Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-08, n. 202200935

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-08, n. 202200935
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200935
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00797/2022 AFFARE

Numero 00935/2022 e data 08/06/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2022


NUMERO AFFARE 00797/2022

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia.

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per l’attuazione dell’articolo 128- duodecies , comma l- sexies , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’articolo 23, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, per la disciplina dell’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Organismo di cui dell’articolo 128- undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sull’attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione europea.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 5596 del 30 maggio 2022, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;

Premesso:

Con nota n. prot. 5596 del 30 maggio 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l’espressione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento per l’attuazione dell’articolo 128- duodecies , comma l- sexies , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la disciplina dell’esercizio dei poteri di controllo, da parte dell’Organismo di cui dell’articolo 128- undecies del medesimo provvedimento legislativo, sull’attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione europea.

Lo schema è corredato dalle relazioni illustrativa, tecnica, tecnico-normativa, e di impatto della regolamentazione, unitamente alla nota n. prot. 0393570/22 del 9 marzo 2022, con la quale la CA d’AL ha espresso il proprio parere positivo sull’intervento regolatorio in esame.

Il Dicastero proponente espone che lo schema in esame si compone di sei articoli e reca il regolamento della disciplina dei poteri di controllo da parte dell’Organismo di cui all’articolo 128- undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico CArio -TUB), sull’attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione europea ed è volto a dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 128- duodecies , commi 1- sexies e 1- septies , TUB, come modificato dall’articolo 23, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (cd. legge europea 2019- 2020).

L’ATN riferisce che l’obiettivo che si prefigge l’amministrazione proponente è duplice: da un lato, stabilire in modo completo ed esaustivo la concreta articolazione delle forme di controllo esercitate dall’Organismo degli agenti e mediatori - OAM sugli intermediari del credito dell’Unione Europea e sui loro dipendenti e collaboratori, nonché le modalità con cui tali controlli vengono effettivamente svolti, specificando altresì le conseguenti misure interdittive adottabili; dall’altro, ultimare il recepimento in AL della direttiva 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive - direttiva MCD) in tema di attività transfrontaliera degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione Europea, rispetto alla quale risulta attualmente pendente la procedura d’infrazione n. 2021/2040, avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana per mancato recepimento delle disposizioni unionali (queste, secondo il MEF, le ragioni che hanno sconsigliato di sottoporre il testo in esame a consultazione preventiva).

Con tale direttiva, il legislatore comunitario ha inteso introdurre adeguate forme di tutela degli utenti e assicurare trasparenza e competitività degli operatori, con ““la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori [.] e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile” (considerando n. 5 e 6, della direttiva MCD).

Lo schema di regolamento consta di sei articoli contenenti: all’articolo l, le definizioni, all’articolo 2, l’oggetto e l’ambito di applicazione, all’articolo 3, i poteri dell’OAM nei confronti degli intermediari del credito dell’Unione europea, all’articolo 4, le modalità ed i termini dell’esercizio dei poteri dell’OAM, all’articolo 5, la cooperazione con le autorità competenti di ciascun Stato europeo, cui appartengano gli operatori, all’articolo 6, la clausola di invarianza.

Considerato:

Lo schema di decreto in esame, che introduce disposizioni di natura applicativa ed ordinamentale, viene trasmesso per l’acquisizione del parere di questo Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, alla stessa stregua di altri provvedimenti normativi analoghi proposti dalla medesima amministrazione con riferimento a specifici aspetti, sui quali la Sezione si è espressa con i pareri rispettivamente n. 1135/2013 (sui requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi) e n. 3274/2014 (sull’ individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell’OAM).

Si tratta di un regolamento recante la disciplina dei poteri di controllo da parte dell’Organismo agenti e mediatori, di cui all’articolo 128- undecies , del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sull’attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’ambito dell’Unione europea, ed è volto a dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 128- duodecies , commi 1- sexies e l- septies , del TUB, come modificato dall’articolo 23 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (cd. Legge europea 2019).

La norma primaria, che ha istituito l’OAM, prevede quanto segue che “è istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.”

L’OAM provvede all’iscrizione negli elenchi degli operatori interessati e svolge un’attività di vigilanza e controllo, coordinandosi con gli Stati membri cui appartengono gli intermediari.

Le disposizioni procedurali e di funzionamento dell’Organo sono state introdotte dall’articolo 128- duodecies , del TUB, che, al comma 1- septies , stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la CA d'AL, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.”

In base a tale ultima norma, l’OAM “verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128- novies.1, comma 2” , che si sostanzia, sulla base di elementi di conoscenza acquisiti d’ufficio o su segnalazione da parte di soggetti terzi, nella richiesta di informazioni, dati e documenti all’operatore, nell’attività ispettiva presso le loro succursali, nell’intimazione a rimuovere i comportamenti ritenuti violativi delle norme in materia e nella segnalazione alle autorità dello Stato membro, cui appartiene l’intermediario.

In via preliminare, e salve le considerazioni che seguiranno, la Sezione rimanda, per quanto riguarda gli aspetti di drafting e alla tecnica redazionale, alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella la citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell’articolo, prima del comma e dopo il comma.

Sempre sul piano generale, il Collegio osserva che dal presente schema di regolamento non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo introdotta la clausola di invarianza all’articolo 6, del testo in esame, che prevede che le amministrazioni coinvolte dovranno provvedere all’attuazione delle disposizioni introdotte con risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

La Sezione rileva, altresì, che è stato opportunamente prevista un’adeguata attività di monitoraggio dell’intervento regolatorio in esame affidata allo stesso OAM, sia in virtù dei poteri ad esso attribuiti dalla norma primaria, così come disciplinati dallo schema trasmesso, sia attraverso il raccordo e la cooperazione con le autorità degli Stati membri cui appartengono gli operatori, secondo la disposizione di cui all’articolo 5.

Lasciando in disparte e sullo sfondo le considerazioni del Ministero proponente sulla natura dei poteri di controllo e

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