Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-27, n. 202311198
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11198/2023REG.PROV.COLL.
N. 01507/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2023, proposto da Associazione studio e cura disturbi del comportamento alimentare Never Give Up Onlus, Ats Scuola di doppiaggio Voice Art Dubbing-Ass. Cult. Voice Art Dubbing, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato G L P, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione di Promozione Sociale Mastino, Rugiada Società Cooperativa Sociale, Associazione di Promozione Sociale Si può fare - Onlus, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta bis) n. 17786/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. R C;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il decreto n. 806/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Ufficio per le Politiche Giovanili, avente ad oggetto “Bando “Fermenti” - ATS “NEVER GIVE UP” e recante decadenza dal beneficio del finanziamento riconosciuto dal decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal bando.
Preliminarmente va considerata la seguente tempistica.
In data 30 marzo 2019 è stato emanato il Bando “ Fermenti 2019 ”, finalizzato a favorire e sostenere idee, progetti ed iniziative a favore dei giovani.
Detto bando era rivolto a due categorie di soggetti:
- i Gruppi informali, intendendosi per tali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a ) e b ), del bando, i gruppi di soggetti costituiti da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone; in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per i “gruppi informali” era previsto l’impegno a costituirsi in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati Enti del Terzo Settore entro un termine, originariamente previsto di 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare;
- le Associazioni temporanee di scopo (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati Enti del Terzo Settore, costituite da un massimo di tre enti (incluso il capofila).
Per le diverse categorie di partecipanti era prevista la possibilità di accedere a diversi limiti di finanziamento per le proposte progettuali ammesse: non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 100.000,00 per i Gruppi informali; non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 450.000,00 per le Associazioni temporanee di scopo (ATS).
Nello specifico, Never Give Up Onlus (NGU) presentava in data 31 maggio 2019 al Dipartimento la domanda di partecipazione alla selezione, per la realizzazione del progetto “ Never Give Up ATS” da realizzarsi con l’associazione culturale Voice Art Dubbing (“Voice Art”), della costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) guidata dalla “capofila” NGU.
A seguito dell’esame delle proposte progettuali, da parte della Commissione, a chiusura di una prima fase del bando, veniva approvata, in data 26 febbraio 2020, con decreto dipartimentale n. 176/2020, la graduatoria preliminare, distinta per le due indicate tipologie di soggetti proponenti (Gruppi informali - GI e Associazioni temporanee di scopo - ATS) ed ordinata per punteggio decrescente.
Conseguentemente i soggetti proponenti, tra cui l’appellante, la cui proposta progettuale era stata valutata idonea allo sviluppo, aderivano, a pena di esclusione, ai servizi di incubazione (sessione di mentoring resa disponibile, a titolo gratuito, dal Dipartimento), quali strumenti di ausilio all’elaborazione dei progetti esecutivi, da presentare con una nuova domanda ai fini dell’ammissione alla graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva veniva approvata con decreto dipartimentale n. 622/2020 e riportava i soggetti vincitori, in elenchi distinti per ciascuna delle due tipologie di soggetti proponenti.
Va inoltre segnalato che l’Amministrazione modificava il bando (con decreto dipartimentale n. 453/2020 del 9 giugno 2020) prevedendo, tra l’altro, con esclusivo riferimento ai Gruppi informali, le seguenti modalità di perfezionamento della costituzione in ente del terzo settore a tali fini: “ Nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il requisito della costituzione, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare, in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, si intende soddisfatto anche mediante la presentazione della domanda di iscrizione ad uno dei registri previsti dalla normativa transitoria di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Resta fermo che il Dipartimento procede alla sottoscrizione delle convenzioni solo con i soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva la cui iscrizione nei predetti registri si sia perfezionata. ”
In data 27 ottobre 2020, l’Amministrazione, a seguito della conclusione della complessa procedura sin qui descritta, pubblicava il citato decreto n. 622/2020, recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alle domande di finanziamento dei progetti esecutivi; provvedeva altresì a chiedere ai beneficiari la documentazione propedeutica alla sottoscrizione delle convenzioni.
A seguito di istruttoria dell’Amministrazione, come risultante dagli atti di causa, ai fini della sottoscrizione della convenzione, in data 17 giugno 2021 la medesima pubblicava sul sito istituzionale e su quello dedicato all’iniziativa un’informativa sullo stato di attuazione del bando, precisando che gli enti associati in ATS, che non fossero in possesso dei requisiti dallo stesso bando prescritti alla data di presentazione della domanda di partecipazione (requisito soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b ) ovvero qualifica di “enti del Terzo settore” in base alla normativa vigente contenuta nel Codice del Terzo settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) non avrebbero potuto sottoscrivere la convenzione con il Dipartimento.
Con nota prot. DGSCU n. 169475, in data 3 agosto 2021, l’Amministrazione comunicava, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutti i beneficiari interessati dalla carenza del possesso del requisito soggettivo previsto dal bando al momento di presentazione della domanda di partecipazione, l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio del finanziamento (di cui all’articolo 2 del decreto dipartimentale n. 622/2020) con invito a presentare eventuali osservazioni, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
L’appellante, con nota del 12 agosto 2021, presentava osservazioni; l’Amministrazione, non condividendo le osservazioni formulate e considerato che l’Associazione culturale Voice Art Dubbing non risultava iscritta ad alcun registro, adottava dunque il decreto n. 806/2021, di decadenza dal beneficio del finanziamento, oggetto di impugnativa.
2. Il Tar ha rigettato il ricorso avverso detto provvedimento e l’appellante propone ora appello per i seguenti motivi:
I. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che solo le Organizzazioni di Volontariato, ONLUS ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei vecchi elenchi potessero accedere alla procedura “Fermenti”.
II. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto vincolante l’interpretazione del bando fornita dall’Amministrazione nelle FAQ.
III. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
3. Con il primo motivo (rubricato: Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che solo le Organizzazioni di Volontariato, ONLUS ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei vecchi elenchi potessero accedere alla procedura “Fermenti”) l’appellante rileva che l’associazione Voice art, in quanto associazione culturale, rientra a pieno titolo tra gli enti del terzo settore, in considerazione del richiamo espresso effettuato dall’art 4, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, alla categoria delle “associazioni riconosciute o non riconosciute”, nonché alle “attività di interesse generale”.
Inoltre ritiene che, in considerazione della mancata attivazione del Registro unico del terzo settore, occorre fare riferimento all’art. 101 del d.lgs.117/2017 il quale dispone (comma 3) che “ il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e