, in tema di rapporti giuridici e di fatto, va poi aggiunta la società Nuova Petroli E Group S.r.L. che è quella che gestisce il deposito commerciale individuato dal ricorrente per lo stoccaggio dei prodotti, il cui rappresentante è lo stesso D Damian che dunque, al momento della presentazione dell’istanza, rivestiva un ruolo chiave in tutte le tre società. Peraltro dalle attività della Nuova Petroli sono emerse le irregolarità che hanno condotto al processo penale nei confronti di G D che anche riguardo a quest’ultima svolgeva, all’epoca, le funzioni direttive.

A comprova di un già evidente legame e sotto il profilo personale, e per i rapporti contrattuali pendenti fra le stesse, va ancora osservato che l’oggetto sociale delle tre società commerciali è simile, perché quello di Idrogen S.r.L. comprende attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione e di commercio all’ingrosso, senza deposito, di combustibili solidi, liquidi, gassosi, e di prodotti derivati (prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento), in particolare benzina senza piombo e diesel, quello di Comi S.r.L. il commercio all’ingrosso e al minuto, l’importazione e l’esportazione di prodotti petroliferi e derivati, e, quello di Nuova Petroli, lo stoccaggio e la gestione di carburanti. La sede di Idrogen è in via Mozzecane VR, via dell’Industria n.6, dove è situato anche il deposito gestito da Comi S.r.L. , che pure ha sede legale al medesimo indirizzo.

Tutto lascia ritenere, pertanto, che esista un sodalizio patrimoniale fra le tre società, e, per quello che più interessa, tra Comi ed Idrogen, dove la prima, possedendone l’intero capitale sociale, esercita sulla seconda un’influenza dominante ai sensi dell’ultimo comma dell’art.2359 del codice civile. E non è seriamente dubitabile che all’interno di Comi S.r.L., sia perché ne è proprietario, ma anche per lo stretto rapporto di parentela col titolare formale, G D ha svolto e svolgeva ancora, al momento della presentazione della domanda, un preponderante ruolo strategico-decisionale.

Né vale l’obiezione secondo cui questi non ha riportato una condanna definitiva per i reati di cui si discute, infatti l’amministrazione delle dogane ha, condivisibilmente, ritenuto che, nel caso di specie, ricorresse, a carico del predetto D Damian, la fattispecie di cui all’ultima parte del comma 5 dell’art. 23 del d. lgs. n. 504 del 1995, ossia l’avere lo stesso commesso gravi e reiterate violazioni della normativa sulle accise, sull’imposta sul valore aggiunto e sulle tasse doganali.

Pertanto il giudizio di inaffidabilità che l’Autorità delle Dogane ha riservato – ai sensi della normativa in vigore - a Idrogen, alla luce degli elementi sopra-evidenziati, non può dirsi né gravemente erroneo né frutto di un fraintendimento, a maggior ragione se si considera che la parte appellante, neppure in questa sede, ha rappresentato circostanze idonee ad inficiare queste sfavorevoli valutazioni di cui è stata destinataria e che la previsione interdittiva lascia molto poco spazio a valutazioni discrezionali.

3.2.2. Un ulteriore sub-motivo contesta alla sentenza appellata di non avere valutato che, a norma dell’art.7 del D.L. n. 269 del 2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e che, nel caso di specie, le violazioni erano state commesse dalla Nuova Petroli, ossia una persona giuridica diversa dalla richiedente.

Neppure questo assunto è fondato.

In disparte i segnalati collegamenti tra Nuova Petroli ed Idrogen, che già di per sé avrebbero potuto essere ostativi, si osserva che la normativa di cui ai commi 948 e 950 della L. n.205 del 2017, in particolare la seconda, nella parte in cui prevedono che le suddette ripetute gravi violazioni siano ostative al rilascio di un’autorizzazione, si riferiscono alternativamente sia alla persona fisica che le ha commesse, quale rappresentante di una persona giuridica, sia alla stessa persona giuridica.

Ossia le disposizioni danno rilevanza ai precedenti comportamenti di entrambi questi soggetti giuridici.

Il primo caso, la traslazione dell’oggetto valutando prevista dal comma 950 citato dai precedenti ed i comportamenti delle persone fisiche a quelli della persona fisica che le rappresentano –opera espressamente, infatti, anche quando riferita al comportamento del singolo rappresentante legale, ossia alla persona fisica, e non solo a quello della stessa persona giuridica, come rivela l’ incipit della disposizione “Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonché' di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 948 e 949 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo .”

3.2.3. Né può dirsi probante, in senso favorevole alla parte appellante, l’avere Idrogen istituito un organismo di vigilanza, in relazione al quale, per vero, neppure sono stati resi noti i relativi “compliance, trattandosi di un organo che, al più, svolge una funzione di prevenzione per la commissione di futuri illeciti da parte della società Idrogen. Viceversa il giudizio di inaffidabilità di quest’ultima cui l’autorità procedente è giunta, è stato espresso – ed ha acquistato rilievo – con riferimento al passato ed allo specifico ruolo avuto da un amministratore che tuttora non sembra essere estraneo all’attuale assetto direttivo, e non conteneva valutazioni prognostiche rispetto al futuro.

In quest’ottica, all’adozione, per di più avvenuta ex post, di modelli organizzativi di prevenzione degli illeciti non può riconoscersi valore di emenda con riferimento al passato, ma tanto meno la scelta può, di per sé sola, rivelare elementi idonei ad inficiare il sospetto in ordine alla composizione ed all’assetto gestionale di fatto dell’azienda appellante. Quest’ultimo contiene infatti elementi ostativi che non sono seriamente contestabili né possono ritenersi superabili con la semplice istituzione di un organismo di vigilanza che, in un quadro così negativamente eloquente, rappresenta un’innovazione poco più che formale.

4. Questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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