Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-02-03, n. 202100160
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Testo completo
Numero 00160/2021 e data 03/02/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2021
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da ND US, UC AL, EO EV, RD LE, FA CA, FA IN, ND DE RR, NI DE BR, FA AP, contro Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, e nei confronti di IL RR, LE NO, UC RT, CO UR, AN RB, CE LA, CE OS, AT D'EL, AU TA, NO GI, AN UC Greco, avverso Decreto del Direttore generale (D.D.G.) n. 525569 del 2 ottobre 2019; D.D.G. 8/2/19, n. 104731; D.D.G. 7/6/19 n.366257; lettera del Comando Generale Arma dei Carabinieri n.130/1-4-2018 SVR del 30/4/19; di tutti gli atti presupposti e/o connessi - approvazione graduatoria concorso interno per 1000 allievi Vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.240562 in data 18/6/2020 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visti i propri pareri n.569/2020 del 4 marzo 2020 e n. 1561/2020del 12/10/2020;
Visti i motivi aggiunti trasmessi con nota del Ministero della difesa prot. 386626 del 12/10/2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Francesca Quadri;
Premesso
1.Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti in epigrafe, appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo “Forestale”, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Direttore generale del personale militare n.525569 del 2710/2019 recante l’approvazione della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.000 Allievi Vice Brigadieri dei carabinieri e la dichiarazione dei vincitori, limitatamente alla quota di assegnazione dei 40 posti riservati alla specialità Forestale; del D.D.G. n. 104731 del 8/2/2019 di indizione del concorso, limitatamente alla ripartizione dei 40 posti riservati alla specialità Forestale; del DDG n.366257 del 7/6/2019, recante modifiche al D.D.G. 104731/19, limitatamente alla nuova ripartizione dei 40 posti riservati, suddivisi in 25 posti al ruolo “Forestale” appuntati e carabinieri, 4 posti ai militari del ruolo forestale collaboratori ed operatori e 11 posti ai militari del ruolo “ordinario” appuntati e carabinieri specializzati in Tutela Forestale Ambientale ed Agroalimentare (T.F.A.A.); della lettera del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale reclutamento n.130/1-4-2018 SVR del 30/4/2019, con cui era stata richiesta la novella della ripartizione dei posti; di tutti gli atti presupposti e/o connessi o consequenziali, tra cui le nomine all’esito della selezione.
2.Premesso di essere risultati, all’esito dell’approvazione della graduatoria, idonei non vincitori e di avere, per questo, interesse ad impugnare la procedura concorsuale nella parte in cui si è proceduto ad una illegittima ripartizione di 40 posti tra le categorie dei riservatari, hanno dedotto a sostegno del gravame i seguenti motivi di ricorso:
-violazione di legge (art.2214- quater , c.16 del D.Lgs. n.66/10) ovvero, in subordine, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità, falsità dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità delle motivazioni, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, insufficiente motivazione, in quanto sarebbe stato attribuito ai carabinieri con specialità T.F.A.A. un eccessivo numero di posti (11) rispetto a quelli realmente spettanti (1);
-in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, illegittimità costituzionale dell’art. 2214- quater c. 16 del D.Lgs. n. 66/10, in riferimento agli art. 3, c.1 e 97, c.2 e 4 della Costituzione, in quanto la disposizione creerebbe un trattamento discriminatorio, favorendo i nuovi Forestali arruolati direttamente dai carabinieri senza premiare merito o carriera;
-violazione di legge (art. 2214- quater c.16 del D.Lgs. n.66/10) ovvero, in subordine, eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, per aver previsto per i carabinieri specializzati TFAA le stesse prove concorsuali sostenute dai carabinieri “ordinari” (sulle leggi speciali d’interesse generale), anzicchè le prove concorsuali previste per i carabinieri “forestali” (sulle complesse leggi speciali sulla tutela forestale, ambientale ed agroalimentare).
3.Con parere n. 569 in data 9/3/2020, sull’istanza cautelare è stato espresso avviso reiettivo, per assenza di immediato pregiudizio grave ed irreparabile.
4.Il Ministero della Difesa, con relazione del 18/6/2020, ha riferito sul ricorso deducendone la tardività ed inammissibilità per mancata immediata impugnazione del bando, nonché l’infondatezza atteso che l’assegnazione degli 11 posti riservati ai carabinieri specializzati TFAA risulterebbe dall’applicazione del combinato disposto degli articoli 692, comma 7 bis e 2214- quater , commi 15 e 16 del D. Lgs. n.66/2010 e che, non essendo prevista la selezione del ruolo TFAA, non