Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-02-08, n. 201800825

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-02-08, n. 201800825
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800825
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 00825/2018REG.PROV.COLL.

N. 05801/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5801 del 2010, proposto dal Comune di Monza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;



contro

Societa' Cooperativa Edificatrice Sempione s.c.r.l. e Societa' Fiori s.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati C C e F B, con domicilio eletto presso lo studio Nicoletta Mercati in Roma, via Alfredo Casella ,43;



per la riforma

della sentenza definitiva del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione II, n. 5269 del 2 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente ordine di non effetturare lavori oggetto di d.i.a. - risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle societa' Cooperativa Edificatrice Sempione s.c.r.l. e Fiori s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Ferrari e Basile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.A.R. Lombardia la Cooperativa Edificatrice Sempione s.c.r.l. impugnava il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Monza del 17.05.2004, recante ordine di non effettuare i lavori di cui alla d.i.a. del 19.04.2004, aventi ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale (palazzina residenziale di 6.208 mc.) in quanto contrastanti con le prescrizioni del PRG allora vigenti, nonché parere della commissione edilizia del 14.5.2004, chiedendo contestualmente il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella edificazione.

1.1. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, unitamente alla Fiori s.r.l. (acquirente dell'immobile), presentava domanda risarcitoria alla luce delle modifiche alla destinazione urbanistica dell'area introdotte per effetto dell'entrata in vigore del piano di governo del territorio del Comune di Monza, adottato con deliberazione n. 18 del 9.3.2007 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 71 del 29 novembre 2007.

Impugnavano altresì questi ultimi provvedimenti e l'atto con cui la Provincia di Milano ha espresso il parere di sua competenza.

2. Con sentenza non definitiva n. 5482 del 21 novembre 2008 (rimasta inoppugnata, come meglio si dirà in prosieguo), il T.a.r. per la Lombardia, Sezione Seconda:

a) ha accolto il ricorso principale e, per l'effetto, ha annullato l'atto inibitorio del 17.5.2004, ritenendolo viziato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti circa la sussistenza delle condizioni per derogare, nel caso di specie, all’obbligo della preventiva approvazione di un piano attuativo rispetto al rilascio di un titolo edilizio; in particolare, dopo aver ritenuto astrattamente integrabile nel caso di specie il disposto di cui all’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. che prevede, a determinati presupposti, l’edificabilità dell’area a concessione semplice, senza necessità di piano attuativo, ha censurato l’atto inibitorio, annullandolo, perché lo stesso “ ha trascurato del tutto la verifica analitica dello stato di urbanizzazione della zona (che postula il raffronto tra area di riferimento e dotazioni necessarie, esistenti e mancanti), omettendo l’indicazione specifica delle opere da realizzare o potenziare ai fini del corretto inserimento urbanistico dell’insediamento in progetto. In particolare il medesimo atto si è richiamato in via generica a non meglio specificate previsioni contenute nel PRG di cui poi non è stata data precisazione nemmeno in sede di giudizio ”;

b) ha disposto istruttoria necessaria ai fini della decisione del ricorso per motivi aggiunti;

c) si è riservato ogni statuizione in ordine alla domanda risarcitoria, ritenendola condizionata dall'esito della decisione del ricorso per motivi aggiunti.

3. Dopo aver acquisito gli esiti della disposta verificazione, il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza definitiva n. 5269 del 2 dicembre 2009, respingeva i motivi aggiunti relativamente al Piano di Governo del Territorio e, viceversa, li accoglieva per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno. Disattendeva, tuttavia, i criteri di quantificazione del danno proposti dalle ricorrenti (imperniati sul mancato guadagno dell'operazione immobiliare), determinando il danno, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, in misura corrispondente alla riduzione di valore del fondo tra il momento del provvedimento inibitorio (17 gennaio 2004) e quello di approvazione del piano di governo del territorio (che ha impresso al terreno destinazione a standards).

4. Con ricorso in appello il Comune di Monza ha impugnato la sentenza n. 5269 del 2009 chiedendone l’annullamento, sulla base di un unico complesso mezzo di gravame (sviluppato da pagina 11 a pagina 28).

5. La Cooperativa Edificatrice Sempione s.c.r.l, unitamente alla Fiori s.r.l. (poi divenuta COGE s.r.l.), si sono costituite nel presente giudizio presentando controricorso con appello incidentale.

In particolare le società:

a) hanno eccepito in via preliminare l’irricevibilità e/o inammissibilità parziale dell’appello per omessa formulazione della riserva di appello ex art. 340 c.p.c. e art. 129 disp. att. c.p.c. nei confronti della sentenza parziale n. 5482 del 21 novembre 2008, quindi per tardività dello stesso;

b) nel merito hanno chiesto il rigetto dell’appello principale stante la sua infondatezza;

c) in via incidentale hanno impugnato la sentenza sia nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti proposti volti ad ottenere l’annullamento del nuovo piano di governo del territorio del Comune di Monza del 2007, sia nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno.

6. Con successiva memoria l’appellante principale ha eccepito l’intervenuta cessazione della materia del contendere, giusta l’approvazione, da parte del Comune di Monza, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 6.2.2017, della Variante del P.G.T. del 2007 (entrata in vigore il 3.5.2017 in seguito della pubblicazione dell'avviso sul BURL).

7. Con ulteriore memoria le appellate (appellanti in via incidentale) si sono opposte a quanto ex adverso dedotto ed eccepito.

8. All’udienza del 25 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

9. Le società appellate hanno eccepito in via preliminare l’irricevibilità e/o inammissibilità parziale dell’appello per omessa formulazione della riserva di appello ex art. 340 c.p.c. e art. 129 disp. att. c.p.c. nei confronti della sentenza parziale n. 5482 del 21 novembre 2008, quindi per tardività dello stesso.

9.1. Al riguardo,

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