Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202407477

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202407477
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407477
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 07477/2024REG.PROV.COLL.

N. 00255/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da
G B, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;

contro

Comune di Recco, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

L T, L M, non costituiti in giudizio;
Condominio di via Cotella n. 11– Recco, rappresentato e difeso dagli avvocati G Bormioli, G Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (sezione prima) n. 00693/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Recco e del Condominio di via Cotella n. 11 in Recco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Granara, Barabino e Corbyons;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Oggetto del presente giudizio di appello è la sentenza del

TAR

Liguria, meglio individuata in epigrafe, che ha respinto il gravame contro un provvedimento del Comune di Recco (GE) con il quale, nel 2010, è stata rigettata una domanda di apertura di passo carrabile.

Si tratta, in ordine di tempo, del secondo provvedimento con il quale l’ente civico si è pronunciato sull’istanza di concessione di passo carrabile, avanzata dalla sig.ra Badaracco, odierna appellante. L’istanza era motivata con l’impossibilità di poter altrimenti accedere, dalla via pubblica Pisa, alla proprietà privata che, come emerge dagli atti di causa, si trova ubicata in corrispondenza della parte finale della via Cotella (strada senza uscita);
quest’ultima, nella sua parte iniziale, sbocca per l’appunto sulla via pubblica Pisa.

Con un primo provvedimento, risalente al 2004, il Comune aveva concesso il passo carrabile. Ne è derivata la reazione del condominio attiguo, qualificatosi proprietario della via Cotella e, come tale, interessato a mantenere chiuso il passaggio in questione per consentire il parcheggio delle autovetture dei condòmini. Il ricorso presentato dal condominio contro il provvedimento di apertura del passo carrabile è stato accolto dal

TAR

Liguria con sentenza n. 1231 del 2010, poi confermata dalla sentenza di questa Sezione n. 7164 del 2019. Le ragioni dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento concessorio poggiano – come si evince, in particolare, dalla sentenza di questa Sezione, da ultimo citata – sulla circostanza che la via Cotella, pur privata, è assoggettata ad uso pubblico limitatamente al suo primo tratto, quello cioè che, dall’incrocio con la via pubblica Pisa, conduce fino all’autofficina ACI ubicata al civico 19;
quanto al secondo tratto (alla fine del quale vi è l’area che si vorrebbe assoggettare al passo carrabile), invece, se ne è accertato in giudizio l’uso esclusivamente privato. Di conseguenza, non è stata rinvenuta materia per la concessione di un passo carraio, possibile solo se lo sbocco è situato su una strada pubblica o assoggettata a uso pubblico.

Con un secondo provvedimento, datato 6 luglio 2010, il Comune di Recco – a fronte della sentenza del TAR che aveva annullato il primo provvedimento (mentre ancora non si aveva l’esito dell’appello) – ha dunque stabilito, questa volta, di negare il passo carrabile. Tale è l’atto che forma oggetto della sentenza del

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