Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300279
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00279/2023REG.PROV.COLL.
N. 01408/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2016, proposto dalla società La Capannina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e G N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Roma, via Giacinto Carini, n. 32;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione II- bis , n. 9249 del 9 luglio 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 16 novembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il consigliere Alessandro Verrico;
Viste le istanze di passaggio in decisione degli avvocati C C e E C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dal provvedimento prot. 4872/1999 del 18 novembre 1999 del Comune di Fiumicino che ha invitato la società La Capannina S.r.l. al versamento dell’acconto degli oneri concessori ex l. n. 724/94 per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente all’abuso edilizio di un immobile destinato a stabilimento balneare sito in Fiumicino, località Maccarese, Via Monti dell’Ara snc.
2. Al riguardo occorre premettere in punto di fatto che:
i) in data 27 febbraio 1995 la società La Capannina, titolare di uno stabilimento balneare sito in Fiumicino, località Maccarese, Via Monti dell’Ara snc, presentava domanda di concessione in sanatoria ex l. n. 724/1994;
ii ) in data 18 novembre 1999 veniva emesso il provvedimento impugnato, poi notificato in data 2 dicembre 1999, con il quale si invitava La Capannina s.r.l a versare entro sessanta giorni l’importo determinato in lire 173.857,247 a titolo di acconto degli oneri concessori;
iii) la società La Capannina aveva dichiarato di aver ultimato nell’anno 1975 le opere per le quali era stata presentata domanda di condono;
iv) in data 27 gennaio 2000 la società La Capannina notificava l’impugnazione del provvedimento emesso dal Comune di Fiumicino.
3. In particolare con ricorso al T.a.r. del Lazio (r.g. n. 2913/2000) la Capannina s.r.l. impugnava il provvedimento in oggetto eccependo:
a) “ Violazione art. 39 comma 9 della L. n. 724/94, con riferimento agli art. 37 comma 2 e 3 della L. n. 47/85, agli art. 5,6 e 10 della L. 10/77 e dell’art. 9 della L. Regionale del Lazio n. 76/85, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ” . La ricorrente sosteneva che la l. n. 724/94 non contenesse alcuna disposizione specifica in ordine ai criteri di determinazione del