Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202406394
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Pubblicato il 16/07/2024
N. 06394/2024REG.PROV.COLL.
N. 09893/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9893 del 2023, proposto da
Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B M e L G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 1545;
nei confronti
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellato l’avvocato L G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero della cultura impugna la sentenza che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS-, annullando il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e il rifiuto del condono edilizio domandato per l’ampliamento e ristrutturazione di un edificio di sua proprietà.
2. In punto di fatto si rileva che il Sig. -OMISSIS- è proprietario di un immobile nel Comune di Amalfi per il quale il 29 settembre 1986 veniva presentata domanda di condono edilizio per l’ampliamento e ristrutturazione di un corpo di fabbrica su due livelli (l’abuso riguarda la costruzione di un edificio in calcestruzzo armato previa demolizione di alcune parti del preesistente fabbricato più grande).
3. Con nota prot. 15492 del 22 ottobre 2019 il Comune trasmetteva alla Soprintendenza la documentazione progettuale.
4. Con nota prot. 25190 del 3 novembre 2020 la Soprintendenza chiedeva chiarimenti in merito al volume del portico al piano terra, in particolare se questo corrispondesse o meno a quello procedente.
5. Previa comunicazione dei motivi ostativi con nota del 31 marzo 2021, la Soprintendenza esprimeva parere negativo con nota prot. 9118 del 27 aprile 2021.
6. Con provvedimento prot. 12398 del primo settembre 2021 il Comune negava l’autorizzazione paesaggistica.
7. Con provvedimento prot. 4493 del 7 marzo 2023 il Comune respingeva l’istanza di condono.
8. Il proprietario impugnava con il ricorso introduttivo il parere negativo della Soprintendenza e il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, nonché, con motivi aggiunti, il rifiuto del condono.
9. Il TAR dichiarava il ricorso introduttivo inammissibile rispetto al parere della Soprintendenza (che sarebbe stato inefficace perché tardivo) e fondato rispetto al diniego di autorizzazione paesaggistica (in quanto il Comune si sarebbe limitato ad aderire al parere dell’Amministrazione statale), di conseguenza accogliendo anche i motivi aggiunti e compensando le spese di lite.
10. Il Ministero ha impugnato la sentenza chiedendo incidentalmente che ne venisse sospesa l’esecutività.
11. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Sig. -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del gravame.
12. Non si è costituito il Comune di Amalfi, nonostante l’appello gli sia stato regolarmente notificato.
13. Con ordinanza n. 180 del 2024 l’istanza cautelare è stata accolta.
14. Nel prosieguo del giudizio il Sig. -OMISSIS- ha depositato una memoria, insistendo nelle proprie tesi.
15. All’udienza pubblica del 21 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
16. L’appello del Ministero si fonda su tre motivi.
Con il primo si deduce «ERROR IN IUDICANDO : VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 BIS E 20 DELLA L. N. 241 DEL 1990 »: si sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, il termine per la conclusione del procedimento sarebbe stato interrotto dalla comunicazione dei motivi ostativi del 31 marzo 2021.
Con il secondo si deduce «ERROR IN IUDICANDO : VIOLAZIONE DELL’ ART. 32,