Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202305807
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 05807/2023REG.PROV.COLL.
N. 07302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7302 del 2022, proposto dal Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
i signori ST TO, AN TO, IA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Nobile, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Comune di Maiori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, 8 giugno 2022, n. 1581.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigonri ST TO, AN TO e IA TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- della nota del comune di Maiori, registrata al prot. con n. c_e839 - 0001424 del 26 gennaio 2022 ad oggetto il parere contrario all’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di posa stagionale di piscina fuori terra a servizio dell’unità abitativa sita in via D. Taiani n. 21, Fg. 12, part. 493, sub 1,2 e 3, prot. 10644 del 17 luglio 2020 e del 13 ottobre 2021;
- del parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, prot. n. 26663-P del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto il riesame -parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Questi gli aspetti principali della vicenda:
a) i signori TO sono proprietari nel Comune di Maiori di una consistenza immobiliare posta a monte della S.S. 163 “Amalfitana”;
b) i terreni in questione sono caratterizzati da una conformazione degradante a terrazzamenti, adibiti in parte alla pratica agrumicola e in parte a verde pertinenziale, sostenuti a valle da muri di contenimento in pietrame calcareo e malta, ovvero le cd. “macere” tipiche del territorio della Costiera Amalfitana;
c) l’area interessata ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 di cui al d.m. 1 dicembre 1961, oltre che in zona “1B-E2” di “agricola a tutela” del P.R.G. Comunale, ed in zona Tra4 “aree di tutela agricola e terrazzamenti” del p.u.c. adottato dal Comune di Maiori con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 11.6.2020, in zona Territoriale 1B “Tutela dell’Ambiente Naturale di 2° grado” del p.u.t. di cui alla legge regionale Campania n. 35 del 1987, nonché in zona C “Area di Riserva Controllata” del Parco regionale dei Monti Lattari istituito con delibera di giunta regionale. n. 2777/2003;
d) in data 17 luglio 2020, i signori TO presentavano istanza per il rilascio del permesso di costruire, e contestuale autorizzazione paesaggistica, per la installazione di una piscina stagionale fuori terra, di tipo prefabbricato, costituita da una struttura in acciaio e una pedana, d dimensioni pari a circa 4,20 x 8,70 metri;
e) la Soprintendenza, con nota prot. n. 8891-P del 23 aprile 2021, esprimeva parere contrario recepito quindi dall’area tecnica del Comune che, pertanto, denegava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con provvedimento prot. C_e 389- 008197 del 4 giugno 2021;
f) contro il diniego, i signori TO adivano il T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, con riscorso poi iscritto al n.r.g. 1216/2021;
g) con sentenza n. 2035/2021, il T.a.r. annullava il provvedimento per difetto di motivazione in ordine ai seguenti profili fattuali:
i) ravvisata violazione del PUC e perdita della vocazione agricola, mancando una valutazione in concreto dell’opera;
ii) liceità dell’immobile principale e assenza di provvedimenti sanzionatori;
iii) dichiarato contrasto con il valore paesaggistico d’insieme dell’area, dacché, anche in disparte il carattere temporaneo e rimovibile dell’opera, non si sarebbe tenuto conto di circostanze rilevanti, evidenziate in sede di controdeduzioni;
h) a seguito della suindicata sentenza, con nota prot. 23415 –P del 28 ottobre 2021 la Soprintendenza riavviava “il procedimento con richiesta all’Ente Locale ed agli istanti di fornire nuovi chiarimenti in ordine alla corretta classificazione dell’intervento nonché verifiche sulla liceità dell’immobile”;
i) con nota prot. 24856–P del 15 novembre 2021, la Soprintendenza comunicava ai signori TO il preavviso di diniego sull’istanza riesaminata;
l) in data 24 novembre 2021, i signori TO presentavano, tramite il proprio difensore, le osservazioni;
m) il Comune, con nota del 26 novembre 2021, prescriveva nuove condizioni ovverosia “le installazioni previste siano facilmente amovibili e prive di strutture stabilmente ancorate al suolo e non vengano alterati i preesistenti caratteri morfologici dei luoghi; che il periodo stagionale sia limitato non oltre i 180 giorni”, riservandosi espressamente la verifica della legittimità dello stato dei luoghi inerenti la consistenza immobiliare principale;
n) la commissione locale del paesaggio, con parere del 7 dicembre 2021, si esprimeva con nuove prescrizioni: “che vengano eliminate tutte le pavimentazioni a meno dei camminamenti essenziali, che la struttura sia di tipo prefabbricato dotata di brevetto di montaggio e smontaggio di agevole installazione e rimozione della stessa, che non preveda opere murarie di alcun tipo, che la vasca non sia collegata impiantisticamente alle reti comunali né stabilmente infissa al suolo; che vengano piantumate essenze arboree autoctone al fine di mitigare l’impatto paesaggistico