Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2020-06-12, n. 202003467
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Pubblicato il 12/06/2020
N. 03467/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03486/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2020, proposto da
Comune di Toro, Comune di Agnone e Comune di Civitanova del Sannio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G R ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Comune di Savoia di Lucania, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01205/2020, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti altresì gli artt. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il Cons. E F e dato atto della presenza degli avvocati che hanno depositato le note di udienza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020;
Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi e tenuto conto, alla luce del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 9456 del 15 gennaio 2020, che non sussiste, allo stato, un pericolo di assegnazione delle risorse reclamate dai Comuni appellanti, che l’interesse da questi fatto valere possa essere adeguatamente salvaguardato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R.;
Ritenuto pertanto che, entro tali limiti, l’appello cautelare sia meritevole di accoglimento;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;