Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-08-06, n. 201402636

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-08-06, n. 201402636
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402636
Data del deposito : 6 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01228/2014 AFFARE

Numero 02636/2014 e data 06/08/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 luglio 2014




NUMERO AFFARE

01228/2014

OGGETTO:

Ministero dell'interno dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


accesso e modalita' di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. articoli 145 e 148 dlgs 217/2005;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 3223 del 01/07/2014 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere M Z;


PREMESSO:

L'intervento normativo in oggetto è diretto a disciplinare lo svolgimento del concorso pubblico per titoli per l'accesso al ruolo di orchestrale della Banda musicale del Corpo dei vigili del fuoco, destinata a partecipare alle celebrazioni istituzionali ed a rappresentare il Corpo nelle manifestazioni pubbliche.

L'art. 148 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 – recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" -, prevede che:

- "Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 145, 146 e 147.", relative al personale dei gruppi sportivi.

Dal combinato disposto degli articoli citati si evince che l'assunzione del personale della banda musicale ha luogo attraverso pubblico concorso per titoli musicali e culturali.

A questo fine, l'art. 145, comma 2 ,del menzionato decreto legislativo demanda ad un apposito regolamento ministeriale, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina riguardante i limiti di età, i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché le relative modalità di accertamento e di esclusione dal concorso per difetto degli stessi requisiti richiesti;
le modalità di svolgimento del concorso;
la composizione delle Commissioni esaminatrici;
le categorie di titoli da ammettere a valutazione,e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie per disciplina e specialità.

In assenza del presente schema di regolamento non sarebbe possibile corrispondere , a giudizio dell'amministrazione di merito, alle finalità contenute nella richiamata disposizione legislativa, stante l'espresso rinvio contenuto nel citato art . 148, comma 1, del d. lgs. n. 217 del 2005.

Il testo si compone di 7 articoli:

-art.1). definisce scopo e campo applicativo del regolamento, con particolare riguardo alla disciplina delle modalità di svolgimento della selezione;

-art.2: individua i titoli musicali e culturali soggetti a valutazione, con a fianco il punteggio da attribuirsi;

- art.3: contiene le disposizioni relative alla composizione, ai criteri di nomina dei componente e del presidente della commissione esaminatrice, alla ipotesi di suddivisione della stessa in sottocommissioni;

-art.4: delinea il meccanismo di formazione e approvazione della graduatoria finale, articolato in due fasi;

- art.5: individua i requisiti di età e di idoneità fisica ,psichica e attitudinale, con rinvio ,per i primi, al D.M.n. 187 dell'8 ottobre 2012, che disciplina i limiti di età per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei V.V.F.F.;
per i secondi, al D.M. n. 78 del 2008, con riferimento all'art. 3;

- art.6: riguarda l'accertamento dei requisiti di idoneità;

-art. 7. norma di rinvio

Considerato:

Giudica la sezione che, valutata la rispondenza dello schema di regolamento proposto alle finalità per cui è stato approntato e ritenuto che non si pongano profili di coerenza ordinamentale, come risulta altresì dalla Analisi di impatto sulla regolazione (A.I.R.), possa esprimersi parere favorevole ,sia pure con corredo delle osservazioni di seguito indicate:

-a) la sezione segnale in via preliminare e generale una certa macchinosità nella stesura, per cui suggerisce una attenta rilettura del testo sotto il profilo della linearità e della semplicità grammaticale (si indica, a titolo di esempio e per la comprensione della osservazione, in punto n. 3) dell'art. 1);

- in particolare si segnala:

- b) la genericità della dizione " altro diploma, con cui inizia la lettera b) dell'art.2), per cui si suggerisce di quale tipo di diploma debba trattarsi;

- c) sempre all'art. 2, si segnala l' opportunità di un migliore raccordo tra i punteggi e le fattispecie dei punti c) e d).

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