Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-27, n. 202403847
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2024
N. 03847/2024REG.PROV.COLL.
N. 06765/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6765 del 2023, proposto da
US CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , nonché ME PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
Ministero per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
nei confronti
Lauro Luana, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2470/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di ME PA, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale RIPAM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Graglia in dichiarata delega di Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che il dottor US CE chiedeva di partecipare al concorso per esami – indetto da Roma Capitale in data 7 agosto 2020 – per il conferimento di 500 posti relativi al profilo professionale di “Istruttore Polizia Locale”.
Il successivo 23 aprile 2021 Roma Capitale pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale un annuncio di “ Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per il conferimento di complessivi millecinquanta posti di categoria C e di quattrocentoventi posti di categoria D ”: invero, stante l’opportunità di “ ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP- CTS del 15 aprile 2021, Roma Capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive prevista dall’art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l’intera procedura in una prova scritta unica ”.
In particolare, l’art. 1 del bando, come modificato, prevedeva che l’esame sarebbe consistito in
una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali attraverso la somministrazione di sessanta quesiti corrisposte a scelta multipla nel tempo massimo di sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta. Nella specie, per ogni risposta esatta si prevedeva di attribuire un punteggio di +0,50, per ogni risposta mancata il
punteggio di +0 e per ogni risposta errata, invece, si prevedeva di sottrarre il punteggio di -0,15.
Il punteggio minimo da ottenere per superare la prova era di 21/30 (c.d. punteggio soglia).
In data 15 luglio 2021 si teneva la prova scritta: il giorno stesso, il dottor US apprendeva di aver conseguito un punteggio inferiore della soglia minima di 21/30, rimanendo così escluso dalla graduatoria degli idonei.
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio il dottor US lamentava la presunta illegittimità del punteggio conseguito (pari a soli 17,55 punti) per violazione della lex specialis di concorso, nonché per eccesso di potere da arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza.
Eccepiva altresì un difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’erronea formulazione di una serie di quesiti a risposta multipla a lui somministrati, nella specie i nn. 7, 15, 36, 42, 43, 48, 50 e 54; altresì contestava i quesiti nn. 24 e 30, in quanto ritenuti troppo specifici ed approfonditi in relazione al profilo professionale da selezionare.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 13 febbraio 2023, n. 2470, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto, tra l’altro, che “ nei concorsi pubblici la scelta dei quesiti su cui