Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-03-15, n. 201201462

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-03-15, n. 201201462
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201462
Data del deposito : 15 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03936/2010 REG.RIC.

N. 01462/2012REG.PROV.COLL.

N. 03936/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3936 del 2010, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dagli avv. S D C, R I, con domicilio eletto presso Francesco Pacileo in Roma, via Arrigo Davila, n. 112;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 01203/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Zannini su delega di Di Caprio e l'avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il signor P P, assistente della Polizia di Stato, ha impugnato la sentenza n. 1203/2009 del T.A.R. Abruzzo - Sez. staccata di Pescara che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento n. 16/R del 07.03.2003 che non ha accolto la sua richiesta di riconoscimento della causa di servizio (infermità per ernia discale operata – L5-S1).

2. - La sentenza è basata sull'esame della normativa vigente e in particolare delle disposizioni dell'art.11 del regolamento approvato con D.P.R. n. 461/2001, che affidano esclusivamente al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) il compito di valutare la riconducibilità delle cause produttive di infermità o lesione a fatti di servizio. Al parere del Comitato l'Amministrazione è tenuta a rimettersi ai sensi del successivo art. 14, sia sulla dipendenza da causa di servizio sia sul riconoscimento dell' "equo indennizzo". Il parere del Comitato ha, nel caso in esame, escluso la dipendenza da causa di servizio, con la motivazione che "non sono stati dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva, sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante, come invece, è stato riconosciuto per la distorsione mediale del ginocchio SX". Tale valutazione è confermata dall'esame che il giudice di primo grado ha svolto del curriculum di servizio e che non consente di ricollegare a fatti concreti con efficacia causale le infermità segnalate. Si giudica pertanto in questa situazione non utile il ricorso ad ulteriore attività istruttoria con la consulenza tecnica richiesta dal ricorrente in primo grado.

3. - L'appellante contro deduce che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sul primo e principale motivo di doglianza che vizia irrimediabilmente l'atto, in quanto il provvedimento ministeriale (e il parere della commissione medica sottostante) non si pronunciano sulla patologia dedotta dall'interessato ("protrusione disco anulare con associata ernia discale"), ma sugli esiti dell'intervento chirurgico per recidiva di c.d. paralizzante L5-S1 dx. Inoltre il T.A.R. non ha preso in considerazione le prove attestanti lo svolgimento di attività potenzialmente traumatiche ai fini della patologia indicata da parte dell'appellante, con particolare riferimento ad eventi direttamente collegabili ad essa, come la colluttazione svoltasi nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2001, con esiti dimostrati agli atti, e l'incidente stradale avvenuto subito dopo il termine dell'attività di servizio, con susseguente prolungato e documentato ricovero in ospedale. Viene infine richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha avuto occasione di affermare che il riconoscimento della causa di servizio richiede una apprezzabile probabilità e non la certezza del nesso causale (CdS n. 159/1999).

4. - Il Ministero dell'interno si è costituito in appello presentando una memoria che contesta le argomentazioni dell'appellante e ribadisce la correttezza della procedura seguita dall'Amministrazione.

5. - L’appello è infondato.

5.1. - Non ha fondamento, in particolare, la censura mossa dall'appello al giudice di primo grado per aver omesso di considerare il primo motivo di ricorso in ordine all'asserita diversità tra infermità dedotta dall'interessato e oggetto della valutazione del Comitato di verifica e del conseguente provvedimento ministeriale. E' evidente che il Comitato ha valutato la complessiva patologia dell'interessato fino all'esito in cui si trovava al momento della verifica (situazione post operatoria per recidiva di ernia discale paralizzante L5-S1). La patologia che è causa dell'intervento chirurgico è, infatti, descritta con precisione. Tale patologia, dalle sue origini fino ai suoi esiti più recenti rispetto al momento dell'esame, è evidentemente presa in considerazione ai fini della valutazione del nesso causale con l'attività di servizio. Il rilievo avanzato nell'appello e nel ricorso di primo grado ha dunque un carattere meramente formale e non incide sull'oggetto del parere del Comitato e sulla validità del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

5.2. - Manca qualsiasi evidenza di causalità tra gli episodi segnalati nell'appello e l'insorgere della malattia, anche nei termini di "apprezzabile grado di probabilità" richiesti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dall'appello. Le attività svolte nel corso della carriera restano nell'ambito dell'attività ordinaria. L'unico evento in attività di servizio richiamato con precisione nell'appello (la colluttazione svoltasi nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2001) non è stato tempestivamente collegato all'insorgere di sintomi della malattia, né è definito in termini tali da essere proporzionato all'insorgere della malattia e al suo successivo svolgimento.

5.3. - La stessa perizia di parte fa riferimento a tipologie di eventi richiamati in modo generico e in forma di mero elenco. Manca quindi l'oggetto per un autonomo accertamento di tipo medico-legale quale il giudice amministrativo potrebbe disporre attraverso una consulenza tecnica. Il giudice, infatti, può disporre questo tipo di accertamento, non per sostituirsi o sovrapporsi all'attività ordinariamente svolta dagli organi competenti, ma per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un'ulteriore perizia è in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso. Alla luce di questi criteri, nel caso in esame, non si riscontrano i presupposti per lo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria in ambito giurisdizionale.

5.4. - Il provvedimento impugnato è legittimo in quanto adeguatamente istruito e motivato sulla base del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio ad esso allegato, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi secondo la norma vigente e che appare immune da evidenti vizi logici o di carenza istruttoria.

6. - L'appello va pertanto respinto e la sentenza impugnata va confermata.

7. - Nella natura della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

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