Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-23, n. 202105980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-23, n. 202105980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105980
Data del deposito : 23 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2021

N. 05980/2021REG.PROV.COLL.

N. 04590/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2019, proposto da
Emiliano Abbate, Margherita Acampora, Nicola Alberta, Milena Alfieri, Enza Anastasio, Roberta Illari Aprile, Luigi Ardolino, Gennaro Arpaia, Maria Rosaria Arpaia, Maurizio Barbato, Dora Barone, Carmine Basile, Angelo Beato, Stefania Bello, Gaspare Alessandro Bocina, Antonella Bono, Audenzia Bono, Tiziana Borrelli, Antonio Bortone, Leonardo Broda, Paola Bruno, Geltrude Buonanno, Alessia Cafarelli, Valentina Caiazzo, Giuseppe Caliendo, Giuseppe Capasso, Armando Capone, Onofrio Cappelluti, Corrado Casoni, Fabrizio Vito Catanzaro, Ignazio Catanzaro, Carla Maria Catapano, Umberto Cautiero, Alessandro Celletti, Alfonso Cepparulo, Alfonso Cerrato, Maria Chianese, Salvatore Chianese, Gaetana Ciaccio, Maurizio Ciardiello, Giuliano Cipolletta, Claudia Cirillo, Giovanni Cocca, Donatella Collalti, Filomena Gerarda Colucci, Pasquale Costantino, Maddalena Covone, Maddalena Crimaldi, Francesco Cristelli, Giovanna Cuomo, Calogero Maria D'Angelo, Carmela D'Angelo, Nicoletta D'Angelo, Roberto D'Aniello, Raffaele D'Apolito, Salvatore Davì, Filomena D'Avino, Laura De Gaetano, Marco De Guglielmo, Antonio De Luca, Gildo Del Piano, Cristofaro Di Biase, Giuseppe Di Caprio, Raffaela Di Martino, Mauro Di Palo, Oreste Di Palo, Alessandro Diana, Maria Teresa Diana, Dario Diglio, Giuliana D'Urso, Maurizio Erario, Francesco Falco, Silvia Favaro, Amalia Fedele, Giuseppe Ferraiuolo, Giovanna Ferrante, Raffaele Ferrerio, Davide Ferullo, Andrea Fico, Giuseppina Firmino Palazzolo, Adele Foscarino, Antonino Franco, Lorenzo Frontirrè, Lucia Fusco, Giuseppina Gaglione, Vincenzo Marco Gambuzza, Luigia Garofalo, Fabio Gerardi, Giovanni Ghianni, Orlando Giangiacomi, Biagio Giarrizzo, Maria Graziano, Mario Greco, Rita Guadagno, Giuseppe Iervolino, Ilario Illiano, Carmine Improta, Pasquale Improta, Giancarlo Iodice, Luigi Iodice, Angelo Ipri, Francesco Laghi, Immacolata Lama, Stefano Lanzara, Valentina Lanzara, Antonietta La Sala, Francesco La Rosa, Maria Cristina La Rotonda, Gennaro Livigni, Paola Luiso, Ciro Luongo, Urbano Maddalena, Mario Maietta, Maria Maione, Maria Mangiaracina, Pierluigi Manzi, Antonio Manzi, Filomena Marcello, Alessandro Marchetiello, Nazaro Massimo, Sebastiano Mautone, Flora Mazzatenta, Piergiuseppe Melenchi, Federico Memoria, Gianluca Messina, Nicola Miccio, Anna Miranda, Laura Mirisola, Francesco Mistretta, Roberto Mone, Gianvincenzo Mozzi, Alessandra Murru, Francesco Oliva, Martina Orlando, Anna Maria Ornito, Pasqualina Pagliuca, Federica Panico, Paolo Palumbo, Oriana Panaro, Federica Panza, Gennaro Paonessa, Andrea Parisi, Simone Pasquale, Patrizia Perdono', Veronica Perna, Luigi Perretta, Raffaele Persico, Immacolata Pesce, Gennaro Petito, Carmine Petrizzo, Ilaria Pezzella, Giovanni Luca Pezzella, Arturo Picone, Pasquale Pierno, Gerarda Pizzulo, Orsola Ponticelli, Francesco Pontoriero, Pasqualino Poziello, Pietro Previti, Annaluisa Pugliese, Ubaldo Puocci, Gennaro Ragosta, Giovanni Recupito, Vincenzo Rega, Vincenzo Rendina, Alessandro Restino, Rossella Restituto, Giovanni Riggio, Antonella Roma, Antonella Ruggiero, Maria Gabriella Ruggiero, Laura Ruotolo, Antonella Russo, Antonio Russo, Marika Saccone, Monica Salese, Nicola Salese, Antonio Salmista, Antonio Scala, Andrea Scarpati, Luigi Segreto, Giovannino Senese, Carmine Severino, Luisa Simone, Concetta Sudano, Massimiliano Sullo, Patrizia Sullo, Antonietta Starace, Rosa Starace, Domenico Starace, Luciano Tammaro, Marianna Tenga, Marco Trambusti, Angela Valentina Travino, Remo Triolo, Manuel Vela, Roberto Veroni, Sandro Veroni, Federico Violini, Massimo Vitrone, Pasquale Vuolo, Lucia Zimbili, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale La Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Massimo Vitiello non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 29 novembre 2018, n. 11582 del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza.

.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. V L. L’udienza pubblica si è svolta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.


FATTO e DIRITTO

1.− Le parti appellanti, indicate in epigrafe, in qualità di insegnanti tecnico pratici (Itp), hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il decreto direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico dell’11 luglio 2018, n. 1069, nella parte in cui non consente il loro inserimento nella seconda fascia.

2.− Il Tribunale amministrativo, con sentenza 29 novembre 2018, n. 11582, ha rigettato il ricorso.

3.− I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello.

3.1.− Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto dell’appello.

4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2021.

5.− Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado e l’illegittimità degli atti amministrativi impugnati, in quanto:

a) i percorsi formativi per gli Itp non sono stati attivati, il che avrebbe impedito l’ottenimento del titolo abilitante, con preclusione di poter ottenere le supplenze;

b) la normativa sopravvenuta e, in particolare, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 consentirebbero, mediante l’attivazione di un nuovo ciclo di Tfa sostegno, ai docenti Itp di acquisire la specializzazione sulle attività di sostegno;

c) sentenze passate in giudicato hanno annullato, con effetti erga omnes , il decreto ministeriale n. 374 del 2017 nella parte in cui non consentiva l’inserimento in seconda fascia ai docenti muniti di diploma Itp;

d) l’invalidità del regime di abilitazione preventiva determinerebbe l’invalidità anche della distinzione in fasce tra docenti abilitati e non abilitati.

I motivi non sono fondati.

Le questioni poste con i motivi di appello sono state oggetto di plurime decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (23 luglio 2018, n. 4503;
8 luglio 2019, n. 4765;
10 giugno 2021, n. 4456).

Di seguito, in risposta alle censure prospettate, si riportano le argomentazioni contenute nelle suddette decisioni.

La figura professionale dell’Itp è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica).

Essa, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.

L’abilitazione all’insegnamento, prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante.

Si tratta di un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), e con il superamento del relativo esame finale.

Tale sistema è stato poi superato dall’art. 64, comma 4- ter , del decreto-legge. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha sospeso le procedure per l’accesso alle Ssis, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione.

L’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha poi istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), anch’esso con valore abilitante. Esso è stato concretamente attivato solo con il successivo decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249.

Il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poiché anche il Tfa è stato abolito a partire dal 2017 e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit), previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e dalle norme attuative del decreto ministeriale 10 agosto 2017 n.616.

Il percorso sin qui descritto identifica le cd. procedure ordinarie, ovvero quelle aperte, ferma la sussistenza di taluni requisiti, a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

Il sistema ha previsto anche i cd. percorsi abilitanti speciali (Pas), che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo (cd precario) presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (Cons. Stato, sez. VI, n. 3544 del 2018, cit.).

Con riferimento alle specifiche censure, alla luce del suddetto quadro normativo, deve ritenersi che: a) « l’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale;
ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento
» (sentenza n. 4456 del 2021, cit.);

b) la richiamata normativa sopravvenuta attiene a procedure differenti e, pertanto, non assume rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 4456 del 2021, cit., ha affermato che « il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche dal recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso per Itp è comunque necessaria la c.d. laurea breve »;
c) le sentenze che avrebbero annullato con effetti erga omnes il decreto ministeriale n. 374 del 2017 non sono state neanche richiamate nell’atto di appello e, in ogni caso, anche a prescindere da questo aspetto, il suddetto decreto ha prodotto effetti scindibili tra i soggetti interessati limitati alle parti del processo;
d) la legittimità delle previsioni contestate in ordine alla necessità del titolo abilitante in esame giustifica la contestata distinzione in fasce tra docenti abilitati e non abilitati.

6.− La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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