Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-02-12, n. 201901009
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2019
N. 01009/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09327/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9327 del 2012, proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della salute, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della Difesa, dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (già APAT), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la Sanac s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ASL Taranto, Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia, Fintecna s.p.a, e Edison s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione I, 28 giugno 2012 n.1145, resa fra le parti, la quale ha pronunciato sul ricorso n.366/2007 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto e in particolare all’impianto di produzione di refrattari gestito dalla Sanac s.p.a. ivi situato:
(ricorso principale)
a) del verbale della conferenza di servizi decisoria ex art.14 della legge 7 agosto 1990 n.241 tenutasi il giorno 19 ottobre 2006 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – MATTM,
di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso ovvero conseguente;
(I motivi aggiunti)
b) del verbale della conferenza di servizi decisoria 2 marzo 2007 presso il MATTM, trasmesso con lettera del predetto Ministero 14 maggio 2007, quanto ai punti quindicesimo e sedicesimo all’ordine del giorno;
c) del decreto del Direttore della Direzione generale per l’ambiente e la qualità della vita del MATTM 14 maggio 2007, con il quale si approvano e si qualificano come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel predetto verbale;
d) del decreto del predetto Direttore 14 maggio 2007 con il quale si approvano e si qualificano come definitive tutte le prescrizioni stabilite nei verbali delle conferenze di servizi decisorie dei giorni 3 agosto 2005, 15 settembre 2005, 13 marzo 2006 e 19 ottobre 2006, trasmesso con lettera del predetto Ministero del 14 maggio 2007;
e) del verbale della conferenza di servizi decisoria 19 ottobre 2006 presso il MATTM, trasmesso con lettera del predetto Ministero datata 7 dicembre 2006, quanto all’undicesimo punto all’ordine del giorno;
f) del verbale della conferenza di servizi decisoria 13 marzo 2006 presso il MAATM, trasmesso con lettera del predetto Ministero del 22 marzo 2006, quanto al quarto punto all’ordine del giorno;
g) del verbale della conferenza di servizi decisoria 15 settembre 2005 presso il MAATM;
h) del verbale della conferenza di servizi decisoria 3 agosto 2005 presso il MAATM;
e di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso ovvero conseguente, in particolare:
i) del documento APAT, ora ISPRA, del luglio 2006 recante “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati”
(II motivi aggiunti)
l) del verbale della conferenza di servizi decisoria 15 gennaio 2008 presso il MATTM quanto al dodicesimo punto all’ordine del giorno, recante “Relazione piano di caratterizzazione ILVA/SANAC Taranto, trasmesso dalla ILVA S.p.a. con nota del 26 giugno 007 e acquisito dal Ministero al protocollo del giorno 2 luglio 2007;
m) del decreto del predetto Direttore 28 febbraio 2008, contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 15 gennaio 2008;
n) del parere 17 ottobre 2007 recante “Osservazioni relative ai risultati delle analisi sul materiale sedimentato nel canale di scarico”, contenuto nella relazione sul piano di caratterizzazione ILVA/SANAC di cui sopra Taranto;
o) del “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152” predisposto dall’ APAT, ora ISPRA.
In particolare, la sentenza ha accolto il ricorso principale e annullato il provvedimento impugnato; ha accolto in parte ai sensi di cui in motivazione i primi ed i secondi motivi aggiunti.
Visti il ricorso in appello e