Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-04, n. 202006798
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2020
N. 06798/2020REG.PROV.COLL.
N. 06485/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6485 del 2019, proposto da
M B, E B, L B, C B, B B, M S C, P C, P A N C, S C, M C C, R C, E D, M D L, G D R, Alessandra D'Amato, Marilina D'Errico, C D, Michela D'Isidoro, S F, C F D, S F, I F, A G, C L, M L, M M, A D M, G M, R O, S P, S P, A R, S R, R R, G S, M A S, L S, C S, S N S, S S, M T, C T, M V, F P, M C, N C, C De Felice, Assunta De Maio, Ramona Alberico, Rossella Lamparelli, Maria Grazia Mauri, Gemma Palmas, Gina Punturiero, Claudia Passeri, Giulia Pavan, Sara Righini, Sara Signoriello, Corinna Sandias, Assunta Acunzo, Carmela Ammendola, Angelina Aquino, Rossella Architravo, Maria Grazia Arpaia, Rosaria Bisconti, Rosa Boccia, Flavia Buondonno, Diana Bustelli, Rita Cacace, Flavia Canzian, Francesca Casillo, Patrizia Casillo, Annalisa Castellitti, Daniela Catalano, Cristina Cavallaro, Annalisa Celotto, Alessia Cesarano, Filomena Ciccarelli, Liberata Cioffi, Mariolina Clemente, Carmen Colucci, Chiara Corcione, Catella Cuomo, Catella Cuomo, Carolina Cutolo, Filomena Paola D'Anna, Antonietta De Sieno, Annamaria Di Maria, Raffaela Di Maria, Annunziata Di Palo, Giovanna Di Vuolo, Valeria Diorio, Eliana Esposito, Karima Fakhry Mahmoud Hassan, Luigia Falco, Isabella Federico, Maddalena Finiello, Michela Franzese, Alessandra Gaeta, Giuseppina Giarmana', Ersilia Giove, Anna Giuliano, Rosa Imparato, Anna Iuffredo, Rosa Giuseppina Langella, Maria Rosaria Lanzano, Mariacristina Longobardi, Ornella Luciani, Adele Maglione, Ivonne Miele, Patrizia Miranda, Carla Negri, Flavia Nicotera, Isabella Pacilli, Antonietta Palladino, Agata Palmieri, Andrea Palmieri, Rosaria Palomba, Maria Carmen Pastore, Giuseppina Pauciulo, Maria Pepe, Stefania Maria Rosaria Perrone, Annunziata Petito, Elvira Pignatiello, Assunta Pinzolo, Miriana Radice, Irene Ragosta, Letizia Rea, Carla Russo, Raffaellina Sannino, Simona Scalora, Anna Scarano, Rosa Scognamiglio, Rossella Spinelli, Rita Tavella, Sara Rita Varchetta, Maria Cristina Visciano, Emanuela Zecca, rappresentati e difesi dagli avvocati M B e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
De Meo Elena non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3017/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati S D e M B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il d.l. 87/2018 (art. 4, co. 1- quater ) il legislatore ha previsto una procedura concorsuale straordinaria, per titoli e prova orale, riservata ai docenti in possesso di determinati titoli, tra cui quello di aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
2 - Gli appellanti affermano di essere docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e di aver prestato servizio nelle scuole paritarie e mirano alla partecipazione al detto concorso straordinario, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2018, n. 89.
Per tale ragione, con ricorso al T.A.R. per il Lazio, hanno impugnato la disposizione del bando che circoscrive alle sole scuole statali il periodo di servizio utile all’ammissione alla procedura speciale di reclutamento, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle norme di legge di cui il bando costituisce applicazione.
3 – Il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, rifacendosi a precedenti conformi ed escludendo l’illegittimità costituzionale delle norme di legge censurate dai ricorrenti.
4 - Con l’appello in esame si deduce l’erroneità della sentenza di primo grado, in quanto proporrebbe un’interpretazione del dato normativo superficiale non conforme ai principi costituzionali.
A tal fine, gli appellanti rimarcano di aver prestato servizio nelle scuole paritarie e prospettano come tale servizio dovrebbe considerarsi utile all’inserimento in tutte le graduatorie. In particolare:
a) secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli di III fascia, allegata al D.M. 374/2017 di aggiornamento delle graduatorie di Istituto triennio 2017/20 (tabella prevista dal D.M. 131/07), il servizio svolto nelle scuole paritarie è valutato alla stessa maniera di quello svolto nelle scuole statali;
b) con il recente D. M. 497/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 il 28 aprile 2020, il Ministero ha ritenuto valido il servizio prestato nella scuola paritaria ai fini della partecipazione al concorso, al pari del servizio svolto presso le scuole statali.
4.1 – Da un altro punto di vista, secondo parte appellante, gli assunti da cui muove il giudice di prime cure tralasciano di considerare che anche gli appellanti sono diplomati magistrali e sono in possesso del servizio e dell’esperienza richiesti dal legislatore, benché in scuole paritarie, le quali, tuttavia, devono ritenersi in tutto e per tutto assimilabili a quelle statali alla stregua della l. 10 marzo 2000 n. 62.
La totale assimilazione tra le scuole paritarie e quelle statali sarebbe ulteriormente confermata dal D.L. 255/2001, convertito in l. 20 agosto 2001 n. 333, che all’articolo 2, comma 2, prevede espressamente che: “ nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (…) I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ”.
Per tale ragione, la scelta del Legislatore e la decisione del T.A.R. mortificherebbe il servizio svolto dagli appellanti, ponendosi in evidente antitesi con i principi che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante lo svolgimento di mansioni analoghe.
4.2 – Sotto un differente profilo, gli appellanti denunciano che la procedura oggetto di contestazione sarebbe riservata ad un numero circoscritto di soggetti senza la sussistenza di alcuna ragione giustificatrice della limitazione della platea dei concorrenti alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36, 51 e 97, ultimo comma, Cost.
Parte appellante prospetta che il concorso disciplinato dalle norme censurate costituirebbe una deroga al criterio generale del principio di eguaglianza e del diritto di tutti, in condizioni di eguaglianza e in possesso dei requisiti di legge, di accedere ai pubblici uffici (art. 51 Cost.); costituirebbe, altresì, deroga ai principi costituzionali dettati dall’art. 97 Cost. in tema di organizzazione dei pubblici uffici, che possono essere assicurati solo dalla più ampia platea di concorrenti ad una selezione pubblica.
5 - I motivi di censura, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione di fondo relativa alla legittimità dell’esclusione degli appellanti, che hanno prestato servizio utile nelle scuole paritarie, ovvero sulla legittimità della disparità di trattamento nella ammissione al concorso rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nella scuola statale.
5.1 – La prospettazione degli appellanti è già stata disattesa dalla giurisprudenza della Sezione ( cfr. Cons. St., Sez. VI, Cons. St., Sez. VI, n. 1360/2020, n. 1344/2050, n. 2717/2020, n. 4770/2020 ) e non sussistono ragioni per discostarsi dai precedenti citati.
6 - Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018.
L’art. 4 cit., rubricato “ Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria ”, prevede - dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati - al comma 1 quater , che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, è coperto