Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-09-22, n. 201404783

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-09-22, n. 201404783
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404783
Data del deposito : 22 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04356/2014 REG.RIC.

N. 04783/2014REG.PROV.COLL.

N. 04356/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4356 del 2014, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avv. I M D, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Comune di Bari, n. c. ;
Ministero per i beni culturali e ambientali (poi Ministero per i beni e le attività culturali) - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI -SEZIONE III, n. 272/2014, pronunciata tra le parti nel ricorso per ottemperanza n. 1399/13, nella parte in cui ha omesso di pronunziare sula domanda di condanna del Comune di Bari al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1,250,00, oltre agli interessi legali e agli accessori di legge, liquidata nella sentenza n. 1961/2009 della II sezione del Tribunale amministrativo della Puglia (Bari), in relazione alla quale il signor Angelo Mele ha proposto il ricorso per ottemperanza;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 22 luglio 2014 il cons. Marco Buricelli;

nessuno comparso per le parti;

ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Nel 1997 il signor Angelo Mele impugnò, dinanzi al Tribunale amministrativo della Puglia (Bari), il diniego di condono edilizio oppostogli dal Comune di Bari, con atto del 4 aprile 1997, relativamente a un fabbricato per civile abitazione realizzato in Bari, località Torre a Mare, e la presupposta determinazione della Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici dell’11 marzo 1997 con la quale era stato annullato il parere paesaggistico favorevole dato dal Sindaco in sub delega.

Il Tribunale amministrativo della Puglia, con sentenza 23 luglio 2009, n. 1961 passata in giudicato, accolse il ricorso annullando, per l’effetto, sia il diniego di condono edilizio, sia il presupposto decreto della Soprintendenza dell’11 marzo 1997.

La sentenza condannò “le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre CPA e IVA di legge” .

Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione nel rilascio del titolo edilizio e nella rifusione delle spese processuali statuita dalla sentenza, nel luglio del 2012 il Mele ha diffidato il Comune ad accordargli il permesso di costruire in sanatoria chiesto nel 1985 e a rifondergli le spese liquidate in sentenza (nel frattempo il Ministero ha versato al Mele la quota parte di spese legali di sua competenza, vale a dire € 1.250,00, oltre a IVA e a CPA).

Atteso il perdurante inadempimento del Comune, il Mele, nell’ottobre del 2013, ha proposto ricorso per ottemperanza ex articoli 112 e ss. Cod. proc. amm.. davanti al medesimo Tribunale amministrativo chiedendo di ordinare al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e il pagamento del 50 %, rimasto dopo l’adempimento parziale da parte del Ministero, della somma liquidata in sentenza per condanna alle spese di lite, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza (23 luglio 2009) fino al soddisfo, più IVA e CPA. Egli ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti e degli atti esecutivi del giudicato e la fissazione di una somma di denaro dovuta dal Comune al ricorrente per ogni ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione del giudicato come penalità di mora ex art. 114, comma 4/e) Cod. proc. amm. .

Con la sentenza in epigrafe n. 272/14 la II sezione del Tribunale amministrativo della Puglia (Bari) ha accolto il ricorso con riferimento alle domande:

-di condanna del Comune al rilascio di un provvedimento esplicito sulla istanza di condono;

-di assegnazione di un termine per ottemperare;

-di nomina di un commissario “ad acta” in caso di persistente inerzia del Comune;

-di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) Cod. proc. amm., e

-di condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore del Mele, in qualità di antistatario.

L’appellante, nel dedurre violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112 Cod. proc. civ.. e 39 Cod. proc. amm.. lamenta che la sentenza avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda, svolta nel ricorso per ottemperanza, con la quale il Mele aveva chiesto la condanna del Comune di Bari alla rifusione della quota parte di competenza delle spese processuali liquidate nella sentenza di cognizione n. 1961/09, nella misura di € 1.250,00, oltre a interessi e ad accessori di legge.

Il Comune non si è costituito.

2. L’appello è fondato e va accolto avendo la sentenza di prime cure omesso la pronuncia sulla domanda di condanna del Comune di Bari a rimborsare, in favore del ricorrente, le spese processuali (o, per dir meglio, la quota parte delle spese suddette di spettanza del Comune) liquidate nel dispositivo della sentenza n. 1961/09.

La sentenza, infatti, pur dando atto (a pag. 3 della sent. n. 272/14) del fatto che il ricorrente chiede al giudice di adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato, ivi compreso l’adempimento da parte dell’Amministrazione comunale della condanna alle spese di giudizio, con nomina di un Commissario ad acta per l’eventualità di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata a eseguire il giudicato, nella motivazione della decisione non fa tuttavia alcun cenno in ordine alla fondatezza, ovvero alla infondatezza, di quest’ultima domanda. Neppure ne fa cenno nel dispositivo, là dove si limita a pronunciare l’accoglimento del ricorso per ottemperanza “nei termini di cui alla motivazione che precede e con le prescrizioni indicate nella parte motiva della decisione”, parte motiva che, come detto, nulla afferma sulla specifica domanda da ultimo indicata.

Appare dunque evidente che, con la sentenza n. 272/14, il Tribunale amministrativo della Puglia, come correttamente posto in risalto dall’appellante, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda del Mele rivolta a vedere condannato il Comune al rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza n. 1961/09 (nella misura di € 1.250,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza –ossia dal 23 luglio 2009- fino al soddisfo, e oltre a IVA e a CPA).

A questo proposito appare opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato ( ex plurimis : Cons. Stato, IV, IV, 25 giugno 2013, n. 3456., 22 gennaio 2013, n. 353. e 16 gennaio 2006, n. 98.), l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 Cod. proc. civ.., che è applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” operato dall’art. 39 Cod. proc. amm. .

Va precisato inoltre che per giurisprudenza pacifica il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza “di cognizione” in favore della parte vittoriosa. Inoltre, in tema di condanna al pagamento delle spese processuali gli interessi legali -che possono essere direttamente chiesti al giudice dell’ottemperanza ex art. 112, comma 3, del Cod. proc. amm. - decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza che contiene la pronuncia di condanna alle spese in questione.

Per le ragioni suindicate il ricorso in appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza che, come detto, ha omesso di pronunciarsi sul punto, e in accoglimento della domanda svolta davanti al detto Tribunale amministrativo quale giudice dell’ottemperanza, va ordinato al Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , di ottemperare in via integrale al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia (Bari), . II, n. 1961 del 2009, versando al ricorrente il 50 % -rimasto dopo l’avvenuto adempimento parziale da parte dell’Amministrazione statale- della somma liquidata nella sentenza predetta a titolo di condanna alle spese processuali, segnatamente nella misura di € 1.250,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza e fino al soddisfo, e oltre a IVA e a CPA come per legge, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita.

Per l'ipotesi di persistente inerzia, da parte dell'Amministrazione comunale, nell’effettuare il pagamento suindicato, va nominato sin da ora un commissario ad acta , per gli adempimenti dovuti, da compiersi entro i 60 giorni successivi a una apposita istanza rivolta dal ricorrente al Comune di Bari. Il commissario ad acta viene individuato nel Prefetto di Bari, con facoltà di sua subdelega a un dirigente in servizio presso l'UTG - Prefettura di Bari. Sin da ora si dispone che le spese della attività di esecuzione e il compenso spettante al commissario ad acta siano posti a carico dell'Amministrazione comunale di Bari, previa produzione di documentata certificazione, e liquidazione del compenso da parte del Collegio.

Il commissario ad acta dovrà riferire senza indugio a questa Sezione sulla attività svolta e sugli esiti della stessa.

Si stabilisce sin da ora, a titolo di anticipo, per spese e compenso, a favore del commissario ad acta , la somma di € 1.000,00, che andrà posta a carico del Comune di Bari.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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