Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211534
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Pubblicato il 29/12/2022
N. 11534/2022REG.PROV.COLL.
N. 01972/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2015, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
e dalla Commissione per gli esami di avvocato - sessione 2012 presso la Corte di Appello di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi n. 12;
contro
Il signor Antonio D'Agostino, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione II, n. 00184/2015, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento:
-del giudizio finale di non idoneità reso in data 23 ottobre 2013 a seguito della prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2012, formulato dalla II^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino nei confronti del ricorrente in primo grado;
-del verbale della 243^ adunanza del 23 ottobre 2013 della II^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato istituita presso la Corte d'Appello di Torino;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, di tutti gli atti, anche non conosciuti, valutazioni e attività, compiute e omesse, dalla Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Torino, ivi inclusa - se esistente - la fissazione dei criteri per la valutazione della prova orale;
- ove occorra, della circolare del 6 dicembre 2012 della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, recante " Indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2012 " rivolta alle Sottocommissioni istituite presso le diverse Corti d'Appello di Italia;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo - anche se ignoto - che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad ottenere la ripetizione della prova orale per l'accesso alla professione di avvocato;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la ripetizione della prova orale e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Antonella De Miro, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal mancato superamento, da parte dell’appellato, della prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2012, in considerazione del punteggio insufficiente conseguito.
L’interessato, ricorrente in primo grado, ha formulato al Giudice di prime cure diverse censure, lamentando in primis l'illegittimità della prova orale in quanto la Commissione di esame istituita presso la Corte d'Appello di Torino non ha seguito il sistema della prederminazione delle domande da parte dei commissari con successiva estrazione delle domande da parte del candidato.
2.-Con ordinanza n. 78 del 2014 il TAR adito ha accolto la domanda cautelare.
3.-Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 1199 del 2014, ha accolto l'appello proposto dalle Amministrazioni appellate avverso la suddetta ordinanza cautelare e, per l'effetto, ha respinto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente in primo grado.
4.-Il Tar per il Piemonte –sede di Torino, con la sentenza avversata in questa sede, ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura della violazione dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n.487/1994 e della circolare del 6 dicembre 2012 diramata dalla Commissione Centrale.
5.-Avverso tale sentenza propongono appello il Ministero della Giustizia e la Commissione per gli esami di Avvocato - sessione 2012 istituita presso la Corte di Appello di Torino, deducendo:
violazione e falsa applicazione dell'art. 17, terzo comma, del r.d.. n. 37/34, dell'art. 22 del r.d. n. 1578/1933 e dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994. La difesa attorea sottolinea, in particolare, che la sotto Commissione non si è autovincolata al rispetto dei suggerimenti della Commissione centrale;la disciplina vigente in subiecta materia (art. 17 bis del R.D. n. 37/34) non indica le concrete modalità di svolgimento della prova orale, che pertanto sono rimesse alla discrezionalità della Commissione;secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i suggerimenti resi dalla Commissione Centrale non hanno carattere vincolante.
6.- Con ordinanza n. 1613/22, pubblicata in data 26 agosto 2022, questa Sezione ha chiesto alle parti di comunicare la sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.
7.-Le Amministrazioni interessate, con nota del 4 ottobre 2022, hanno comunicato la persistenza dell’interesse alla decisione del presente appello, evidenziando l’insussistenza di sopravvenienze nel corso del giudizio.
8.-All’udienza del 15 dicembre la causa è stata tratta in decisione.
DIRITTO
1.-Il Giudice di prime cure, pur dando atto dell'esistenza di un diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui il citato art.12 si riferisce all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed alle modalità di svolgimento dei concorsi e non anche agli esami di abilitazione professionale, ha ritenuto applicabile detta previsione normativa al caso in esame sulla base della seguente osservazione:
[ ... .] " la regola di cui all'art. 12 trova la propria ragion d'essere non solo nel l'esigenza di garantire il pari trattamento ai candidati che partecipano ad una procedura comparativa, ma anche nei principi di trasparenza e di imparzialità che devono caratterizzare lo svolgimento di qualsiasi prova pubblica di esame. Ciò del resto è confermato dalla stessa rubrica della disposizione in esame, significativamente intitolata <Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali>, a riprova che l'interesse primario protetto dalla norma è proprio la trasparenza nei giudizi, ancor prima (e, comunque, funzionalmente alla) garanzia del pari trattamento tra i candidati.(..) Pertanto, pur dovendosi riconoscere che l'applicazione di siffatta regola è primariamente richiesta nelle procedura comparative, essa non può essere disattesa neanche per gli esami di abilitazione professionale, soprattutto allorché venga richiamata in sede di predisposizione dei criteri generali per lo svolgimento di questi esami(…).”
2.-La norma di riferimento è l’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui " le commissioni esaminatrici [...] immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ".
L'obbligo di predeterminare le domande da sottoporre ai candidati trova la sua ratio nella necessità che le domande siano il frutto del confronto collegiale tra i membri della commissione e siano garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3.-Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che prevede il sorteggio delle domande di esame, è normativa applicabile ai concorsi pubblici per assunzione di pubblici dipendenti per un limitato numero di posti da coprire, ma non anche alla diversa procedura di abilitazione per la professione forense, stante l’oggettiva diversità di ratio sottesa a tali procedure.
Tale disciplina esaurisce, pertanto, il proprio ambito di applicabilità nella regolazione delle procedure concorsuali. Né, come ribadito da questo Consiglio di Stato, “ una estensione alle procedure di esame previste per l'accesso alle libere professioni, può farsi discendere - sino all'introduzione di una specifica disposizione, come è accaduto con il D.M. 2006 - da una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, tutelati dall'art. 97 Cost. Può quindi concludersi nel senso che alle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell'anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate, quale quello della libera espressione di ciascun commissario nella formulazione delle domande da porre al candidato (naturalmente nell'ambito del programma di esame (cfr. C.d.S., Sezione IV, n. 37/2018) ”.
4.- Si soggiunge, altresì, che, , è irrilevante che la Commissione Centrale esami di Avvocato abbia suggerito di predisporre “ un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato, perché è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Infatti, come dichiarato in plurime pronunce di questo Consiglio di Stato, il cui consolidato orientamento nella materia de qua è stato pure richiamato nell’ordinanza cautelare n.1199 del 2014 della Sezione IV, “ dal semplice "suggerimento" dell'estrazione a sorte degli argomenti di prova predeterminati, non può derivare il carattere vincolante dello stesso, con la conseguenza che l'inosservanza del suggerimento non può di per sé produrre effetti invalidanti, non avendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive carattere cogente “( ex multis CdS, sez. IV, n. 37/2018).
5.-Escluso il carattere cogente del pretermesso criterio di estrazione a sorte delle domande alla prova orale, per via normativa o per effetto della possibile vincolatività dei suggerimenti della Commissione centrale, ne segue che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6.- Stante la peculiarità della questione posta, sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese nei due gradi di giudizio.