Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-02-23, n. 201201049
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01049/2012REG.PROV.COLL.
N. 03647/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2000, proposto da:
Comune di Marcon, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella e Guido Sartorato, con domicilio eletto presso BI ON in Roma, via del Viminale, 43;
contro
CO EN A', AR UR e NG EZ, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mario Ettore Verino e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini N. 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00008/2000, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati ON, per delega dell'Avv. Borella, e Verino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellati impugnavano dinanzi al T.a.r. Veneto il diniego opposto dal Comune di Marcon sulla loro istanza di rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio residenziale di loro proprietà, motivato sulla violazione del regolamento edilizio che prevede la dotazione di almeno un posto macchina per ogni unità abitativa all’interno dell’edificio nonché dell’art. 14.1 delle NTA del piano regolatore generale poichè, essendo l’immobile contiguo ad altrui proprietà, il progetto avrebbe dovuto essere redatto insieme con il proprietario dell’immobile confinante.
Il Tar ha accolto il ricorso, interpretando la norma regolamentare come tesa a garantire l’esistenza di parcheggi indifferentemente all’interno o all’esterno (come previsto dal progetto) degli edifici e giudicando inapplicabile alla fattispecie l’art. 14.1 NTA che prevede la presentazione congiunta dei progetti di edifici sul confine per il solo caso di nuove costruzioni.
Il Comune di Marcon propone appello censurando la sentenza di primo grado per errata interpretazione dell’art. 38 del regolamento edilizio del Comune e per violazione dell’art. 14.1 delle N.T.A. del piano regolatore generale e, comunque, per l’erronea valutazione dei presupposti.
All’udienza del 2 dicembre 2011, in vista della quale le parti hanno presentato memorie difensive, l’appello è