Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-12-11, n. 201806984

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-12-11, n. 201806984
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806984
Data del deposito : 11 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2018

N. 06984/2018REG.PROV.COLL.

N. 08781/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8781 del 2017, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Andrea Bafile n. 2;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L B e P B, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 27 aprile 2017 n. 4963, redatta in forma semplificata per l’annullamento

a) del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, recante integrazione ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo 2014/2017 nella parte in cui non consente l'inserimento del ricorrente quale insegnante tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica, nemmeno in una fascia aggiuntiva (IV fascia), e nella parte in cui, pur essendo un aggiornamento, non prevede loro alcuna possibilità di inserimento e modalità di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line.

b) della nota tecnica 22 giugno 2016, n. 16827, nella parte in cui, prescrivendo la modalità on line per la presentazione della relativa domanda di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), non prevede per il ricorrente alcuna altra modalità applicativa di trasmissione della domanda, impedendone la presentazione;

c) del decreto ministeriale n. 27 del 2007;

d) del decreto ministeriale n. 643 del 2016 sulle graduatorie d'Istituto nella parte in cui non ammette il ricorrente, in qualità di insegnate tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica in I^ fascia anziché in III^ fascia;

e) del decreto ministeriale 1 aprile 2014, n. 235, la cui applicazione è richiamata all'art. 5 del cit. D.M. 495/16, avente ad oggetto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17, nella parte in cui vieta l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento al ricorrente, in qualità di insegnate tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica;

f) di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal M.I.U.R. e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

g) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;

e per il riconoscimento del diritto del docente in possesso del diploma di maturità tecnica ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, della Provincia di Bologna, con la classe di concorso C430 o in subordine nella IV^ Fascia e comunque in I^ o II^ fascia graduatoria d'istituto;

nonché per la condanna ex art. 30 comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione del diploma di maturità tecnica quale titolo idoneo per essere speso per ottenere l'iscrizione nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento, prima del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 e della successiva e numerosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1089/2015, 1973/2015 e 3628/2015, escludendo, di fatto, il ricorrente, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l'effetto, consentendo l'ammissione nelle graduatorie ad esaurimento comunque in I^ o II^ fascia graduatorie d'istituto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. D S e uditi per le parti l’avvocato G V e l’avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8781 del 2017, G V propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 27 aprile 2017 n. 4963 con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento

a) del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, recante integrazione ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo 2014/2017 nella parte in cui non consente l'inserimento del ricorrente quale insegnante tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica, nemmeno in una fascia aggiuntiva (IV fascia), e nella parte in cui, pur essendo un aggiornamento, non prevede loro alcuna possibilità di inserimento e modalità di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione on line .

b) della nota tecnica 22 giugno 2016, n. 16827, nella parte in cui, prescrivendo la modalità on line per la presentazione della relativa domanda di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), non prevede per il ricorrente alcuna altra modalità applicativa di trasmissione della domanda, impedendone la presentazione;

c) del decreto ministeriale n. 27 del 2007;

d) del decreto ministeriale n. 643 del 2016 sulle graduatorie d'Istituto nella parte in cui non ammette il ricorrente, in qualità di insegnate tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica in I^ fascia anziché in III^ fascia;

e) del decreto ministeriale 1 aprile 2014, n. 235, la cui applicazione è richiamata all'art. 5 del cit. D.M. 495/16, avente ad oggetto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17, nella parte in cui vieta l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento al ricorrente, in qualità di insegnate tecnico pratico con il diploma di maturità tecnica;

f) di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal M.I.U.R. e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

g) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;

e per il riconoscimento del diritto del docente in possesso del diploma di maturità tecnica ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, della Provincia di Bologna, con la classe di concorso C430 o in subordine nella IV^ Fascia e comunque in I^ o II^ fascia graduatoria d'istituto;

nonché per la condanna ex art. 30 comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione del diploma di maturità tecnica quale titolo idoneo per essere speso per ottenere l'iscrizione nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento, prima del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 e della successiva e numerosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1089/2015, 1973/2015 e 3628/2015, escludendo, di fatto, il ricorrente, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l'effetto, consentendo l'ammissione nelle graduatorie ad esaurimento comunque in I^ o II^ fascia graduatorie d'istituto.

Dinanzi al giudice di prime cure, l’originario ricorrente argomentava di essere docente abilitato all’insegnamento per la classe attuale B14 in virtù di diploma di maturità tecnica di geometra conseguito nell’anno scolastico 1988/1989 e impugnava il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l’aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che, come l’odierno ricorrente, non vi fossero già inclusi, nonostante il ridetto titolo di studio sia considerato abilitante a tutti gli effetti.

Costituitosi il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, evidenziando come le GAE hanno validità triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n.325/2015 per l’annualità 2015/2016 e con il D.M. n.425/2016 per l’annualità 2016/2017 e che, quindi, nel corso del triennio non sono in nessun caso consentiti nuovi inserimenti, quale sarebbe da ritenersi quello del ricorrente che, pur ritenendo di possedere un titolo abilitante, al momento della “chiusura” delle GAE a seguito dell’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) non ha ritenuto di far valere la sua pretesa all’inserimento impugnando il D.M. 16.03.2007, ovvero l’ultimo che nel periodo transitorio consentiva nuovi inserimenti.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello i propri dieci motivi originari di impugnazione.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Dopo l’accoglimento dell’istanza di notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, data con decreto n. 1771/2017, all’udienza del 23 febbraio 2018, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 838/2018.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Ritiene la Sezione che nel caso in esame debba essere data continuità al proprio oramai assodato orientamento in materia (da ultimo, Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1442;
id, 12 febbraio 2018, n. 881)

Va infatti osservato che l’emanazione del gravato DM 495/2016 non ha altro effetto se non quello di sciogliere le riserve apposte alla tempestiva inclusione dei docenti nelle GAE, già avvenuta in base al DM 235/2014 per il triennio 2014/17, tant’è che il decreto n. 495 costituisce mera integrazione ed aggiornamento di quest’ultimo. Pertanto, il DM 495/2016 reca non una nuova modalità d’inserzione di docenti nelle GAE, bensì la possibilità, solo per coloro che già vi figurano, di produrre i documenti necessari a superare l’iscrizione con riserva e ad ottenerne l’iscrizione pleno jure. Quindi tutti coloro che non hanno avuto nemmeno l’iscrizione con riserva, o non vi si sono mai iscritti e, in particolare, chi afferma di aver subito a priori una preclusione all’iscrizione stessa per non aver il DM 235/2014 contemplato la sua posizione legittimante, non ha alcun titolo, ma soltanto un mero interesse di fatto per accedere alla GAE e certo non perché è intervenuto il DM 495/2016, il quale concerne tutt’altra cosa e non li ha rimessi in termini per presentare una domanda d’inserzione.

L’iterazione annuale dei DM integrativi del decreto n. 235 non ne ha eliso, anzi ne ha confermato il primigenio effetto lesivo e preclusivo, per cui l’interessato avrebbe dovuto farlo constare tempestivamente in sede di gravame se non contro il citato DM 16 marzo 2007 (cioè l’ultimo provvedimento che, nel periodo transitorio, consentì nuovi inserimenti nelle GAE), nella più liberale delle ipotesi almeno nei riguardi del medesimo decreto n. 235, non potendo aggirare la decadenza, come invece è stato fatto, proponendo un’azione d’accertamento ex art. 31 c.p.a. contro il DM 495/2016.

Invero, il termine per proporre ricorso giurisdizionale (e, ancora prima, per presentare la domanda d’inserimento nelle GAE) decorre sempre, in questo come in ogn’altro caso rimesso alla cognizione generale di legittimità di questo Giudice, solo dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi (o, con riferimento alla domanda d’inserimento, dal possesso effettivo del titolo che la P.A. non vuol riconoscere abilitante) e non dal momento in cui, in sede giudiziaria ed inter alios , è accertata l'illegittimità dell'atto lesivo o, peggio, quando l’interessato reputa meglio prescindendo dal decorso, o meno, del termine stesso. Pertanto, quand’anche si volesse reputare primo atto lesivo della posizione dell’appellante il ripetuto DM 235/2014, l’annullamento di esso, peraltro per ragioni non attinenti a siffatta posizione, non ha, né può avere l'effetto di rimettere in termini tutti coloro che non hanno impugnato in tempo la clausola d’esclusione espressa o tacita o, addirittura, non hanno presentato neanche una tempestiva domanda d’inserimento nelle GAE. In tal contesto, quindi, il decreto n. 495, per il suo contenuto precipuo ed il suo effetto integrativo del DM 235/2014, si pone rispetto ad esso (e, a più forte ragione, rispetto al DM 16 marzo 2007), a guisa d’atto meramente confermativo del provvedimento che ha posto, ledendo gli appellanti già in illo tempore, la preclusione all’iscrizione alle GAE. È infatti ben nota la differenza (giurisprudenza consolidata: cfr., ancora da ultimo, Cons. St., V, 27 novembre 2017 n. 5547) tra l’atto meramente confermativo e la conferma (che è uno dei possibili esiti dei procedimenti amministrativi di secondo grado), secondo la quale l’uno si verifica nel caso in cui è ribadita, foss’anche per implicito o dandola per assodata, una statuizione assunta e senza alcuna rivalutazione degli interessi o nuovo apprezzamento dei fatti ed è appunto quel che accade nella specie, ove il decreto n. 495 nulla innova sull’inserimento nelle GAE ed aggiorna soltanto le posizioni dei docenti comunque colà inseriti.

Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha colto nella tardività dell’impugnazione (non del DM 495/2016, ma) dell’unico atto che non consentì più ai diplomati tecnico-pratici l’inserimento in tali GAE la consolidazione di tal effetto lesivo nei confronti dell’appellante, in quanto la decadenza che lo colpisce deriva dalla definitività dell’effetto preclusivo posto dall’acquiescenza sui DM che non intesero più considerare valido ed efficace il valore abilitante del loro diploma tecnico-pratico.

Va quindi rimarcata la differenza della posizione dell’appellato con quella dei docenti, che già inseriti nelle GAE, abbiano ritenuto di non dovervi permanere per un periodo più o meno lungo e che poi abbiano chiesto di rientrarvi, giacché costoro hanno avuto il titolo per un loro primo inserimento e ben possono rispenderlo per ottenere il rientro nelle GAE, al contrario dell’appellante, che mai hanno ivi avuto accesso.

Va quindi confermata l’impugnata sentenza e, quindi, la tardività dell’adizione di questo giudice fin dal primo grado.

3. - L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

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