Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-04-14, n. 201601275

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-04-14, n. 201601275
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601275
Data del deposito : 14 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08021/2015 REG.RIC.

N. 01275/2016 REG.PROV.CAU.

N. 08021/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in revocazione numero di registro generale 8021 del 2015, proposto da:


Geap s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F B e G P, con domicilio eletto presso l’avvocoato G P in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;


contro

Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, L M, Carla D'Aloisio, E D R, G M ed E S, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

nei confronti di

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Presidente, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Equitalia Nord s.p.a., agente di riscossione, Società Italiana per il Gas p.a.- Italgas s.p.a., Av Mazzega s.r.l., Ellemme Sas di Mario e Alessandro Levi Morenos &
C in Liquidazione, Tessuti Artistici Fortuny Spa, Vetrai 28 Srl, Ferro &
Lazzarini Srl, Barbato Impresa Costruzioni Srl, Fornace Mian Srl, Cooperativa Luigi Morassi Soc.Coop, Savoia &
Jolanda Spa, Bonvecchiati Srl, Società Per L'Industria Alberghiera (Splia), Gealve Srl, Rizzo San Leonardo Sas di Rizzo Guido &
C, Cooperativa Vongolari Sottomarina Lido-Società Cooperativa A R.L., Coopesca Soc.Coop. A R.L., Azin Asfalti Srl, Fiorital Spa, Aura Srl in Liquidazione, Mitilpesca Srl, Cmv Spa, Comune di Venezia, Impresa Individuale Cenedese Amelio, Rubellli Spa, Tecnomare Spa, Crismare Srl, Vettore Costruzioni Srl in Liquidazione, Società Cooperativa Culture, Camel-Cooperativa Allevamento Molluschi Eduli Lamellibranchi Soc.Coop., Maddalena Srl Unipersonale in Liquidazione, Società Cooperativa San Marco-Pescatori di Burano, Zennaro Bruno Felice Mauro e Renzo Snc, Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus, Visma Pescatori Piccola Pesca Soc.Coop.A R.L., Silvano Ravagnan Già Socio della Cessata Società F.Lli Ravagnan &
C, Veronese Armando e F.Lli Snc di Veronese Rizzano,Dilvo e Sauro &
C, non costituiti in questa fase del giudizio;
Fenice Hotels s.r,l, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rinaldi Ferri e Isabella Gianniotti, con domicilio eletto presso lo Studio Rinaldi Ferri in Roma, Vicolo Margana n. 15;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione III, n. 03035/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e di Autorità' Garante della Concorrenza e del Mercato e di Fenice Hotels s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato di reiezione, in parte qua , del ricorso in appello, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in revocazione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 il consigliere M A e uditi per le parti gli avvocati A B, G P e A S;


Ritenuto che allo stato, e nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, la parte ricorrente in revocazione abbia fornito adeguati elementi a dimostrazione del fatto che l’albergo da essa gestito sia classificato in categoria “tre stelle” che potrebbe legittimare la sua esclusione dalla procedura di recupero delle somme per le quali è controversia;

Rilevato, inoltre, che la parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato il danno grave e irreparabile, conseguente all’immediata applicazione, nei suoi confronti, della sentenza in epigrafe;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza in epigrafe, per quanto di interesse della ricorrente;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

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