Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-24, n. 202501571

CS
Accoglimento
Sentenza
24 febbraio 2025
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Ordinanza collegiale
19 settembre 2024
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24 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-24, n. 202501571
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501571
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01571/2025REG.PROV.COLL.

N. 03584/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di Roma “ La ZA ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Romano e dall’Avvocato Filippo Arturo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, n. 1°.



per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti

visti l’appello principale dell’Università degli Studi di Roma “ La ZA ” e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e l’appello incidentale da questo proposto;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessun difensore è comparso per le parti costituite;

viste le conclusioni dell’appellante come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante incidentale -OMISSIS-, professore di ruolo di II fascia presso l’Università degli Studi di Roma “ La ZA ”, ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Ateneo ha disposto la ripetizione, a far data dal 1° febbraio 2014, delle somme già percepite dallo stesso a titolo di assegno ad personam ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di ripetizione delle somme in parola e/o del diritto al mantenimento delle stesse, formulando altresì istanza risarcitoria.

1.1. Egli ha esposto in fatto di aver ottenuto l’attribuzione dell’assegno in questione al momento della sua assunzione in servizio quale ricercatore universitario, nel 2009, in ragione del precedente maggiore trattamento economico goduto in qualità di dirigente pubblico presso altra amministrazione e di aver beneficiato dello stesso, senza soluzione di continuità, anche dopo l’abrogazione dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 ad opera dell’art. 1, comma 458, della l. n. 147 del 2013, avendo l’Università ritenuto di confermare, nel 2014, il suddetto trattamento economico sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il parere n. 49968 del 9 giugno 2014, in merito alle modalità applicative dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013.

1.2. Sennonché, in data 31 maggio 2022, è stato notificato all’interessato il decreto rettorale, oggetto del presente giudizio, con cui l’Università ha revocato – a decorrere dal 1° febbraio 2014 – l’assegno personale riconosciutogli nel 2009, confermato nel luglio del 2014 e versato con continuità, anche dopo la sua nomina, a decorrere dal 1° marzo 2019, a Professore di ruolo di II fascia, sino ad allora e, in data 11 luglio 2022, veniva poi trasmessa la nota con cui si quantificava la somma lorda complessiva da ripetere.

1.3. In pari data, l’odierno appellante incidentale ha trasmesso quindi un’istanza di autotutela, evidenziando l’illegittimità dell’azione di recupero, che rimaneva però priva di riscontro.

2. Il ricorrente in prime cure, nonché odierno appellante incidentale, ha adìto il Tribunale, come si è accennato, facendo valere tre profili di censura.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU; violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 42 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione e non corretta applicazione dei principi fondamentali di legittimo affidamento e buona fede, ragionevolezza e proporzionalità, che governano l’operato della Pubblica Amministrazione; violazione e non corretta applicazione dei canoni di logicità e coerenza dell’azione amministrativa. Illogicità e contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione; Difetto di istruttoria ».

2.1.1. Ad avviso del ricorrente, infatti, la pretesa restitutoria sarebbe illegittima in quanto, in considerazione delle particolari circostanze fattuali della vicenda de qua (e, cioè, utilità economica ottenuta in buona fede ab origine , senza aver mai sollecitato l’amministrazione alla sua corresponsione, mantenuta per un lungo lasso temporale, la cui spettanza era stata ulteriormente confermata dall’Ateneo pur a seguito di un procedimento di revisione e senza alcuna riserva di ripetizione), l’indebita percezione dell’assegno da parte del ricorrente sarebbe da imputarsi al solo Ateneo.

2.1.2. Ricorrerebbero quindi tutte le condizioni, individuate pure dalla giurisprudenza sovranazionale (con espresso richiamo alla sentenza della Corte EDU, sez. I, n. 4893 dell’11 febbraio 2021, causa CA c./ TA ), che precluderebbero la ripetibilità delle somme già versate.

2.1.3. Ulteriore motivo di illegittimità del decreto impugnato sarebbe integrato dal fatto di aver ordinato « la ripetizione delle somme [solo] al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali », non facendo riferimento, come avrebbe invece dovuto, anche alle ritenute fiscali.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta in prime cure la « violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per violazione dei diritti partecipativi del Ricorrente. Violazione e falsa applicazione dei principi del buon agere amministrativo. Sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990. Ingiustizia manifesta ».

2.2.1. Con questo motivo il ricorrente in prime cure ha lamentato che i provvedimenti sarebbero illegittimi per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che avrebbe invece consentito al ricorrente di dedurre le proprie argomentazioni a supporto dell’irripetibilità delle somme.

2.3. Infine, con il terzo motivo, è stata dedotta dal ricorrente in prime cure « l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 36, 42 e 117, comma 1, Cost. ».

2.3.1. In via meramente subordinata, laddove si attribuisse all’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 la capacità di incidere sugli assegni personali già corrisposti e definitivamente acquisiti dal lavoratore, detta norma risulterebbe in contrasto con gli artt. 36 e 42 Cost., con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 2 e 3 Cost., nonché con l’art. 10 Cost. e l’art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.

2.4. Per resistere al gravame in prime cure, si è costituita in giudizio l’Università “ La ZA ”, depositando apposita documentazione e relazione illustrativa della vicenda.

2.5. All’esito della camera di consiglio del 12 settembre 2022 è stata fissata dal primo giudice la trattazione del merito con l’ordinanza n. -OMISSIS-

2.6. Con la memoria del 14 gennaio 2023, la parte ricorrente ha specificato la domanda risarcitoria formulata col ricorso, quantificando i danni asseritamente subiti a causa del comportamento dell’amministrazione.

2.7. Con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico della parte ricorrente al fine di acquisire documentati chiarimenti sulle sue concrete condizioni economico-patrimoniali e personali.

2.8. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, in vista della quale l’Università ha prodotto una relazione integrativa e il ricorrente una memoria difensiva, sentiti i difensori comparsi, la causa è passata in decisione.

3. Con la sentenza n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2023 il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso dell’interessato.

3.1. Nella sentenza qui impugnata il Collegio di prime cure ha ritenuto che, diversamente dall’assunto della parte ricorrente, la proporzionalità dell’interferenza non può prescindere dalla situazione economica del ricorrente e dovrà valutarsi con riferimento al quomodo dell’obbligazione restitutoria tenendo conto proprio delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, potendosi solo in presenza di « particolari condizioni personali dell’CI e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili », giungere all’inesigibilità della prestazione.

3.2. Ad avviso del Tribunale quindi, la semplice sovrapponibilità, in punto di fatto, della vicenda esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con quella oggetto del presente scrutinio non comporta di per sé l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, dovendo invece verificare la ricorrenza nella specie di particolari condizioni del ricorrente nei termini sopra visti.

3.3. A tal fine, è stata pertanto disposta un’istruttoria sulle condizioni economico-patrimoniali e personali della parte, la quale in riscontro ha prodotto un’autocertificazione, allegando il CUD 2022 e quello 2023 oltre al piano di ammortamento del mutuo, senza altro dichiarare in merito alla, pure richiesta, situazione reddituale del coniuge convivente o specifiche circostanze familiari.

3.4. Il primo giudice ha ritenuto che, alla luce di quanto prodotto e provato, non ricorrano nella

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