Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-10-06, n. 202201637

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-10-06, n. 202201637
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201637
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01375/2022 AFFARE

Numero 01637/2022 e data 06/10/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2022




NUMERO AFFARE

01375/2022

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Schema di integrazione al decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n.162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 46698 in data 19 settembre 2022, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;


Premesso:

L’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha trasmesso, con nota prot. n. 46698 del 19 settembre 2022, la richiesta di parere sullo “Schema di integrazione al decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n.162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”

Lo schema è accompagnato dalla relazione al Ministro, con l’autorizzazione sottoscritta da questi alla trasmissione al Consiglio di Stato, dalla relazione illustrativa, dalla relazione di AIR, vistata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’analisi tecnico-normativa e dai concerti dei Capi dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, entrambi debitamente resi d’ordine dei rispettivi Ministri.

Come ricorda il Ministero richiedente, l’articolo 300 del codice dell'ordinamento militare prevede, al comma 1, che le Forze armate abbiano il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, emblemi e degli altri segni distintivi, dei quali il Ministero della difesa può consentire l'uso a terzi nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate stesse. Il comma 2 sanziona la violazione del comma 1 e il comma 3 reca una norma di favore per collezionisti e amatori. Il comma 4 – ed è quanto qui rileva specificamente - demanda a un regolamento ministeriale, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l’individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.

In attuazione di tale disposizione, è stato dunque adottato il regolamento di cui al decreto 25 luglio 2012, n. 162, il quale ha dettato, con l’articolo 1, le definizioni da applicare in materia e, con l’articolo 2, ha individuato, mediante rinvio ad appositi allegati, le denominazioni (allegato 1), gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi delle Forze armate (allegati da 2 a 6, a carattere grafico), ne ha disciplinato l’uso a titolo oneroso (con l’articolo 3) e gratuito (con l’articolo 4) e, infine, ha disposto in merito ai proventi derivanti dall’uso dei predetti stemmi (con l’articolo 5).

Il successivo decreto 2 agosto 2017, n.144, ha integrato il regolamento aggiungendo in un allegato l'emblema e il segno distintivo del Circolo ufficiali delle Forze armate.

Il Ministero segnala quindi che, in considerazione delle intervenute variazioni ordinamentali, è sorta la necessità di ampliare il novero della simbologia istituzionale delle Forze armate. A tal fine, con lo schema qui in esame si prevede di intervenire sul regolamento vigente, mediante la sostituzione degli allegati (articolo 1, comma 2, dello schema). I nuovi allegati comprendono anche la integrazione effettuata con il decreto del 2017 che, pertanto, viene formalmente abrogato (articolo 2).

Inoltre, lo schema in esame intende inserire nel regolamento vigente, con l’articolo 1, comma 1, un articolo aggiuntivo, con il dichiarato scopo di consentire alle associazioni costituite tra personale militare, autorizzate dal Ministro della difesa come previsto dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di utilizzare denominazioni che richiamino l'appartenenza degli associati alla Forza armata di riferimento (ad es. la presenza della parola "Carabinieri"). Ciò, asserisce il Ministero, per rendere chiaro il divieto di ricorso a locuzioni che possano indurre l'utente generico medio ad assumere erroneamente che il sodalizio (che ha natura privatistica e agisce come terzo rispetto all'Istituzione) sia espressione diretta della Forza armata. L’articolo aggiuntivo proposto mantiene altresì fermo il divieto di uso della simbologia grafica istituzionale, ovvero emblemi ed altri segni distintivi o parti di essi, atteso che questi ultimi hanno la funzione di rappresentare e identificare l'Amministrazione. Tali previsioni sono estese anche alle associazioni del personale militare in congedo o in pensione previste dall'articolo 941 del Testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010. Il comma 2 dell’articolo aggiuntivo, infine, vieta in ogni caso alle associazioni predette l’uso a scopo di profitto delle denominazioni, loghi, emblemi e simbologia delle Forze armate.

Considerato:

Questa Sezione è stata già chiamata ad esaminare la materia, in particolare con i pareri interlocutorio n. 3018/2011 e finale n. 1794/2012, aventi ad oggetto lo schema che ha dato origine al regolamento di cui al decreto 25 luglio 2012, n. 162, che oggi si intende modificare, e con il parere n. 1262/2017, avente ad oggetto lo schema che ha dato origine al decreto 2 agosto 2017, n. 144, recante una prima modifica del predetto regolamento. Ai predetti pareri si fa riassuntivamente rinvio, per un inquadramento complessivo della materia.

In primo luogo, la Sezione rileva positivamente che lo schema ora in esame risulta conforme alle norme sull’adozione dei regolamenti ministeriali, è corredato di tutti i prescritti allegati ed opportunamente fa applicazione della tecnica della novella al regolamento vigente;
inoltre appare aver tenuto conto delle osservazioni di carattere generale formulate nei citati pareri.

Quanto al merito, la Sezione osserva che l’articolo aggiuntivo proposto, avendo ad oggetto, fra l’altro, l’uso, nella denominazione delle associazioni costituite fra militari, “ del nome identificativo di categoria o di specialità della Forza Armata o del Corpo di appartenenza ”, introduce un nuovo tema nella disciplina recata dal regolamento vigente. Tuttavia ciò appare legittimo, giacché la norma primaria (il citato articolo 300, comma 4, del codice) demanda al regolamento non solamente la individuazione di stemmi, emblemi e altri segni distintivi delle Forze armate, ma altresì anche “ le specifiche modalità attuative ” (da intendersi, riferite al suddetto articolo 300, e cioè relative all’uso delle predette denominazioni e segni distintivi). Sì che legittimamente il regolamento già disciplina, come sopra ricordato, l’uso a titolo oneroso (articolo 3) e gratuito (articolo 4) dei suddetti stemmi, emblemi e altri segni distintivi, nonché i relativi proventi, e dunque l’articolo aggiuntivo proposto non esorbita dalla materia demandata dalla legge al regolamento.

Quanto al comma 2 dell’articolo aggiuntivo, recante il divieto dell’uso a scopo di profitto, da parte delle associazioni suddette, “ delle denominazioni, dei loghi, degli emblemi e della simbologia delle Forze armate ”, la Sezione osserva che tale comma non adotta la medesima terminologia utilizzata dal codice, dal regolamento e dallo stesso comma 1 della novella per delimitare la materia trattata. Infatti nel suddetto comma 2 si menzionano i “ loghi ” e non gli “ stemmi ”, manca il richiamo agli “ altri segni distintivi ” e inoltre il divieto è riferito anche alla “ simbologia ” delle Forze Armate. La locuzione “ simbologia ” appare chiaramente avere una estensione concettualmente molto più ampia – e assai meno definita - rispetto all’oggetto della disciplina del regolamento. Pur se potrebbe intuirsi la cagione di tale diversità, tuttavia la relazione illustrativa non fornisce motivazioni circa tale formulazione. Sicché la Sezione invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di uniformare il comma 2 alle denominazioni utilizzate dal codice e dal regolamento, ovvero motivare nella relazione la scelta di adottare una differente terminologia. In subordine, per coerenza sistematica suggerisce di integrare l’articolo 1 del regolamento, dedicato alle definizioni dei termini in uso nel regolamento stesso, con le definizioni di “logo” e “simbologia”.

Per quanto riguarda gli allegati, atteso il loro carattere puramente tecnico, la Sezione non ha osservazioni.

Si segnala infine che lo schema in esame è qualificato dalla fonte primaria come regolamento di un Ministro, adottato con il concerto di altri due Ministri, e non come decreto interministeriale, come impropriamente indicato nella relazione illustrativa e nel testo;
questo andrà quindi corretto, come più oltre specificato.

Ne consegue altresì che – in conformità a quanto approfonditamente illustrato sulla necessaria distinzione fra i due istituti nel recente parere n. 1465/2022, riferito ad analoga fattispecie, con motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate - in calce all’atto comparirà la sola firma del Ministro proponente e non quella dei Ministri concertanti, con la possibile eccezione, per le ragioni analiticamente esposte nel predetto parere, del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli aspetti puramente redazionali, si suggerisce quanto segue.

Nel preambolo, al quarto “Visto”, correggere il testo come segue: “Visto, in particolare, l’articolo 300, comma 4, del predetto decreto legislativo, come modificato…”.

Al quinto “Visto”, correggere il testo come segue: “Visto altresì l’articolo 535 del predetto decreto legislativo, che...”.

Al nono “Visto”, correggere il testo come segue: “Visto in particolare l’articolo 941 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante…”.

Al decimo “Visto”, inserire una virgola dopo le parole: “Ministro della difesa”.

All’undicesimo “Visto”, inserire una virgola dopo le parole: “Ministro della difesa”;
sopprimere le parole: “il regolamento recante”.

Al “Considerate”, sostituire le parole: “dei predetti decreti interministeriali” con le parole: “del predetto regolamento, come successivamente modificato”.

Al “Considerato”, sostituire le parole: “e non dell’ente” con le parole: “ma non delle associazioni stesse”.

All’articolo 1, commi 1 e 2, e all’articolo 2, comma 1, sopprimere la parola: “interministeriale”.

All’articolo 1, comma 1, inserire una virgola dopo il numero “162”.

Al comma 1 della novella, pare opportuno sostituire le parole “di appartenenza” con le parole: “cui appartengono gli associati”. Dopo le parole: “degli emblemi e” inserire la parola: “degli”. Alla fine del comma 1, inserire le parole: “di cui agli allegati al presente regolamento.”

Va soppressa la menzione di un articolo 3, relativo alla entrata in vigore, disposizione in realtà superflua, giacché al regolamento ministeriale si applica inderogabilmente il termine previsto dalle preleggi.

Valuti l’Amministrazione se sia preferibile collocare l’articolo aggiuntivo dopo l’articolo 4 (numerandolo in tal caso “4-bis”).


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