Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-10, n. 202307726

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-10, n. 202307726
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307726
Data del deposito : 10 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2023

N. 07726/2023REG.PROV.COLL.

N. 08579/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8579 del 2022, proposto da A.S. Sambenedettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D C, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C D C in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, non costituita in giudizio;
Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Latina Calcio 1932 S.r.l., S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l., A.C.R. Siena 1904 S.p.a., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9516/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. e del C.O.N.I.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Angeletti, Viglione, Medugno e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dagli avvocati Di Cintio e Ferrari;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il 4 maggio 2021 la società S.S. Sambenedettese s.r.l. veniva dichiarata fallita. Per l’effetto dell’esercizio provvisorio dell’impresa, la prima squadra completava il campionato di Lega Pro e conservava la categoria. Il 21 maggio 2021 veniva costituita A.S. Sambenedettese s.r.l. che richiedeva, in data 1 giugno 2021, l’affiliazione alla FIGC. Il 27 maggio 2021 A.S. Sambenedettese s.r.l. acquistava l’azienda sportiva calcistica S.S. Sambenedettese s.r.l., corrispondendo al Fallimento 540 mila euro, e provvedeva a raccogliere la documentazione necessaria per ottenere il titolo sportivo di S.S. Sambenedettese ai sensi dell’art. 52 NOIF.

2. Il 3 giugno 2021 la società, al fine di richiedere l’assegnazione del titolo sportivo, inviava la documentazione comprovante i pagamenti e riferiva che i debiti INPS, risultanti dall’avviso di addebito ricevuto dal Fallimento erano oggetto della sospensione del Decreto Sostegni- bis .

3. Espone l’appellante che, il 9 giugno 2021, veniva trasmessa alla FIGC una comunicazione con la quale, confermando che i debiti INPS erano soggetti a sospensione, si provvedeva, per scrupolo, al pagamento con compensazione di crediti di terzi (allegava i relativi modelli F24 quietanzati attestanti il pagamento);
pagava inoltre direttamente, come A.S. Sambenedettese s.r.l., i contributi maturati nei mesi di marzo e aprile 2021 (euro 135 mila) mediante bonifico bancario.

4. Tra il 3 e il 9 giugno, riferisce ancora l’appellante di aver versato quasi 1 milione e 500 mila euro in ragione dell’accollo dei debiti sportivi contratti dalla gestione precedente, adempiendo a tutte le pendenze con i tesserati. Il 10 giugno 2021 la FIGC, con apposito comunicato ufficiale, attribuiva il titolo sportivo ad A.S. Sambenedettese s.r.l.;
il 16 e il 22 giugno la FIGC manifestava perplessità circa l’utilizzo del pagamento in compensazione.

5. Il 28 giugno 2021, A.S. Sambenedettese s.r.l. depositava la documentazione per l’iscrizione al Campionato di Serie C, in gran parte coincidente con quella già depositata per l’ottenimento del titolo sportivo.

6. Con comunicazione dell’8 luglio 2021 Co.Vi.So.C. contestava i requisiti economico-finanziari. Il club presentava ricorso avverso la suddetta decisione e la FIGC, sentito il parere della Co.Vi.So.C., con delibera del 16 luglio 2021 disponeva di non concedere alla A.S. Sambenedettese s.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022 e di non ammetterla al Campionato di Serie C 2021/2022. Il club presentava quindi ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ricorso che veniva rigettato. Veniva quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma – R.G. 7866/2021, con richiesta di misura monocratica visto che l’inizio del Campionato era previsto per il 29 agosto. Il 3 agosto 2021 il legale rappresentante del club, depositava 2 assegni dell’importo pari al debito relativo ai contributi INPS contestati, per garantire il debito medesimo. Venivano inoltre depositati i bonifici effettuati a favore dei tesserati per gli stipendi di giugno e la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che, riferisce ancora l’appellante, dimostrava che la cartella esattoriale notificata al fallimento risultava, per effetto delle norme emergenziali, sospesa. Veniva infine depositato l’aggiornamento del cassetto fiscale del club volto a dimostrare la regolarità della posizione contributiva.

7. A seguito del decreto presidenziale di rigetto, in data 17 agosto si teneva la camera di consiglio dove veniva discussa collegialmente la domanda cautelare e depositata ulteriore documentazione. La domanda cautelare veniva rigettata anche in sede collegiale con ordinanza numero 4430/2021 del 18 agosto 2021.

8. Nelle more del giudizio, in data 10 agosto 2021, la FIGC, in accoglimento della richiesta del Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, concedeva l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle NOIF, di iscrivere al Campionato Interregionale una società in rappresentanza del Comune.

9. Il 13 agosto 2021 il Comune di San Benedetto del Tronto pubblicava un avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società sportiva in rappresentanza della città di San Benedetto del Tronto al campionato di serie D 2021/2022.

10. Il 18 agosto 2021, A.S. Sambenedettese s.r.l. diffidava il Comune dal raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di altre società e il 19 agosto 2021 chiedeva alla FIGC un intervento sospensivo della procedura indetta dal Comune intimandogli di non intraprendere ulteriori iniziative.

11. Il Comune rispondeva alle diffide il 20 agosto precisando, prima “ che non è precluso a qualsiasi altro soggetto presentare autonomamente la propria candidatura alla FIGC, che resta unica responsabile della individuazione delle candidature ammesse ”, e poi, di aver “ posto in essere esclusivamente le attività necessarie a dare esecuzione alle prescrizioni della FIGC la quale, con la nota del 10 agosto 2021, ha concesso alla città di San Benedetto del Tronto l’opportunità di candidare una società a partecipare al campionato di serie D 2021/2022” .

12. Il 20 agosto 2021, l’ordinanza cautelare numero 4430/2021 adottata dal TAR Lazio veniva impugnata. Il 23 agosto 2021 veniva comunicato dal Consiglio di Stato il provvedimento monocratico di rigetto numero 4417/2021 con cui veniva fissata la camera di consiglio al 16 settembre 2021. In forza del citato provvedimento veniva preclusa la partecipazione al campionato di serie C nella stagione 2021/2022. A.S. Sambenedettese s.r.l. riferisce di essere stata portatrice dell’interesse a partecipare, quanto meno al campionato di serie D per cui, il 25 agosto 2021, proponeva ricorso per motivi aggiunti al ricorso 7855/2021 impugnando il provvedimento del 10 agosto 2021 con il quale il Presidente della FIGC, accogliendo la richiesta formulata dal Sindaco di San Benedetto del Tronto in data 27 luglio 2021, aveva concesso l’opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale di una società in rappresentanza del Comune di San Benedetto del Tronto, avvalendosi della procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF entro il 24 agosto 2021.

13. Il TAR accoglieva la misura cautelare richiesta, con ordinanza del 7 settembre 2021 n. 4615/2021, e sospendeva l’art. 52, comma 10, NOIF nella parte in cui non prevedeva che venisse preventivamente richiesto “ alla società titolare del Titolo Sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato Serie D ”.

14. Nel frattempo, riferisce l’appellante, la corrispondenza intercorsa tra il club e l’INPS confermava la regolarità dei pagamenti. La società ricorrente, quindi, chiedeva di essere iscritta al campionato di Serie D con comunicazione formale dell’8 settembre 2021.

15. La FIGC rispondeva attivando la procedura ex art. 52 comma 10 NOIF e quindi comunicando al Comune di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati. Il Comune di San Benedetto del Tronto invitava le società aspiranti a rappresentare la città (A.S. Sambenedettese s.r.l. e Unione Sportiva Sambenedettese 1923 SSD s.r.l.) a depositare i documenti richiesti dalla Federazione.

16. La FIGC sosteneva che l’ordinanza del TAR “ ha semplicemente concesso la possibilità alla vostra società di accedere in via preventiva alla procedura di cui all’art. 52, co. 10, NOIF ”.

17. Intanto, la FIGC, presentava appello al Consiglio di Stato il quale rigettava l’istanza di misura cautelare richiesta dalla Federazione sia in sede presidenziale che collegiale.

18. La società ricorrente si iscriveva al campionato Serie D;
il 15 novembre 2021, A.S. Sambendedettese s.r.l., proponeva ulteriori motivi aggiunti chiedendo l’accertamento del diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie C 2021/2022, in accoglimento del ricorso principale, o in subordine, come richiesto con ricorso per motivi aggiunti, a partecipare al Campionato di Serie D.

19. Il TAR, con sentenza n. 9516/2022 pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti li dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, li respingeva.

20. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, A.S. Sambenedettese s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei seguenti motivi così rubricati: “ 1. Violazione e falsa applicazione del Sistema delle Licenze Nazionali - abuso/eccesso di potere – violazione del contraddittorio e del diritto di difesa – violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia probatoria”;

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