Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-23, n. 201201049

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-23, n. 201201049
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201049
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03647/2000 REG.RIC.

N. 01049/2012REG.PROV.COLL.

N. 03647/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2000, proposto da:
Comune di Marcon, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella e Guido Sartorato, con domicilio eletto presso BI ON in Roma, via del Viminale, 43;



contro

CO EN A', AR UR e NG EZ, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mario Ettore Verino e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini N. 13;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00008/2000, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati ON, per delega dell'Avv. Borella, e Verino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Gli odierni appellati impugnavano dinanzi al T.a.r. Veneto il diniego opposto dal Comune di Marcon sulla loro istanza di rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio residenziale di loro proprietà, motivato sulla violazione del regolamento edilizio che prevede la dotazione di almeno un posto macchina per ogni unità abitativa all’interno dell’edificio nonché dell’art. 14.1 delle NTA del piano regolatore generale poichè, essendo l’immobile contiguo ad altrui proprietà, il progetto avrebbe dovuto essere redatto insieme con il proprietario dell’immobile confinante.

Il Tar ha accolto il ricorso, interpretando la norma regolamentare come tesa a garantire l’esistenza di parcheggi indifferentemente all’interno o all’esterno (come previsto dal progetto) degli edifici e giudicando inapplicabile alla fattispecie l’art. 14.1 NTA che prevede la presentazione congiunta dei progetti di edifici sul confine per il solo caso di nuove costruzioni.

Il Comune di Marcon propone appello censurando la sentenza di primo grado per errata interpretazione dell’art. 38 del regolamento edilizio del Comune e per violazione dell’art. 14.1 delle N.T.A. del piano regolatore generale e, comunque, per l’erronea valutazione dei presupposti.

All’udienza del 2 dicembre 2011, in vista della quale le parti hanno presentato memorie difensive, l’appello è

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