Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-22, n. 201905130

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-22, n. 201905130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905130
Data del deposito : 22 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2019

N. 05130/2019REG.PROV.COLL.

N. 02239/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2011, proposto dal signor
C D B, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico 103;

contro

Signor G D B, rappresentato e difeso dagli avvocati V E R e M L P, domiciliato a’ sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b) c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti

Comune di Vasto (CH);
M D B, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 01221/2010, resa tra le parti, concernente permesso di costruire


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G D B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato G C e l’avvocato V E R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.L’attuale appellante, Sig. C D B, espone di essere proprietario di un immobile ubicato nel territorio comunale di Vasto (CH), località Lebba, corrispondente nel Catasto al Foglio 15, particella n. 406.

Su tale terreno insiste un piccolo manufatto in precedenza destinato a rimessa per attrezzi, in ordine al quale il suo dante causa, Sig. M D B, ha ottenuto dal Comune di Vasto (CH) il rilascio del permesso di costruire n. 89/08 – pratica edilizia n. 89/2008, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di demolizione e di ristrutturazione.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 33/2010 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, il Sig. G D B, proprietario di una casa di civile abitazione ubicata nel finitimo terreno censito in Catasto al Foglio 15, particelle nn. 316 e 316, ha quindi chiesto l’annullamento di tale titolo edilizio unitamente alla nota del Comune di Vasto Prot. n. 55265 dd. 11 dicembre 2009 – avente ad oggetto “Pratica edilizia 89/2008. Richiesta chiarimenti del 23/11/2009 – Prot. n. 52392” - e di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Il ricorrente ha notificato l’atto introduttivo del giudizio, oltrechè al Comune, anche a colui che dai propri accertamenti risultava controinteressato in quanto intestatario del permesso di costruire, ossia all’anzidetto Sig. M D B.

Il medesimo ricorrente ha rilevato che il titolo edilizio da lui impugnato contemplava la traslazione della volumetria del corpo edificato unitamente alla nuova edificazione di un adiacente e comunicante annesso rustico.

A suo avviso, infatti, la realizzazione del fabbricato in questione – articolato su tre livelli – non risultava consentita dalla disciplina urbanistica vigente, anche con riguardo alla superficie da esso occupata;
inoltre, a suo avviso, il fabbricato medesimo non poteva essere considerato pertinenza con riguardo alle sue dimensioni rispetto all’immobile principale, il primo piano non risultava interrato e comunque la vigente strumentazione urbanistica vietava la costruzione di interrati ad un nnnesso rustico.

Nel ricorso venivano pertanto dedotte l’avvenuta violazione dell’art. 126, punto 2, lett. a), delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Vasto, la violazione degli artt. 33 e 49 delle medesime norme, ulteriore violazione di legge, la violazione dei principi generali in materia di pianificazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il medesimo ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da lui asseritamente subiti.

1.3. In tale primo grado si è costituito il Comune di Vasto, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per omessa notificazione del medesimo all’effettivo controinteressato, ossia al Sig. C D B, al quale medio tempore era stata volturata la concessione edilizia resa ivi oggetto d’impugnativa.

Il Comune ha peraltro replicato anche nel merito delle censure avversarie, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.

1.4. Nel medesimo grado di giudizio si è costituito pure il Sig. M D B, parimenti deducendo la medesima eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal Comune e concludendo comunque per la reiezione del ricorso.

1.5. Con sentenza interlocutoria n. 768 dd. 6 luglio 2010 l’adito T.A.R. ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. C D B, avvenuto a cura del ricorrente con atto notificato in data 29 luglio 2010.

1.6. In data 14 14 settembre 2010 si è costituito in giudizio il Sig. C D B, allegando la circostanza di essere iscritto a far tempo dal 31 gennaio 2010 nel registro degli imprenditori agricoli a titolo principale.

La medesima parte ha pure dichiarato di aver presentato al Comune di Vasto in data 19 aprile 2010 la domanda di rilascio di un permesso di costruire in variante rispetto al precedente titolo edilizio e che tale richiesta è stata per l’appunto accolta con il rilascio a suo nome del permesso di costruire n. 91/2010 dd. 26 agosto 2010.

In dipendenza di tale circostanza il Sig. C D B ha pertanto eccepito l’improcedibilità del ricorso ab origine proposto avverso il permesso di costruire 89/2008: e ciò in quanto l’interesse a ricorrere della controparte risultava trasferito su tale nuovo titolo edilizio, peraltro a suo avviso del tutto legittimo.

2. Con sentenza n. 1221 dd. 17 novembre 2010 l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal Sig. G d B, disponendo l’annullamento sia del permesso di costruire n. 89/2008 ab origine rilasciato al Sig. M D B e medio tempore volturato al Sig. C D B, , sia la caducazione di tutti gli atti successivi e connessi ad esso, ivi segnatamente compreso il permesso di costruire in variante n. 91/2010 susseguentemente rilasciato al Sig. C D B.

L’annullamento è stato disposto con riguardo, soprattutto, alla circostanza che la pertinenzialità del manufatto demolito non sussisteva in fatto, posto che l’asserita pertinenza supera di tre volte la superficie ed il volume dell’edificio residenziale.

La domanda di risarcimento del danno è stata viceversa respinta in quanto “formulata in modo del tutto generico” , nonché in quanto “la tempestività dell’esame del ricorso” escludeva “la possibilità di danni permanenti” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Il T.A.R. ha integralmente compensato ogni ragione di lite tra il ricorrente e i Signori M e C D B, nel mentre ha condannato al pagamento delle spese e degli onorari di tale primo grado di giudizio il Comune di Vasto, liquidandoli nella complessiva misura di € 3.000,00.- (tremila/00).

3.1. Con l’appello in epigrafe il Sig. C D B chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità sotto i seguenti profili.

A) Ad avviso dell’appellante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per essere stato notificato in data 24 dicembre 2009 nei confronti di una persona diversa dall’effettivo titolare del permesso di costruire n. 89/08 ivi impugnato.

In tal senso l’appellante rileva che il ricorrente in primo grado, e cioè il Sig. G D B, avendo esercitato a’ sensi dell’art. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche in data 11 dicembre 2009 il proprio diritto d’accesso agli atti del procedimento riguardante l’anzidetto permesso di costruire n. 89/08, ragionevolmente doveva ritenersi edotto anche della circostanza che in data 4 settembre 2009 C D B, e non già M D B, aveva comunicato al Comune l’avvenuto inizio dei lavori.

B) Sempre ad avviso dell’appellante, il ricorso proposto dal Sig. G D B in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile in quanto il titolo edilizio ab origine impugnato, ossia il permesso di costruire n. 89/08, è stato medio tempore superato dal permesso di costruire n. 91/2010 emesso in variante sostanziale del precedente e – nondimeno – non impugnato in corso di causa.

L’appellante contesta segnatamente l’assunto del giudice di primo grado con il quale è stata viceversa motivata la caducazione di tale ulteriore titolo edilizio in conseguenza del contestuale annullamento disposto nei confronti dell’anzidetto permesso di costruire n. 89/08, laddove per l’appunto si legge che “trattandosi di una variante essenziale peraltro soprattutto sotto l’aspetto della modifica della destinazione d’uso, essa segue le sorti del permesso di costruire cui afferisce. Infatti, l’eventuale illegittimità dell’originario permesso di costruire farebbe decadere automaticamente ogni successiva variante presentata dal nuovo proprietario” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

L’appellante rimarca in tal senso che il sostanziale incremento delle opere assentite per effetto della variante risulterebbe confermato anche e soprattutto dalla lettura della relazione tecnica descrittiva del relativo progetto stilata dal geom. C S, laddove – tra l’altro – si legge che la variante medesima interessa la proprietà del committente (iscritto dal 31 gennaio 2010 nel registro degli imprenditori agricoli a titolo principale) identificata in Catasto con Foglio n. 15, particelle nn. 406, 4100, 4101, 103, 113, 312, 314 pervenute con atto di donazione a rogito Rep. n. 48414 dd. 25 febbraio 2009 del dott. A B, notaio in San Salvo (CH) e considerata nella voltura del permesso di costruire Prot. n. 20724 dd. 28 aprile 2009, nonché la proprietà del medesimo committente a lui pervenuta per effetto della compravendita a rogito del dott. P Q, notaio in Vasto, Rep, n. 5424 dd. 2 febbraio 2010 e consistente in Catasto nelle superfici di cui al Foglio n. 18, particelle nn. 13, 17, 18, 283, 284, 286, 317, 318, 341, 345 e 352.

L’appellante rimarca quindi che la proprietà da ultimo interessata dalla variante è passata da un’originaria estensione di mq.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi