Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202304611

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202304611
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304611
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 04611/2023REG.PROV.COLL.

N. 06741/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C e A M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, V T e V S, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
l’I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Ferrara, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 marzo 2023 tenuta da remoto il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati P C e V S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS- (d’ora in avanti, solo la Società), esercente attività di taglio industriale, con sei distinte domande (del 2 febbraio 2009, del 6 marzo 2009, del 22 ottobre 2013, del 3 aprile 2009, del 11 maggio 2009, del 19 giugno 2009 e del 14 luglio 2009) chiedeva alla sede provinciale dell’INPS di -OMISSIS-di essere autorizzata al pagamento dell’integrazione salariale ordinaria (ai sensi della legge n. 77/1963 e succ. modif.) per i suoi dipendenti ed in relazione ad altrettanti, distinti e continuativi periodi compresi tra il 19 gennaio al 28 giugno 2009, al fine di fronteggiare la sospensione dell’attività produttiva causata dalla crisi dei mercati mondiali, iniziata alla fine dell’anno 2008. Successivamente, in data 7 settembre 2009, la Società presentava altra richiesta di concessione del beneficio per il periodo dal 29 giugno al 31 luglio 2009.

2. La competente sede INPS, in data 14 aprile 2014, accoglieva le prime sei domande di concessione del beneficio e, con provvedimento di diniego del 14 dicembre 2009, respingeva la settima domanda di proroga, atteso che «la domanda presentata da codesta azienda in data 07/09/09 non è pervenuta a questa Sede entro i 25 giorni successivi alla scadenza del periodo di paga in corso al termine della prima settimana richiesta».

3. Avverso il provvedimento di rigetto la predetta Società proponeva ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti che con la deliberazione n. -OMISSIS- lo respingeva con la seguente motivazione: «visto l’articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n.164; considerato che, nel caso di specie, la richiesta è stata presentata il 07.09.2009, oltre i termini di decadenza; tenuto conto che l’azienda avrebbe potuto presentare la domanda nel rispetto dei termini entro il 25.08.2009».

4. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna la Società chiedeva l’annullamento della deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione rubricato: «Violazione degli artt. 5 e 7 della legge 164/1975 e dei principi generali di cui alla l. 241/1990».

5. Con la sentenza segnata in epigrafe, resa nel contraddittorio con l’INPS, l’adito Tribunale Regionale di

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