Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202306856
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 06856/2023REG.PROV.COLL.
N. 02606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2022, proposto da M G F e L S s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
Comune di Castro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 1665 del 17 novembre 2021 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento della deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 della Giunta Regionale Puglia, recante l’approvazione del Piano Regionale delle Coste, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 9 novembre 2011 e relative Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per le odierne appellanti M G F e L S s.n.c., l’Avvocato Andrea Bini per delega dell’Avvocato R M;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in origine iscritto al RG 68/2012 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’odierna appellante M G F, titolare dello stabilimento balneare denominato “ L S ” in Castro Marina, ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 13 ottobre 2011 n. 2273, con cui si è disposta l’approvazione del Piano regionale delle coste (PRC: di qui in avanti per brevità solo PRC), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 9 novembre 2011, nonché, in particolare, delle norme tecniche di attuazione e degli indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste (PCC) e, segnatamente:
a) dell’art. 6.3 nella parte in cui si dispone che, per il rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione, il PCC deve prevedere la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili e l’adeguamento delle stesse alle prescrizioni contenute nel PRC;
b) dell’art. 8.3, nella parte in cui, dopo l’elenco dei manufatti, dispone che essi devono essere di “ facile rimozione ” e, quindi, realizzati con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili senza l’utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva;
c) dell’art. 11, n. 2, nella parte in cui prevede la trasformazione dei manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in “strutture precarie”, ovverossia di facile rimozione;
d) dell’art. 11 n. 8, nella parte in cui prevede, per l’adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC, l’adeguamento stesso deve avvenire entro il termine massimo di due anni dall’approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente disciplinate.
1.1. La ricorrente ha esposto di essere titolare di una concessione demaniale rilasciata dal Comune di Castro con atto del 30 gennaio 2008, n. 659 e relativa ad una superficie di mq. 1.576,69, e ciò allo scopo di mantenere le seguenti strutture: mq. 148,55 per cabine, mq 10,95 per locale bar, mq. 8,72 per spogliatoi, mq. 10,10 per servizi igienici, mq. 9,61 per chiosco-bar, mq. 100,66 per area posa pedana in legno, mq. 82.68 per solarium coperto; ha soggiunto che l’efficacia di tale titolo è stata fissata al 31 dicembre 2013.
1.2. A fondamento del proprio ricorso in prime cure l’interessata ha dedotto i seguenti motivi:
1) l’incompetenza della Giunta regionale, in quanto la ricorrente ha, anzitutto, lamentato che le previsioni impugnate avrebbero violato la disciplina trasfusa nella L.R. n. 17 del 2006, la quale osterebbe alla possibilità di disporre lo « smantellamento delle strutture fisse già esistenti, realizzate in conformità delle precedenti concessioni demaniali marittime, e la loro sostituzione con elementi prefabbricati » (cfr. pag. 4), cosicché l’innovazione legislativa sarebbe al più da deferire alla competenza del Consiglio regionale.
2) la violazione dell’art. 105, comma 2, lett. l), del d. lgs. n. 112 del 1998, dell’art. 37, comma 2, cod. nav. e dell’art. 31 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, dell’art. 822 c.c. e dell’art. 117 Cost., in quanto, muovendo dalle disposizioni che autorizzano la realizzazione di opere sul demanio marittimo e che consentono allo Stato di acquisirle anziché disporne la rimozione, la ricorrente ha evidenziato che le previsioni regionali avrebbero vanificato tale, eventuale, arricchimento per aver previsto « l’obbligo generale della demolizione e la sostituzione con strutture prefabbricate che il privato può rimuovere e ritenere alla fine della concessione », così violando l’art. 117 Cost. (cfr. pag. 5).
3) l’eccesso di potere per genericità, in quanto la ricorrente ha, inoltre, contestato la mancanza di concreti riferimenti ai vari tipi di coste, alla concreta realizzabilità delle sostituzioni delle strutture fisse con elementi prefabbricati ed alla sicurezza pubblica e ha, in particolare, stigmatizzato l’attuazione delle norme tecniche, rimarcando che « le strutture prefabbricate non possono essere annualmente installate all’inizio di ogni stagione estiva e rimosse alla fine, senza un maggiore loro logoramento, che ne pregiudica la conservazione e ne accorcia il tempo di utilizzabilità, con inevitabili effetti per i costi di manutenzione, nonché dei tempi e dei costi di ammortamento » (cfr. pag. 6), ciò che, nel caso del lido condotto dalla ricorrente risultante collocato sulla scogliera, determinerebbe inconvenienti molto rilevanti, imponendosi « costi maggiori e maggiori prezzi al consumo impraticabili rispetto alla concorrenza, che escluderebbero il benché minimo profitto e la convenienza della concessione » (cfr. pag. 7).
1.3. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Regione Puglia, la quale ha eccepito in limine litis l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sul presupposto che la deliberazione impugnata costituirebbe un atto amministrativo generale privo di immediata lesività, tenuto conto che sarebbe rimessa al piano comunale delle coste « la previsione di una serie di prescrizioni (si cfr. le NTA art. 2, primo, quarto e quinto periodo art.4, art.5 e ss.) che potrebbero astrattamente incidere, unitamente al successivo atto applicativo, sulla posizione giuridica della ricorrente » e, sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in relazione alla circostanza che « solo allo scadere della concessione la società dovrà provvedere alla rimozione delle opere fisse alla luce di quanto previsto dall’art. 49 cod. nav. » e, dunque, al termine di efficacia del titolo che, peraltro, in applicazione dell’art. 34- duodecies del d.l. n. 179 del 2012 (che ha novellato l’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194 del 2009), ha posposto tale scadenza dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.
1.4. Nel merito la Regione ha opposto che l’ordinamento di settore avrebbe già abrogato il diritto di insistenza e che non sarebbe ravvisabile il dedotto contrasto tra regolamentazione regionale e normativa nazionale in quanto il potere di ingiungere il « ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 49 del codice non spetta allo Stato titolare del bene devoluto, bensì all' Amministrazione concedente ossia all'Ente gestore (Regione/Comune) » e ha, infine, riepilogato le fase che hanno condotto all’approvazione del piano regionale.
1.5. Sempre in data 8 luglio 2016 la ricorrente ha depositato una istanza di riunione al giudizio di un successivo giudizio, parimenti proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e iscritto al RG 808/2016 avverso le deliberazioni del Consiglio comunale di Castro n. 9 del 23 marzo 2016 (avente ad oggetto: “ Legge Regione Puglia n. 17 del 10-04-2015. Piano Comunale delle Coste esame osservazioni e approvazione ”) e della deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 10 ottobre 2015, relativa all’adozione del PCC, nonché degli allegati elaborati grafici, delle norme tecniche di attuazione e della relazione generale
1.6. Con il medesimo ricorso è stata anche impugnata la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 2273 del 13 ottobre 2011.
1.7. Con l’ordinanza n. 944 del 14 giugno 2016 la I sezione della sezione staccata di Lecce ha disposto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, per la decisione riguardante l’eccezione