Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-07, n. 201100811
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00811/2011REG.PROV.COLL.
N. 08493/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8493 del 2004, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Uff.Tec.Er.Di Como, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura domiciliata come per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Tea S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Comune di Albese con C, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00148/2004, della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01695/2004, resa tra le parti, concernente determinazione sanzione pecuniaria per opere difformi dalla concessione edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Amministrazione appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe con la quale il T.A.R. Lombardia - Milano, Sezione II ^, ritenendola errata ed ingiusta nella parte in cui “dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze “ ed esclude al tempo stesso la liquidazione delle spese della lite in suo favore
A fronte di tale esito l’Amministrazione appellante anteriormente al gravame in esame, ha presentato all’anzidetto giudice territoriale istanza di correzione dell’errore materiale, chiedendo che la sentenza impugnata venisse corretta nella parte della dichiarata l’inammissibilità “sostituendosi alle parole “costituzione in giudizio” le parole “chiamata in giudizio”.
Con ciò volendo l’Amministrazione porre in evidenza che non poteva in alcun modo ritenersi inammissibile tale costituzione in giudizio essendo correlata alla notifica del ricorso di primo grado che ha riguardato anche la valutazione dell’Ufficio Tecnico Erariale, posta a supporto della sanzione pecuniaria per abuso edilizio richiesta dal Comune.
A tale stregua, la sentenza di che trattasi , ha precisato l’Amministrazione, avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l’inammissibilità di tale notifica, non avendo adottato alcun provvedimento suscettibile di impugnazione, tale non essendo la predetta valutazione U.T.E.
Con ordinanza n.148 del 9 luglio 2004, l’istanza di correzione dell’errore materiale, ravvisandovi deduzione di error in judicando, è stata dichiarata inammissibile, pronunciandosi contestualmente condanna alle spese a carico dell’Amministrazione istante.
Di qui il gravame in esame, proposto osservando i termini di rito, il cui evidente fine sostanziale è quello di ottenere ciò che detta ordinanza ha negato.
Il gravame è fondato.
Con la sentenza in epigrafe il T:a.r. della Lombardia ha definito, dichiarandolo inammissibile, un ricorso avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, adottato dal sindaco del Comune di Albese con C ex art.12 punto 2) l.n.47 del 1985 , la cui quantificazione è avvenuto come detto “a cura dell’ufficio tecnico erariale”.
Di qui l’iniziativa di parte ricorrente (la società TEA srl”) che ha ritenuto di notificare il gravame anche al Ministero delle Finanze a cui appartiene, com’è noto, l’ufficio tecnico erariale.
Il giudice di primo grado, a fronte di quanto precede, ha affermato;“ Ritenuto preliminarmente che, essendo la stima del valore :venaìe del bene, effettuata dall'U.T.E., un atto endoprocedimentale, ossia un atto interno al procedimento di irrogazione dell' impugnata sanzione ,che, come' tale, non radica nell’ organo tecnico una posizione di controinteresse giuridicamente rilevante, va dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero della Finanze”.
In tale contesto, ben si comprende il fondamento della censura avanzata dall’Amministrazione appellante con la quale viene evidenziato che se esatta è la premessa della riportata affermazione del giudice di primo grado , non può necessariamente esserlo anche la conclusione di “inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero della Finanze”.
La riconosciuta insussistenza dell’effetto lesivo concreto e diretto collegabile al predetto atto “endoprocedimentale” , non ad altra conclusione , invero, può condurre che alla inammissibilità “in parte qua” del ricorso di primo grado, a fronte del quale appare invece del tutto legittima la costituzione per resistere in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Da ciò consegue che l’appello dell’amministrazione va accolto con conseguente dichiarazione d’inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui contiene la chiamata in giudizio dell’Amministrazione appellante.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.